L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative,  ed  in  particolare  l'art.  123 in  base  al  quale  i
contributi e gli  oneri di qualsiasi natura e specie,  a carico delle
imprese ed enti soggetti alle  disposizioni del medesimo testo unico,
che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono
essere applicati sui  premi depurati di un'aliquota per  gli oneri di
gestione  determinata con  decreto del  Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di  interesse collettivo (ISVAP), ed in
particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 18  aprile  1994, n.  385,
disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP  sono trasferite le funzioni e
le  competenze  gia'  attribuite  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
  Visto il provvedimento  ISVAP n. 743 dell'11 dicembre  1997, con il
quale e'  stata determinata l'aliquota  per gli oneri di  gestione da
dedursi  dai  premi  incassati,  escluse   le  tasse  e  le  imposte,
nell'esercizio 1998  ai fini della determinazione  dei contributi che
gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1997  delle imprese di assicurazione  si evidenzia che
per  i rami  danni  l'incidenza  degli oneri  di  gestione sui  premi
diretti e' stata pari all'8,5%;
  Considerata  l'opportunita',   prima  di  disporre   una  riduzione
dell'aliquota,   di    verificare   nei   successivi    esercizi   la
stabilizzazione  della tendenza  alla riduzione  dell'incidenza degli
oneri di  gestione sui premi  diretti nei rami danni  riscontrata nei
bilanci dell'esercizio 1997;
  Ritenuta pertanto  l'opportunita' di confermare per  l'anno 1999 la
stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9% (nove per cento);
  Ritenuta l'opportunita' di determinare  la medesima aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
                              Dispone:
  I contributi  e gli  oneri di  qualsiasi natura  e specie,  posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono commisurati  ai premi,  escluse le tasse  e le  imposte, debbono
essere applicati,  per l'esercizio 1999,  su tutti i  premi incassati
dalle   imprese   di   assicurazione   e   riassicurazione   depurati
dell'aliquota per gli oneri di gestione,  pari al 9% (nove per cento)
dei predetti premi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti