IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80,  comma 1, del decreto legislativo  30 aprile 1992,
n. 285 "Nuovo codice della strada",  secondo il quale il Ministro dei
trasporti  dispone, con  propri  decreti,  i criteri,  i  tempi e  le
modalita' per  la effettuazione  della revisione generale  o parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  suindicato  art.  80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni  contenute nei  decreti in  questione debbono  essere in
armonia con quelle contenute  nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Visto  il decreto  ministeriale n.  408 (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998), che stabilisce quali siano le
categorie  dei  veicoli  da  sottoporre  periodicamente  a  revisione
generale  nonche'  gli  elementi  degli stessi  su  cui  deve  essere
effettuato il controllo tecnico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ferma  restando la  revisione  generale ed  annuale delle  seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
  b)  autoveicoli  isolati  di   massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
  c) rimorchi  di massa  complessiva a pieno  carico superiore  a 3,5
tonnellate;
  d) autoveicoli  e motoveicoli in  servizio di piazza o  di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
  e'  disposta per  il  1999 la  revisione  generale delle  ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
  f)  autocarri  ed autoveicoli  per  uso  speciale o  per  trasporti
specifici  di  cose, aventi  massa  complessiva  a pieno  carico  non
superiore a 3500 kg e quadricicli a motore;
  g) autovetture  ed autoveicoli per  uso promiscuo non  compresi nel
punto d) e autocaravan;
  h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t,
  immatricolati per  la prima  volta entro il  31 dicembre  1995, con
esclusione di quelli  che, successivamente al 31  dicembre 1995 siano
stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di
idoneita'  alla circolazione  ai sensi  degli  articoli 75  o 80  del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto  ministeriale n. 408 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 27 novembre 1998.