L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agsoto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza ditipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista l'istanza presentata in data 12 agsoto 1998 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici 40, denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in alcuni rami danni come individuati al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998, in merito all'istanza sopra richiamata; Dispone: La rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 40, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa nei seguenti rami danni come individuati al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995: 1) infortuni; 2) malattia; 3) corpi di veicoli terrestri; 8) incendio ed elementi naturali; 9) altri danni ai beni; 10) R.C. autoveicoli terrestri; 12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13) R.C. generale; 14) credito; 15) cauzione; 16) perdite pecuniarie di vario genere. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1998 Il presidente: Manghetti