IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul
reddito;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con
decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  ed  in
particolare l'art. 1, che reca disposizioni in materia di  competenza
dei   servizi   autonomi   di   cassa  degli  uffici  dipendenti  dal
Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio;
  Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n.  56,  con  il  quale
sono  state  apportate  modifiche  al suddetto decreto legislativo n.
237 del 1997;
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997,  che
affida   al   concessionario  del  servizio  riscossione  tributi  la
riscossione, con le modalita' previste per il  conto  fiscale,  delle
entrate gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici;
  Visti  l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 237  del  1997,  che  demandano  ad  apposito  decreto
dirigenziale  l'approvazione  dei modelli da utilizzare ai fini della
riscossione  e  le  modalita'  e  le  caratteristiche   tecniche   di
trasmissione  dei  relativi  dati,  da parte degli oggetti incaricati
della riscossione;
  Visto il decreto legislativo del 19 novembre 1998, n. 422,  recante
tra  l'altro  disposizioni  integrative  e  correttive  dello  stesso
decreto legislativo n.  237  del  1997,  in  particolare  per  quanto
concerne  la  competenza  a  riscuotere tributi da parte degli uffici
dipendenti dal Dipartimento  del  territorio  e  l'abrogazione  della
competenza territoriale del concessionario della riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  agosto  1996,  concernente le
modalita'  di  applicazione  delle  pene  pecuniarie  nei   casi   di
inadempienza  nella  comunicazione di dati da parte dei concessionari
del servizio riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre   1997,   concernente
l'approvazione  dei  modelli  e  le  modalita'  di  riscossione delle
entrate  gia'  di  competenza  dei  servizi  di  cassa  degli  uffici
dipendenti  dal  Dipartimento  delle  entrate  e dal Dipartimento del
territorio;
  Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1997 e 26  febbraio  1998,
aventi  ad  oggetto le modalita' di riscossione delle entrate gia' di
competenza dei servizi cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento
del territorio;
  Visto  il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dall'art.
4, comma 2, del menzionato decreto legislativo, che affida anche alle
Poste italiane S.p.a. la competenza a riscuotere le entrate di cui al
medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che
prevede la facolta' per il contribuente di effettuare  versamenti  in
euro;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
  Ritenuta la necessita' di sostituire le disposizioni contenute  nei
citati  decreti  ministeriali  9 dicembre 1997 e 24 febbraio 1998, in
base alle modifiche normative intervenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il pagamento delle somme gia' riscosse dai servizi di  cassa
degli  uffici  dei  Dipartimenti  delle  entrate  e del territorio va
utilizzato un modello conforme all'allegato n. 1,  per  pagamenti  in
lire,  o  all'allegato n. 2, per pagamenti in euro, ferme restando le
diverse modalita' di  riscossione  previste  per  talune  entrate  di
competenza degli uffici del Dipartimento del territorio.
  2.  E'  autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli di cui al comma 1, mediante l'utilizzo  di
stampanti  che comunque garantiscano la chiarezza, l'intellegibilita'
del modello nel tempo, la coincidenza di tutti i  dati  riportati  in
ciascuna  copia  del modello e la conformita' di struttura per quanto
riguarda la sequenza dei campi; e' ammessa  la  stampa  monocromatica
realizzata  utilizzando  il  colore  nero.  Negli allegati 3 e 4 sono
riportate le caratteristiche tecniche di stampa, rispettivamente  per
i modelli di cui agli allegati 1 e 2.
  3.  Il  modello  deve essere redatto in tre copie, di cui le ultime
due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il  versamento;
fanno  parte del modello le "Avvertenze" contenenti le istruzioni per
la loro compilazione. Gli allegati n. 5, n.  6  e  n.  7  contengono,
rispettivamente,  l'elenco  completo dei codici-tributo, l'elenco dei
codici degli uffici  e  degli  enti,  e  l'elenco  delle  causali  di
versamento.
  4.  Il  modello puo' essere utilizzato per il versamento diretto al
concessionario o come delega alla banca o alle Poste italiane  S.p.a.
per   l'accredito   al   competente   concessionario   in   relazione
all'ubicazione dello sportello bancario  o  agenzia  postale  che  ha
ricevuto il pagamento.
  5.  Per il pagamento in autoliquidazione o per versamenti spontanei
i modelli sono messi a disposizione dai concessionari, dalle banche e
dalle agenzie postali. Sui modelli di  cui  al  comma  1  non  devono
essere  riportati gli elementi di cui all'art. 2250 del codice civile
e agli articoli 13, comma 2, e 64, comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
  6. Per i pagamenti diversi da quelli di cui al comma 5, al fine  di
assicurare  un  corretto  ritorno  delle   informazioni sull'eseguito
versamento, gli uffici o enti richiedenti devono allegare agli avvisi
di liquidazione o di accertamento,  ai  verbali  di  contravvenzioni,
alle ordinanze-ingiunzioni o comunque all'atto con cui si richiede un
pagamento,  il  relativo  modello  di  cui  al  comma  1, debitamente
precompilato.