IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il decreto-legge  23 gennaio  1993, n.  16, convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
varie in materia  tributaria, ed, in particolare, l'art.  10, con cui
si   prevede  che   all'estinzione  dei   crediti  risultanti   dalla
liquidazione delle  dichiarazioni dei  redditi e  delle dichiarazioni
annuali  dell'imposta sul  valore  aggiunto, relative  ai periodi  di
imposta  chiusi  entro il  31  dicembre  1985, si  provvede  mediante
assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Visto, altresi, l'art. 11 del  citato decreto-legge n. 16 del 1993,
come integrato dall'art. 2 del  decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307,
convertito nella  legge 22 luglio  1994, n.  457, con cui  si dispone
che:
  le disposizioni di  cui all'art. 10 del citato  decreto-legge n. 16
del 1993 si applicano  altresi' all'estinzione dei crediti risultanti
dalla   liquidazione  delle   dichiarazioni  dei   redditi  e   delle
dichiarazioni annuali  dell'imposta sul  valore aggiunto  relative ai
periodi  d'imposta   chiusi  entro  il  31   dicembre  1986,  nonche'
all'estinzione dei  crediti di cui  al primo comma del  medesimo art.
11;
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
  l'importo massimo dell'emissione dei  titoli non puo' superare lire
7.500  miliardi, con  imputazione  della relativa  spesa ad  apposito
capitolo  dello stato  di  previsione del  Ministero  del tesoro  per
l'anno 1993;
  con apposito decreto del Ministro  del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale  entro il  30 novembre  1993, sono  determinate le
caratteristiche,  le modalita'  e  le procedure  di assegnazione  dei
titoli;
  la  differenza tra  il suddetto  importo di  lire 7.500  miliardi e
quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi della
succennata  normativa,   e'  destinata  all'estinzione   dei  crediti
risultanti  dalla   liquidazione  delle  dichiarazioni   dei  redditi
relative ai  periodi d'imposta chiusi tra  il 1 gennaio 1987  e il 31
dicembre 1990, con le modalita' e nei limiti indicati nell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 307 de1 1994;
  in caso  di non  integrale utilizzo dell'ammontare  disponibile, la
differenza  e'  aggiunta  all'importo  destinato  all'estinzione  dei
crediti di cui  al comma 2 -bis dell'art. 10  del citato decretolegge
n. 16  del 1993,  relativi al  periodo d'imposta  chiuso entro  il 31
dicembre 1987;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1998, ed,
in particolare, l'art. 3, comma 5,  con cui si e' stabilito il limite
massimo  di emissione  dei prestiti  pubblici per  l'anno stesso,  al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto il proprio decreto n.  101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14 ottobre 1993, con il quale si
e' provveduto, in applicazione  dell'art. 11 del citato decreto-legge
n. 16 del 1993, a fissare  le caratteristiche dei titoli da emettersi
ai sensi  della norma  stessa, stabilendo  che ai  soggetti creditori
d'imposta  verranno  assegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro
quinquennali,  con godimento  l  gennaio 1994,  al tasso  d'interesse
annuo lordo del 9,50%;
  Visto il decreto ministeriale del  27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio  1992, con cui  il Ministro
delle finanze ha provveduto, a  norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26  marzo 1992, n.  244, a determinare le  modalita' di
presentazione delle richieste  e le procedure per  la rilevazione dei
crediti  che possono  essere oggetto  di estinzione,  stabilendo, fra
l'altro, che  venga trasmesso  al Ministero  del tesoro  un esemplare
degli  elenchi riepilogativi  -  recanti l'ammontare  dei crediti  da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 1993;
  n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 18 aprile 1993;
  n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 16 giugno 1994;
  n. 398200 del  10 agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 10 agosto 1994;
  n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 1995;
  n. 786236 del 18 gennaio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 1996;
  n. 786579 del 4 marzo  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 14 marzo 1996;
  n. 787502 del  19 luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 182 del 5 agosto 1996;
  n. 178801 del  16 aprile 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 23 aprile 1997;
  n.  101131  del  25   settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993;
  n. 397077 del 14 gennaio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 14 febbraio 1994;
  n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 20 aprile 1994;
  n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
112 del 16 maggio 1994;
  n. 398118 del  19 luglio 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 1994;
  n. 593356 del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 7 aprile 1995,
  con cui sono state disposte,  in attuazione dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 16  del 1993 e dell'art. 2  del citato decreto-legge
n.  307 del  1994, emissioni  di certificati  di credito  del Tesoro,
destinati  all'estinzione di  crediti  d'imposta  per complessive  L.
7.458.950.688.000;
  Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero
delle  finanze,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante  del  presente  decreto,  riguardante  n.  2  contribuenti
titolari di crediti  d'imposta afferenti l'anno 1987,  ai sensi della
citata normativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a
L. 10.130.403.000;
  Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una decima
tranche  dei citati  certificati  di credito  del  Tesoro 9,50%,  con
godimento 1  gennaio 1994,  di durata  quinquennale, da  destinare al
rimborso dei crediti d'imposta relativi all'anno 1987, per l'importo,
debitamente  arrotondato,  di  L.  10.132.000.000, e  che  contro  il
rilascio dei suddetti titoli di  Stato verra' versato all'entrata del
bilancio  statale  l'importo   corrispondente  ai  crediti  d'imposta
ammessi  a  rimborso (L.  10.130.403.000),  nonche'  l'importo di  L.
1.597.000 pari  alla differenza fra  la suddetta somma  e l'ammontare
dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119, e  successive e  modificazioni, e  per le  finalita' di  cui
all'art. 2,  ultimo periodo  , del decreto-legge  23 maggio  1994, n.
307,  convertito nella  legge 22  luglio  1994, n.  457, e'  disposta
l'emissione  di una  decima  tranche di  certificati  di credito  del
Tesoro  al portatore,  per l'importo  di nominali  L. 10.132.000.000,
alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
  tasso d'interesse: 9,50% annuo  lordo, pagabile posticipatamente il
1 gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.