1. Finalita' generali. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3 e 3-bis, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174, del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997, e n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1998 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196, del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende implementare il programma di azioni gia' avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale. Per attivita' di formazione professionale continua, nella presente circolare, si intendono quelle attivita' rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, alle quali il lavoratore puo' partecipare anche per autonoma scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di adeguare o di elevare le professionalita' e competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo. I progetti da realizzare, con priorita' per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito indicate. 2. Azioni di sistema. Tenuto conto della persistente validita' delle scelte operate in sede di definizione dei 5 temiobiettivo oggetto dell'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1998, e della qualita' riscontrata nei progetti valutati ai sensi dell'avviso stesso, 30 miliardi di lire sono destinati al finanziamento di iniziative gia' presentate alla data del 15 luglio 1998, seguendo la graduatoria approvata per i diversi temiobiettivo. Le risorse aggiuntive sono distribuite, indicativamente, tra i 5 temiobiettivo, come segue: tema obiettivo 1: lire 3 miliardi; tema obiettivo 2: lire 12,5 miliardi; tema obiettivo 3: lire 10,5 miliardi; tema obiettivo 4: lire 1 miliardo; tema obiettivo 5: lire 3 miliardi. La lista dei progetti ammessi a finanziamento sara' disposta con apposito decreto. 3.Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/1987, art. 1. Nell'ambito del presente provvedimento, cosi' come stabilito dal comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9, della legge n. 236/1993, istituito con decreto del dirigente generale dell'UCOFPL n. 418/V/97 del 10 novembre 1997, le azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/1987, non sono previste. 4. Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati. Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali. Per azioni di formazione individuale si intendono gli interventi sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome. 4.1. Risorse. Per la realizzazione delle azioni sopra individuate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, pari a 198 miliardi di lire, secondo quanto stabilito nell'allegato 1. Limitatamente alle regioni interessate all'attuazione del quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 1, le risorse finanziarie eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata al successivo punto 4.7 verranno ridistribuite secondo le proposte del coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale. 4.2. Destinatari. Sono destinatari finali delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993 e che versano all'INPS, nella misura dello 0,30% del monte salari, i contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975. 4.3. Contenuti degli interventi formativi. Le azioni formative intraprese dalle aziende devono avere come obiettivi l'aumento della competitivita' dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della: qualita'; innovazione tecnologica ed organizzativa; sicurezza e protezione ambientale. Gli interventi devono essere attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali. 4.4.Tipologie di progetto, soggetti presentatori e contributi previsti. a) Progetti aziendali. Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2. possono presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri dipendenti secondo le procedure indicate al punto 4.6. I progetti vengono presentati alle regioni, o alle province autonome, dall'impresa direttamente o tramite organismi di formazione, associazioni di categoria, enti bilaterali. Il contributo pubblico accordato alla singola azienda non puo' superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di piu' progetti aziendali o nel caso in cui i lavoratori dell'impresa partecipino anche a progetti pluriaziendali. Tale importo e' comprensivo di I.V.A., se dovuta. Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto. b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI. Le piccole e medie imprese (elevato a)(1) , cosi' come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato del 18 settembre 1997 ''Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1997 e in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2., possono presentare congiuntamente progetti formativi (elevato a)(1) E' definita piccola e media impresa che: a) ha meno di 250 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; c) e' in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti: - se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa; - se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. rivolti ai propri dipendenti (progetti pluriaziendali) per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o in riferimento ad uno stesso contenuto tematico, o metodologie e strumentazioni comuni. I progetti pluriaziendali vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome attraverso: associazioni temporanee di impresa (ATI); consorzi di imprese; associazioni di categoria. I progetti pluriaziendali possono, inoltre, essere presentati per il tramite di: enti bilaterali; organismi di formazione. Il contributo pubblico accordato per ciascun progetto pluriaziendale non puo' superare i 200 milioni di lire. Tale importo e' comprensivo di I.V.A., se dovuta. In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non puo' essere erogato oltre il limite di 50 milioni di lire, anche nel caso in cui i lavoratori partecipino a piu' progetti. Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo. c) Progetti individuali di formazione. Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse rese disponibili, promuovere, altresi', percorsi individuali di orientamentoformazione, anche utilizzando le modalita' relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attivita' possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti. In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunita' e favorire accordi con le singole imprese, con le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione. Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione puo' essere al massimo pari a 2,5 milioni di lire, comprensivo di I.V.A. se dovuta e non puo' durare oltre i 12 mesi. Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano specifiche modalita' di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonche' di erogazione dello stesso, tenendo conto della: presenza di un progetto articolato; congruita' dei costi; validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori; possibilita' di certificare gli esiti. Al fine di favorire la costruzione di modelli efficaci ed omogenei e in relazione agli impegni che derivano dall'avvio delle sperimentazioni della modalita' dei progetti individuali di formazione, l'Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, e il coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente circolare, dovranno elaborare un piano dettagliato di interventi specifici da realizzarsi prioritariamente nelle regioni che aderiscono all'iniziativa. A tal fine presso l'Isfol viene costituito un gruppo di lavoro che dovra' fornire supporto alle amministrazioni e contribuire a: realizzare il catalogo dell'offerta formativa rivolta ai lavoratori occupati; fornire assistenza tecnica per la definizione delle procedure; promuovere e favorire la prassi degli interventi di orientamento e bilancio di competenze, anche attraverso la messa a disposizione di risorse mirate all'offerta di servizi ai destinatari finali, cosi' come definiti al punto 4.2.; monitorare la sperimentazione in atto; elaborare una relazione valutativa dell'esperienza. 4.5. Durata. I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione responsabile, dell'ammissione a finanziamento. 4.6.Modalita' e termini per la presentazione dei progetti di formazione aziendale di lavoratori occupati. I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (Allegato 2), alla regione o provincia autonoma competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale - senza scadenza di termini, a partire dalla data del 31 marzo 1999, sulla base delle procedure regionali. Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unita' locali delle imprese interessate. L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, e' attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo. 4.7. Modalita' di ammissione al finanziamento. I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilita' da parte delle regioni o delle province autonome. L'ammissibilita' dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri: rispondenza alle finalita' di cui al punto 4 della presente circolare ministeriale; rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome; completezza delle informazioni riportate nel formulario; quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti e' causa di non ammissione al contributo. Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del ''de minimis'' in vigore, cosi' come previsto dalla normativa comunitaria (elevato a)(2) . Entro il 31 maggio 1999, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il 20 maggio 1999, per ordine di arrivo, dando priorita' a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti. Dal mese di giugno, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorita' a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti. La regione, o la provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine, al MLPS-UCOFPL, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento. (elevato a)(2) La commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compatibilita' di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati gli ''aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento''. La commissione dispone che, in assenza di investimenti specifici, ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non puo' eccedere 100.000 ECU in tre anni (regola del ''de minimis''). Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie C 343 dell'11 novembre 1998. Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate. I soggetti promotori, dopo la presentazione del progetto, possono iniziare le attivita' sotto la propria responsabilita' sulla base delle disposizioni in vigore nelle singole amministrazioni. Solo nel caso di approvazione ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo. 4.8. Criteri di priorita'. Sono prioritari i progetti presentati sulla base di accordi tra le parti sociali o che vengono presentati accompagnati dal parere positivo, espressamente riferito allo specifico progetto presentato, delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come rappresentanza sindacale in impresa, sia come associazioni territoriali comparativamente piu' rappresentative. 4.9.Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento. Entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, i soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare, via telefax alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attivita' formativa. Il mancato avvio delle attivita' entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, nonche' la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili. Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativocontabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente. 5. Promozione, monitoraggio e valutazione delle azioni. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle parti sociali garantira', attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonche' il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno del comitato scientifico di cui alla MLPS n. 174/96 e dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'art. 18, lettera f), della legge n. 845/1978. Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vittore