Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concedera' secondo i seguenti criteri e modalita' - ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304 - i contributi alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agroalimentari e i consorzi per le imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda turistica estera. 1. La domanda di ammissione al contributo, in bollo, e' inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V. Alla domanda e' allegato il programma di attivita' promozionale da svolgere nel 1999, unitamente alla copia dei verbali e delle deliberazioni degli organi societari statutariamente competenti. Il programma 1999 si articola in progetti, ciascuno dei quali e' descritto in una scheda, in modo da illustrare analiticamente: la scelta del mercato estero (motivi, scopi); l'obiettivo di ciascun progetto; la predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni promozionali e, in particolare, i risultati raggiunti; le azioni promozionali che compongono il progetto (risorse da impiegare fasi, modi, tempi, luoghi); il ruolo di eventuali partner; la spesa da sostenere analizzata nei limiti e secondo le voci dei costi della produzione; i vantaggi per i consorziati ed il rapporto costi / benefici. 2. Le azioni considerate sono limitate a quelle promozionali verso l'estero che consistono in: informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicita' sui media, visite di giornalisti e di operatori esteri a fiere ed a imprese italiane, ecc.); formazione e addestramento sulle attivita' promozionali verso l'estero (mediante corsi); contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a fiere ed a imprese italiane, ecc.); assistenza e consulenza (mediante servizi per lo studio, la progettazione e l'attuazione delle attivita' suddette, nonche' per la redazione di modulistica, contrattualistica ed altri strumenti necessari per la conclusione e la gestione dei rapporti commerciali con imprese estere, ecc.). 3. Per approvare il programma 1999 ne sara' verificata la validita' tecnicoeconomica; si terra' conto se il Consorzio collabora con altri soggetti italiani che svolgono attivita' promozionale verso l'estero, delle linee direttrici pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1998, n. 100 e delle linee programmatiche in materia di turismo. Il programma si intende approvato se questa Amministrazione non formula osservazioni entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento. 4. Alla domanda e' inoltre allegata, unitamente alle copie dei verbali e delle deliberazioni degli organi statutariamente competenti, la relazione sull'esecuzione del programma per il 1998 dell'attivita' promozionale verso l'estero, gia' approvato dal Ministero ai sensi della circolare 24 dicembre 1997, n. 320389. La relazione si compone di una parte descrittiva generale e di schede concernenti i singoli progetti realizzati; in ciascuna scheda si illustrano analiticamente, riscontrando il progetto a suo tempo inviato al Ministero e da questo approvato: la convenienza della scelta operata sul mercato estero; a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei relativi standard precedentemente fissati; l'attuazione delle azioni (per ciascuna: risorse impiegate, fasi, modi, tempi, luoghi); ruolo di eventuali partner; la spesa sostenuta analizzata nei limiti e secondo le voci dei costi della produzione; i vantaggi ricevuti dai consorziati ed il rapporto costi/benefici. 5. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato con riferimento all'esecuzione del programma per il 1998 tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard, e della conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, nei limiti delle spese sostenute e ritenute ammissibili e della dotazione finanziaria dell'Amministrazione. Se il programma e' finanziato da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati gli altri finanziamenti pubblici; l'insieme di tali finanziamenti non dovra' superare l'80% dei costi del programma; il consorzio invia copia dei provvedimenti concessivi o della loro richiesta. Se il Consorzio ha iscritto nel bilancio 1998 contributi sulla generalita' delle spese - ricevuti da regioni, finanziarie regionali, e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale - e' escluso dal contributo ministeriale. La misura del contributo non potra' eccedere il 40% dei costi del programma entro il limite massimo di L. 150.000.000, salvo che trattasi di consorzi con almeno 25 imprese verso i quali il limite anzidetto e' di L. 200.000.000 ovvero con almeno 75 imprese verso i quali il limite e' di L. 300.000.000. Per i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese - come definite dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 10 ottobre 1997) dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998) - ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le imprese associate devono avervi sede per almeno 4/5) detta percentuale del 40% e' elevata al60% fermi restando i limiti succitati; l'elevazione e' prevista fino al 70% per i consorzi che alla data della domanda sono costituiti da non piu' di 5 anni. In relazione a quanto sopra, il Ministero puo' disporre controlli in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del contributo. 6. I consorzi interessati, nel richiedere il contributo sono tenuti a: fornire informazioni sul proprio conto dalle quali risulti l'idoneita' ad attuare l'azione (statuto e atto costitutivo; bilancio al 31 dicembre 1998; certificato del registro delle imprese attestante la vigenza; elenco dei soci indicando il numero del Registro e settore di attivita'; organi e legale rappresentante; iscrizione ad organismi rappresentativi; sede e personale; agevolazioni pubbliche ricevute; dimensione e fini dell'attivita'); lo statuto, l'atto costitutivo ed il bilancio sono in copia attestata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 14 della legge 15/1968 ed in bollo; tutti gli altri documenti, compresi il programma per il 1999, la relazione per il 1998 e le relative schede, sono firmati dal legale rappresentante. 7. Gli interessati, con documentazione in duplice copia, inviano la domanda di contributo, a pena di irricevibilita', entro il 15 marzo 1999, se necessario integrando la documentazione, facendola pervenire non oltre il 15 maggio 1999; se la domanda e' inviata per posta fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Copia della domanda e' inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, Ufficio II relazioni internazionali, rip. B (per i consorzi turisticoalberghieri) ed al Ministero per le politiche agricole - D.G. politiche agricole (per i consorzi agroalimentari). I consorzi agroalimentari allegano alla domanda il provvedimento della Regione che li individua tra produttori singoli e associati, cooperative di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali. 8. Si uniscono i modelli per la domanda di contributo, per la scheda relativa ai progetti promozionali da realizzare nel 1999 e per la scheda concernente i progetti realizzati nel 1998. Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese Sardi de Letto