IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire cento milioni, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1993; n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993; n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1995; n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1995; n. 787291 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, come modificato dal decreto ministeriale n. 788312 del 6 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996; n. 180723 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1998, con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 4.487.908.991.000; Visto il proprio decreto n. 101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; la prima tranche di tali titoli e' stata emessa ed assegnata con il suddetto decreto del 7 giugno 1996; Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 15 contribuenti creditori d'imposta ai sensi del citato decreto-legge n. 307 del 1994, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 8.014.808.000; Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una terza tranche dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 8.023.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 8.014.808.000), nonche' l'importo di L. 8.192.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all' art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 8.023.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.