IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ed in particolare l'art. 1, che reca disposizioni in materia di competenza dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio; Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, con il quale sono state apportate modifiche al suddetto decreto legislativo n. 237 del 1997; Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalita' previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici; Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei relativi dati, da parte degli oggetti incaricati della riscossione; Visto il decreto legislativo del 19 novembre 1998, n. 422, recante tra l'altro disposizioni integrative e correttive dello stesso decreto legislativo n. 237 del 1997, in particolare per quanto concerne la competenza a riscuotere tributi da parte degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e l'abrogazione della competenza territoriale del concessionario della riscossione; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, concernente le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie nei casi di inadempienza nella comunicazione di dati da parte dei concessionari del servizio riscossione; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1997, concernente l'approvazione dei modelli e le modalita' di riscossione delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio; Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1997 e 26 febbraio 1998, aventi ad oggetto le modalita' di riscossione delle entrate gia' di competenza dei servizi cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del menzionato decreto legislativo, che affida anche alle Poste italiane S.p.a. la competenza a riscuotere le entrate di cui al medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facolta' per il contribuente di effettuare versamenti in euro; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Ritenuta la necessita' di sostituire le disposizioni contenute nei citati decreti ministeriali 9 dicembre 1997 e 24 febbraio 1998, in base alle modifiche normative intervenute; Decreta: Art. 1. 1. Per il pagamento delle somme gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici dei Dipartimenti delle entrate e del territorio va utilizzato un modello conforme all'allegato n. 1, per pagamenti in lire, o all'allegato n. 2, per pagamenti in euro, ferme restando le diverse modalita' di riscossione previste per talune entrate di competenza degli uffici del Dipartimento del territorio. 2. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza, l'intellegibilita' del modello nel tempo, la coincidenza di tutti i dati riportati in ciascuna copia del modello e la conformita' di struttura per quanto riguarda la sequenza dei campi; e' ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. Negli allegati 3 e 4 sono riportate le caratteristiche tecniche di stampa, rispettivamente per i modelli di cui agli allegati 1 e 2. 3. Il modello deve essere redatto in tre copie, di cui le ultime due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le "Avvertenze" contenenti le istruzioni per la loro compilazione. Gli allegati n. 5, n. 6 e n. 7 contengono, rispettivamente, l'elenco completo dei codici-tributo, l'elenco dei codici degli uffici e degli enti, e l'elenco delle causali di versamento. 4. Il modello puo' essere utilizzato per il versamento diretto al concessionario o come delega alla banca o alle Poste italiane S.p.a. per l'accredito al competente concessionario in relazione all'ubicazione dello sportello bancario o agenzia postale che ha ricevuto il pagamento. 5. Per il pagamento in autoliquidazione o per versamenti spontanei i modelli sono messi a disposizione dai concessionari, dalle banche e dalle agenzie postali. Sui modelli di cui al comma 1 non devono essere riportati gli elementi di cui all'art. 2250 del codice civile e agli articoli 13, comma 2, e 64, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 6. Per i pagamenti diversi da quelli di cui al comma 5, al fine di assicurare un corretto ritorno delle informazioni sull'eseguito versamento, gli uffici o enti richiedenti devono allegare agli avvisi di liquidazione o di accertamento, ai verbali di contravvenzioni, alle ordinanze-ingiunzioni o comunque all'atto con cui si richiede un pagamento, il relativo modello di cui al comma 1, debitamente precompilato.