L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agsoto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione della  delinquenza ditipo  mafioso e  di altre  gravi
forme  di   pericolosita'  sociale   e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di  interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1,  lettera b) e 14 della legge  15 marzo 1997, n.
59;
  Vista l'istanza presentata  in data 12 agsoto 1998 con  la quale la
rappresentanza  generale per  l'Italia  della  Compagnia svizzera  di
riassicurazioni,  con  sede in  Roma,  via  dei Giuochi  Istmici  40,
denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), ha chiesto di
essere autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in alcuni
rami danni  come individuati  al punto A)  della tabella  allegata al
decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal consiglio  dell'Istituto
nella  seduta  dell'11 dicembre  1998,  in  merito all'istanza  sopra
richiamata;
                              Dispone:
  La rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di
riassicurazioni,  denominata  Svizzera   di  riassicurazioni  (S.R.I.
Branch),  con  sede in  Roma,  via  dei  Giuochi  Istmici n.  40,  e'
autorizzata  ad esercitare  l'attivita'  riassicurativa nei  seguenti
rami danni  come individuati  al punto A)  della tabella  allegata al
decreto  legislativo n.  175  del  17 marzo  1995:  1) infortuni;  2)
malattia;  3) corpi  di veicoli  terrestri; 8)  incendio ed  elementi
naturali; 9) altri danni ai beni; 10) R.C. autoveicoli terrestri; 12)
R.C. veicoli marittimi,  lacustri e fluviali; 13)  R.C. generale; 14)
credito; 15) cauzione; 16) perdite pecuniarie di vario genere.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti