Autorizzazione con procedura centralizzata europea  ed  inserimento
nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
   EU/1/97/035/001 REFLUDAN - 50 mg polvere per soluzione iniettabile
o  infusione  -  1  fiala  da  1 ml - uso endovenoso; EU/1/97/035/002
REFLUDAN - 50 mg polvere per soluzione iniettabile o infusione  -  10
fiale da 1 ml - uso endovenoso.
  Titolare  A.I.C.:  Hoechst  Marion  Roussel  Deutschland  GmbH65926
Frankfurt am Main Deutsdchland.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
  dell'Ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri
                             adempimenti
       del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
                          farmacovigilanza
  Visto il decreto legislativo  n.  29  del  3  febbraio  1993  e  le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 1997, n.
C(97) 711 recante l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del
medicinale  per  uso  umano  "REFLUDAN  lepirudina",  notificata alla
Repubblica  italiana  il  17  marzo  1997  e   pervenuta   a   questa
amministrazione l'11 aprile 1997;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 9 luglio 1997, n.
C(97)   2138   concernente   il   trasferimento   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del medicinale per uso umano "REFLUDAN
lepirudina", notificata alla Repubblica italiana il 14 luglio 1997  e
pervenuta a questa amministrazione il 13 agosto 1997;
  Vista la decisione della Commissione europea del 27 agosto 1997, n.
C(97)  2751 recante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  medicinale  per  uso  umano  "REFLUDAN   lepirudina",
notificata  alla  Repubblica italiana il 28 agosto 1997 e pervenuta a
questa amministrazione il 25 settembre 1997;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65,  75/318  e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  recante  il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la  ditta  ha
chiesto la classificazione ai fini della  rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai  sensi  del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al Servizio sanitario nazionale  ad  un  prezzo  contrattato  con  il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del   farmaco,   secondo   i   criteri   stabiliti    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere  espresso  in data 13 maggio 1998 con il quale la
Commissione unica del farmaco classifica in classe H la confezione  1
fiala  da  50  mg  al prezzo ex factory di L. 97.460 limitatamente al
trattamento anticoagulante in pazienti adulti con trombocitopenia  da
eparina  (Heparin  associated  thrombocytopenia  HAT)  di  tipo  II e
malattia  tromboembolica  che  richieda  una  terapia  antitrombotica
parenterale;
  Visto  il  parere  espresso in data 13 ottobre 1998 con il quale la
Commissione unica del farmaco classifica in classe H la confezione 10
fiale da 50 mg al prezzo ex factory di L.  925.900  limitatamente  al
trattamento  anticoagulante in pazienti adulti con trombocitopenia da
eparina (Heparin  associated  thrombocytopenia  HAT)  di  tipo  II  e
malattia  tromboembolica  che  richieda  una  terapia  antitrombotica
parenterale;
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "REFLUDAN lepirudina",
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale   "REFLUDAN   lepirudina"   -   nella
confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di
identificazione nazionale:
   REFLUDAN - 50 mg polvere per soluzione iniettabile o infusione - 1
fiala da 1 ml - uso endovenoso; n. 033949013/E (in base  10),  10D1BP
(in base 32);
   REFLUDAN  -  50 mg polvere per soluzione iniettabile o infusione -
10 fiale da 1 ml - uso  endovenoso;  n.  033949025/E  (in  base  10),
10D1C1 (in base 32).
  Titolare  A.I.C.:  Hoechst  Marion  Roussel  Deutschland  GmbH65926
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