IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate  semestrali  delle  venti
previste,  scadenza 30  giugno/  31 dicembre,  a  favore della  Cassa
depositi e prestiti per mutui  concessi, ai sensi dell'art. 20, legge
numero 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;
  Vista la  nota della  Cassa depositi  e prestiti  n. 001365  del 28
aprile 1998  con la quale  si chiede, fra l'altro,  l'accredito delle
somme, quali sei rate semestrali  (valuta 31 dicembre 1998) per oneri
di  ammortamento di  mutui concessi  alle regioni  Molise, Liguria  e
Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;
  Vista  la  legge  di  bilancio   27  dicembre  1997,  n.  453,  per
l'esercizio 1998;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7416 dello stato di previsione  della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica, per il 1998, la somma
complessiva  di L.  3.348.255.161  a favore  della  Cassa depositi  e
prestiti  per mutui  concessi ai  sensi dell'art.  20 della  legge n.
67/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 3.348.255.161 e' impegnata, per il 1998,
a favore della Cassa depositi e  prestiti per le finalita' esposte in
premessa secondo lo schema di seguito indicato:
                        Regioni                       Importi in lire
                           -                                 -
Regione Molise                                         1.843.047.817
Regione Liguria                                        1.278.052.991
Regione Abruzzo                                          227.154.353
                                                     ---------------
                                       Totale . . .    3.348.255.161