La vigente normativa  secondaria in materia di  emissioni e offerte
in  Italia di  valori mobiliari  trova fondamento  nell'art. 129  del
testo unico bancario.
  Come  noto,   tale  articolo   e'  stato  modificato   dal  decreto
legislativo n.  415 del 23  luglio 1996 (art.  64, comma 21),  con il
quale  sono  state  recepite  le direttive  comunitarie  93/22/CEE  e
93/6/CEE.
  In relazione alla suddetta modifica e all'esperienza maturata negli
ultimi anni, si ravvisa l'opportunita'  di procedere ad una revisione
della normativa secondaria applicativa del citato art. 129.
  In base al testo come  sopra modificato dell'art. 129, le emissioni
di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri
di ammontare non  superiore a lire 100 miliardi o  al maggior importo
determinato  dalla Banca  d'Italia sono  liberamente effettuabili  se
rientrano  in   tipologie  previste  dall'ordinamento   e  presentano
caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle
deliberazioni  del   CICR.  Sono   invece  soggette   all'obbligo  di
comunicazione   preventiva,  qualunque   sia   l'importo,  tutte   le
operazioni non liberamente effettuabili.
  La norma ha  da un lato ampliato in maniera  significativa i limiti
riconosciuti  agli operatori  per l'emissione  in piena  autonomia di
valori  mobiliari con  caratteristiche  "tipizzate", dall'altro  reso
piu' stringenti i  controlli sugli strumenti finanziari  che, pur non
essendo  "standard",   godevano  in  precedenza  di   una  franchigia
rappresentata dalla soglia di lire 10 miliardi.
  Le finalita'  del controllo,  riportate nella  stessa disposizione,
vanno  individuate nella  stabilita' e  nell'efficienza del  mercato,
condizioni  necessarie per  assicurare  agli operatori  l'allocazione
ottimale dei mezzi finanziari.
  E' stata ribadita  la competenza del CICR  nella determinazione dei
criteri  cui la  Banca d'Italia  dovra' attenersi  nell'esercizio dei
controlli.
  Sono stati introdotti per legge obblighi di segnalazione consuntiva
da parte degli emittenti attribuendo  alla Banca d'Italia la facolta'
di richiedere  a questi ultimi segnalazioni  consuntive concernenti i
valori  mobiliari  collocati  in   Italia.  Le  segnalazioni  possono
riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione preventiva.
  Tenuto  conto   che  i   criteri  per  l'esercizio   dei  controlli
individuati  dal CICR  con  delibera del  12  gennaio 1994  risultano
coerenti  con le  disposizioni dell'art.  129 nel  testo vigente,  si
ritiene di procedere alle modifiche sopra prospettate alle istruzioni
di  vigilanza, coerentemente  con  le norme  in precedenza  descritte
nonche' con  quelle concernenti  la raccolta  in titoli  delle banche
(cfr. Cap.  LVII delle istruzioni  di vigilanza, come  modificato dal
133 agg. del 19 dicembre 1996).  Si e' tenuto anche in considerazione
il  mutato  contesto in  cui  operano  gli intermediari  del  mercato
mobiliare a  seguito dell'aumento dell'aliquota (27%)  della ritenuta
fiscale sui certificati di deposito.
  L'occasione  consente di  semplificare  le  norme, alleggerendo  le
incombenze degli operatori, mediante:
  a) un ampliamento della categoria  dei valori mobiliari esentati in
ogni  caso dagli  obblighi di  comunicazione e  di quella  dei titoli
aventi  caratteristiche  "standard",  cioe'  dei  titoli  che  (entro
determinati  importi) possono  essere collocati  sul mercato  interno
senza  alcuna  comunicazione  preventiva,  ovvero  a  valere  su  una
comunicazione cumulativa;
  b) un innalzamento  degli importi entro i quali  si beneficia delle
esenzioni di cui al punto precedente;
  c) la possibilita' di procedere in autonomia anche per le emissioni
con  caratteristiche  non standard,  a  valere  su una  comunicazione
cumulativa   semestrale,   corredata   di   informazioni   circa   le
caratteristiche non standard e l'importo delle operazioni;
  d)   l'estensione   della   comunicazione   cumulativa   anche   al
collocamento  di  taluni  valori  mobiliari emessi  da  soggetti  non
bancari  quali  obbligazioni,  cambiali finanziarie,  certificati  di
investimento e polizze di credito commerciale.
