L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. 2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonche' i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato. 3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: a) le condizioni e le modalita' per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera; b) l'amministrazione e la contabilita' interna; c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari; d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio; e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attivita' non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonche' i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera; f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonche' i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. 4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera. 5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera. 6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. 7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. 8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea". La rubrica del Capo XI e' sostituita dalla seguente: "DELL'ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA" L'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Art. 62. - 1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che da' alla guardia di servizio gli ordini necessari. 2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non puo' accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine e' dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato. 3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non puo' accedere alla sede della Camera, ne' ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilita' di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non puo' accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato. 4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attivita' di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attivita' istituzionali della Camera". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 31). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 10 dicembre 1998 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 12 novembre e del 3 e 9 dicembre 1998. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1998 e da essa approvato - nel testo riformulato il 15 dicembre 1998 dalla Giunta per il regolamento - nella seduta del 16 dicembre 1998.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 12: - L'art. 60, commi 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: "3. Il Presidente della Camera puo' altresi' proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione e' raddoppiata. 4. Per fatti di eccezionale gravita' che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera puo' proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3".