IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il  regio decreto-legge 11  gennaio 1923, n.  257, convertito
con modificazioni  in legge 12  luglio 1923, n. 1511  (riguardante la
costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo) e successive modifiche;
  Visto  il  regio  decreto  27  settembre  1923,  n.  2124,  recante
l'approvazione  del regolamento  per l'esecuzione  della legge  sulla
costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo e successive modifiche;
  Visto il regio decreto-legge 11  dicembre 1933, n. 1718, convertito
in legge 25  gennaio 1934, n. 233, recante  la soppressione dell'Ente
autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
  Vista la legge  21 ottobre 1950, n. 991,  recante la ricostituzione
dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n.
535,  recante  norme  per  l'organizzazione e  per  il  funzionamento
dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
  Vista la  legge 8  luglio 1986, n.  349, recante  l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Visto l'art. 35, comma 1, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
dispone l'adeguamento della disciplina  del Parco nazionale d'Abruzzo
ai principi  della legge medesima,  fatti salvi i rapporti  di lavoro
dei dipendenti  di ruolo e  tenuto conto delle attuali  esigenze, con
particolare   riguardo  alla   funzionalita'  delle   sedi  ed   alla
sorveglianza;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  26
novembre 1993 - registrato alla Corte  dei conti il 28 gennaio 1994 e
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 35 del 12 febbraio  1994 - di
adeguamento  della  disciplina  del   Parco  nazionale  d'Abruzzo  ai
principi introdotti dalla leggequadro n. 394 del 1991;
  Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato  -  Sezione  sesta,  con
decisione n. 1863  del 19 dicembre 1997,  confermativa della sentenza
del tribunale amministrativo del Lazio - sezione seconda - n. 766 del
2 maggio 1995,  ha annullato il decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri 26  novembre 1993 limitatamente alla parte  in cui (art.
1) stabiliva, conformemente a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma
secondo del decreto  del Presidente della Repubblica  30 giugno 1951,
n. 535, in Roma la sede dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;
  Considerato  che  il  Consiglio  di   Stato,  ha  ritenuto  che  la
collocazione  della  sede  legale  ed  amministrativa  dell'ente  nel
territorio del parco  (art. 9, comma 1, della legge  n. 394 del 1991)
costituisce   un  principio   fondamentale   ed  inderogabile   della
leggequadro  sulle   aree  protette,   principio  che   deve  trovare
attuazione per  il tramite  del provvedimento  di adeguamento  di cui
all'art. 35, comma  1, della legge n.  394 del 1991, ed  a fronte del
quale divengono  recessive eventuali difformi  prescrizioni normative
precedentemente emanate;
  Visto l'art.  4 della legge 4  gennaio 1994, n. 10,  che a parziale
modifica della disposizione dell'art.  35, comma 1, della leggequadro
sulle aree protette, assegna al  Ministro dell'ambiente il compito di
provvedere,con proprio decreto, all'adeguamento "della disciplina dei
parchi nazionali  di cui ai  commi 1 e 2  dell'art. 35 della  legge 6
dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge";
  Vista la deliberazione n. 40/98  con la quale l'ente autonomo Parco
nazionale  d'Abruzzo, in  ottemperanza  della  sentenza n.  1863/1997
della sesta sezione del Consiglio di Stato, ha fissato la sede legale
dell'ente in Pescasseroli (L'Aquila);
  Considerato  che  la  deliberazione  n.  40/98,  di  cui  al  punto
precedente, e'  stata adottata nel  dichiarato e concreto  intento di
prestare  completa  ottemperanza  alla  decisione  n.  1863/1997  del
Consiglio  di  Stato  e  che   tale  circostanza  ha  indotto  questa
Amministrazione  a ritenere  frutto  di mera  omissione  il non  aver
esplicitamente indicato  che, nel territorio del  Parco, e' parimenti
collocata,  ai  sensi  dell'art.  9,  primo  comma,  della  legge  n.
394/1991, anche la sede amministrativa dell'ente;
  Tenuto  conto  che detti  chiarimenti,  con  corredo delle  ragioni
esegetiche che ne legittimano  la fondatezza, sono stati partecipanti
all'ente con nota  del 17 luglio 1998,  prot. SCN./98/3D/10682, nella
quale  si specificava,  fra  l'altro, che  la possibilita'  dell'ente
nazionale Parco d'Abruzzo di dotarsi  di un ufficio di rappresentanza
costituisce  punto di  una valutazione  di opportunita'  di spettanza
dell'ente stesso, ferma restando  la funzionalita' di detta eventuale
sede al solo fine di consentire  il mantenimento dei rapporti con gli
organi scientifici  istituzionali, parlamentari ed  internazionali, e
non la  permanenza dell'allocazione in Roma  di uffici amministrativi
dell'ente;
  Considerato quanto sopra e tenuto conto che la citata decisione del
Consiglio  di  Stato  impone  l'adozione di  un  decreto  secondo  le
modalita' previste e disciplinate dall'art. 4 della legge n. 10 del 4
gennaio 1994, al fine di colmare  il vuoto normativo creatosi in seno
all'art. 1 del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 26
novembre 1993,  annullato dal Consiglio  di Stato nella parte  in cui
stabiliva in Roma la sede dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto  dell'ente, di cui  all'art. 9,  comma 9, della  legge 6
dicembre 1991,  n. 394, definira'  l'ubicazione della sede  legale ed
amministrativa   dell'ente  stesso   che   dovra'  essere   collocata
all'interno del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo.
  L'ente puo'  dotarsi di una sede  di rappresentanza in Roma  per le
esigenze   connesse  ai   rapporti   con   gli  organi   scientifici,
istituzionali, parlamentari ed internazionali.