IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 543, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto legislativo 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Ritenuta la necessita' di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 24 novembre 1998; Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16 dicembre 1998; Decreta: Articolo unico All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, tra il comma 1 e il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per l'estinzione anticipata che sia totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate dalle pubbliche amministrazioni e perfezionate nel 1998, di valori mobiliari e immobiliari, l'indennizzo di cui al comma precedente e' ridotto del 70 per cento. La relativa richiesta dovra' pervenire entro il 31 dicembre 1998. Qualora l'ente abbia piu' mutui, verranno prioritariamente estinti quelli con scadenza piu' ravvicinata. La Cassa depositi e prestiti versera' le somme derivanti da questi rimborsi nel conto corrente di tesoreria n. 29810". Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1998 Il Ministro: Ciampi