IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  testo unico delle  leggi riguardanti la Cassa  depositi e
prestiti,  approvato con  regio decreto  2  gennaio 1913,  n. 543,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto legislativo 23 marzo 1919, n. 1058;
  Visto il  terzo, quarto e quinto  comma dell'art. 19 della  legge 8
gennaio 1979, n. 3;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Ritenuta la necessita' di integrare  e modificare le norme relative
alla  concessione,  garanzia  ed  erogazione dei  mutui  della  Cassa
depositi e prestiti di cui  al precedente decreto ministeriale Tesoro
7 gennaio 1998;
  Vista  la delibera  del  consiglio di  amministrazione della  Cassa
depositi e prestiti in data 24 novembre 1998;
  Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti in data 16 dicembre 1998;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, tra
il comma 1 e il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
  "1-bis. Per  l'estinzione anticipata che sia  totalmente finanziata
con  i proventi  rivenienti da  cessioni, effettuate  dalle pubbliche
amministrazioni  e  perfezionate  nel  1998, di  valori  mobiliari  e
immobiliari, l'indennizzo di  cui al comma precedente  e' ridotto del
70  per cento.  La relativa  richiesta dovra'  pervenire entro  il 31
dicembre   1998.   Qualora   l'ente  abbia   piu'   mutui,   verranno
prioritariamente  estinti quelli  con scadenza  piu' ravvicinata.  La
Cassa  depositi e  prestiti  versera' le  somme  derivanti da  questi
rimborsi nel conto corrente di tesoreria n. 29810".
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1998
 Il Ministro: Ciampi