1. Finalita' generali.
  Nel rispetto di quanto previsto all'art.  9, comma 3 e 3-bis, della
legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative
del Ministero  del lavoro e della  previdenza sociale n. 174,  del 23
dicembre 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana del  9 gennaio 1997, e  n. 37 del 19  marzo 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile
1998 e tenuto conto delle  disposizioni contenute nella legge n. 196,
del  24  giugno  1997,  art.  17,  in  materia  di  promozione  della
formazione  continua,  il Ministero  del  lavoro  e della  previdenza
sociale, in accordo  con le regioni e le province  autonome e sentite
le parti  sociali, intende implementare  il programma di  azioni gia'
avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali
e il partenariato sociale.
  Per attivita' di formazione  professionale continua, nella presente
circolare, si intendono quelle  attivita' rivolte ai soggetti adulti,
occupati  o disoccupati,  alle quali  il lavoratore  puo' partecipare
anche per  autonoma scelta, ovvero quelle  predisposte dalle aziende,
al fine di adeguare o di  elevare le professionalita' e competenze in
stretta  connessione con  l'innovazione tecnologica  ed organizzativa
del processo produttivo.
  I progetti da  realizzare, con priorita' per  quelli concordati tra
le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito
indicate.
 2. Azioni di sistema.
  Tenuto conto  della persistente  validita' delle scelte  operate in
sede  di  definizione dei  5  temiobiettivo  oggetto dell'avviso  del
Ministero del lavoro  e della previdenza sociale  n. 2/98, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 129 del 5 giugno 1998,  e della qualita'
riscontrata  nei progetti  valutati ai  sensi dell'avviso  stesso, 30
miliardi di lire  sono destinati al finanziamento  di iniziative gia'
presentate  alla data  del 15  luglio 1998,  seguendo la  graduatoria
approvata per i diversi temiobiettivo.
  Le risorse  aggiuntive sono  distribuite, indicativamente, tra  i 5
temiobiettivo, come segue:
   tema obiettivo 1: lire 3 miliardi;
   tema obiettivo 2: lire 12,5 miliardi;
   tema obiettivo 3: lire 10,5 miliardi;
   tema obiettivo 4: lire 1 miliardo;
   tema obiettivo 5: lire 3 miliardi.
  La lista  dei progetti ammessi  a finanziamento sara'  disposta con
apposito decreto.
  3.Azioni di riqualificazione e  riconversione degli operatori degli
enti ex lege n. 40/1987, art. 1.
  Nell'ambito del  presente provvedimento,  cosi' come  stabilito dal
comitato di  indirizzo per  le azioni di  formazione continua  di cui
all'art.  9,  della legge  n.  236/1993,  istituito con  decreto  del
dirigente generale dell'UCOFPL  n. 418/V/97 del 10  novembre 1997, le
azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti
ex lege n. 40/1987, non sono previste.
  4. Azioni  di formazione aziendale  e di formazione  individuale di
lavoratori occupati.
  Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi
dalle  imprese per  accompagnare i  processi di  trasformazione e  di
ristrutturazione  delle  stesse.   Tali  interventi  dovranno  essere
realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.
  Per azioni  di formazione  individuale si intendono  gli interventi
sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze
possedute da lavoratori dipendenti,  sulla base di progetti elaborati
da singoli lavoratori che  possono utilizzare l'assistenza tecnica di
centri  di orientamento  e  di  formazione professionale  individuati
dalle regioni e dalle province autonome.
4.1. Risorse.
  Per la  realizzazione delle  azioni sopra individuate  il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale  ripartisce tra le regioni e le
province  autonome le  risorse disponibili,  pari a  198 miliardi  di
lire, secondo quanto stabilito nell'allegato 1.
  Limitatamente  alle regioni  interessate all'attuazione  del quadro
comunitario  di sostegno  dell'Obiettivo  1,  le risorse  finanziarie
eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata
al successivo  punto 4.7  verranno ridistribuite secondo  le proposte
del coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale.
4.2. Destinatari.
  Sono destinatari  finali delle  iniziative i  lavoratori dipendenti
delle imprese assoggettate al contributo  di cui all'art. 9, comma 5,
della legge  n. 236/1993 e  che versano all'INPS, nella  misura dello
0,30% del monte salari,  i contributi integrativi per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12
della legge n. 160/1975.
4.3. Contenuti degli interventi formativi.
  Le  azioni formative  intraprese  dalle aziende  devono avere  come
obiettivi   l'aumento   della   competitivita'  dell'impresa   e   il
rafforzamento  professionale   ed  occupazionale  dei   lavoratori  e
riguardare interventi relativi alle aree della:
   qualita';
   innovazione tecnologica ed organizzativa;
   sicurezza e protezione ambientale.