   Piu' in dettaglio, e' stato previsto quanto segue:
  1) esenzione dall'obbligo  di comunicazione di tutte  le offerte in
Italia di titoli emessi da stati UE;
  inclusione  tra  i  titoli  "standard" di  quelli  con  impegno  al
rimborso del capitale  e rendimento ancorato, sulla  base di semplici
schemi  predeterminati,  ai   piu'  ricorrenti  parametri  borsistici
italiani ed esteri aventi cedola anche trimestrale e/o indicizzati al
tasso swap sulla lira o sull'Euro. Non sono considerate "standard" le
obbligazioni convertibili o con warrant;
  inclusione tra i valori  mobiliari standard delle commercial papers
emesse da  societa' appartenenti all'area  OCSE con durata  media non
inferiore a  3 mesi e  requisiti in  linea con quanto  previsto dalla
vigente normativa nazionale in materia di cambiali finanziarie.
  Al fine di  evitare che i suddetti ampliamenti  della categoria dei
titoli  standard possano  essere  utilizzati per  il collocamento  di
strumenti  aventi  caratteristiche  e   condizioni  del  tutto  fuori
mercato, viene richiesto che:
  a) eventuali  tassi minimi e  massimi siano determinati in  modo da
assicurare condizioni di equita' tra emittente e sottoscrittore;
     b) i premi di rimborso abbiano natura finanziaria;
  c)  in  caso  di  clausole  di  rimborso  anticipato  su  richiesta
dell'emittente,  cui   non  corrisponda   facolta'  analoga   per  il
sottoscrittore,  venga  precisato  nel regolamento  del  prestito  al
ricorrere   di  quali   condizioni  tali   facolta'  possano   essere
esercitate;
  d)  la  struttura  finanziaria  dei  titoli  consenta  una  agevole
valutazione del rendimento effettivo;
  2)  innalzamento  da  lire  100  miliardi a  lire  300  miliardi  -
nell'ipotesi di  titoli quotati ovvero destinati  alla quotazione sui
mercati regolamentati - del limite d'importo al superamento del quale
sussiste  l'obbligo di  effettuazione della  comunicazione preventiva
per  i   valori  mobiliari  aventi  caratteristiche   "standard"  non
imputabili ad una comunicazione cumulativa;
  estensione a  tutti gli operatori  del limite di lire  500 miliardi
(finora previsto  per i soli organismi  internazionali) relativo alle
operazioni effettuabili in un'unica  soluzione a valere sugli importi
segnalati  con  la  comunicazione  cumulativa  nonche'  a  quelle  in
relazione alle quali puo' essere utilizzata la procedura abbreviata;
  3) abrogazione del  limite di lire 10 miliardi ora  previsto per le
comunicazioni preventive  concernenti operazioni  non standardizzate,
conformemente al nuovo dettato di legge;
  4) indicazione degli elementi informativi aggiuntivi richiesti agli
operatori che intendono collocare in Italia titoli emessi a fronte di
operazioni di  cartolarizzazione o  di "repackaging", ovvero  di tipo
"credit linked".
  Per quanto  concerne le  segnalazioni consuntive  dei collocamenti,
rimane in  vigore il principio  in base  al quale vanno  segnalate ex
post tutte le operazioni comunicate in via preventiva, nonche' quelle
standard eccedenti il limite annuo di lire 10 miliardi.
  In  ordine ai  collocamenti  di titoli  azionari, viene  introdotto
l'obbligo, per le societa' non bancarie, di segnalare a consuntivo le
emissioni eccedenti il  limite annuo di lire un miliardo.  Al fine di
rilevare in modo sistematico i collocamenti di azioni ed obbligazioni
da parte di  societa' non bancarie viene istituita  una nuova sezione
del Mod.  83 Vig. Con l'occasione,  le varie sezioni del  modulo sono
state  -  per  quanto  possibile  -  uniformate,  anche  al  fine  di
semplificare le fasi di compilazione e di controllo dei prospetti.