L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa; Visto il provvedimento ISVAP n. 743 dell'11 dicembre 1997, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1998 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1997 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza degli oneri di gestione sui premi diretti e' stata pari all'8,5%; Considerata l'opportunita', prima di disporre una riduzione dell'aliquota, di verificare nei successivi esercizi la stabilizzazione della tendenza alla riduzione dell'incidenza degli oneri di gestione sui premi diretti nei rami danni riscontrata nei bilanci dell'esercizio 1997; Ritenuta pertanto l'opportunita' di confermare per l'anno 1999 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9% (nove per cento); Ritenuta l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Dispone: I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1999, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 9% (nove per cento) dei predetti premi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1998 Il presidente: Manghetti