  Gli interventi  devono essere attuati, preferibilmente,  sulla base
di accordi tra le parti sociali.
4.4.Tipologie   di   progetto,  soggetti  presentatori  e  contributi
previsti.
                         a) Progetti aziendali.
  Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2. possono
presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri
dipendenti secondo le procedure indicate al punto 4.6.
  I  progetti  vengono  presentati  alle  regioni,  o  alle  province
autonome,   dall'impresa   direttamente   o  tramite   organismi   di
formazione, associazioni di categoria, enti bilaterali.
  Il  contributo pubblico  accordato  alla singola  azienda non  puo'
superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di piu'
progetti  aziendali  o nel  caso  in  cui i  lavoratori  dell'impresa
partecipino  anche   a  progetti  pluriaziendali.  Tale   importo  e'
comprensivo di I.V.A., se dovuta.
  Le  aziende   presso  le  quali  i   lavoratori  destinatari  degli
interventi  sono  occupati  devono garantire  il  cofinanziamento  di
almeno il 20% del costo globale del progetto.
   b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI.
  Le piccole e medie imprese (elevato a)(1) , cosi' come definite dal
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato del
18  settembre  1997  ''Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di  individuazione di  piccole e medie  imprese'', pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  229 del  1
ottobre  1997 e  in possesso  dei requisiti  indicati al  punto 4.2.,
possono presentare congiuntamente progetti formativi
   (elevato a)(1) E' definita piccola e media impresa che:
  a) ha meno di 250 dipendenti;
  b) ha un fatturato annuo non  superiore a 40 milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
  c) e' in  possesso del requisito di  indipendenza, ovvero l'impresa
il cui capitale o  i diritti di voto non siano detenuti  per il 25% o
piu' da  una sola impresa  oppure congiuntamente da piu'  imprese non
conformi alle  definizioni di  piccola e media  impresa o  di piccola
impresa secondo il caso, pertanto,  al fine di effettuare la verifica
del  requisito  di  indipendenza,  debbono essere  sommate  tutte  le
partecipazioni al capitale sociale o i  diritti di voto da imprese di
dimensioni superiori.  La predetta soglia puo'  essere superata nelle
due fattispecie seguenti:
  - se  l'impresa e' detenuta  da societa' di  investimenti pubblici,
societa'  di  capitali  di  rischio o  investitori  istituzionali,  a
condizione che  questi non  esercitino alcun controllo  individuale o
congiunto, sull'impresa;
  -  se il  capitale e'  disperso in  modo tale  che sia  impossibile
determinare  da chi  e' detenuto  o  se l'impresa  dichiara di  poter
legittimamente   presumere  la   sussistenza   delle  condizioni   di
indipendenza.
  rivolti  ai  propri  dipendenti (progetti  pluriaziendali)  per  il
raggiungimento  di un  medesimo obiettivo,  o in  riferimento ad  uno
stesso contenuto tematico, o metodologie e strumentazioni comuni.
  I  progetti pluriaziendali  vengono presentati  dalle aziende  alle
regioni o alle province autonome attraverso:
   associazioni temporanee di impresa (ATI);
   consorzi di imprese;
   associazioni di categoria.
  I progetti  pluriaziendali possono, inoltre, essere  presentati per
il tramite di:
   enti bilaterali;
   organismi di formazione.
  Il   contributo    pubblico   accordato   per    ciascun   progetto
pluriaziendale non puo' superare i  200 milioni di lire. Tale importo
e' comprensivo di I.V.A., se dovuta.
  In ogni  caso il contributo  pubblico per ogni singola  azienda non
puo' essere erogato oltre il limite  di 50 milioni di lire, anche nel
caso in cui i lavoratori partecipino a piu' progetti.
  Le  aziende   presso  le  quali  i   lavoratori  destinatari  degli
interventi  sono  occupati  devono garantire  il  cofinanziamento  di
almeno il 20% del costo dell'intervento formativo.
   c) Progetti individuali di formazione.
  Le  regioni  e  le  province autonome  possono,  nella  misura  non
superiore  al   25%  delle  risorse  rese   disponibili,  promuovere,
altresi',  percorsi  individuali   di  orientamentoformazione,  anche
utilizzando  le   modalita'  relative  al  bilancio   di  competenze,
attraverso progetti  elaborati da  singoli lavoratori  dipendenti. Le
attivita' possono  svolgersi durante  o fuori dell'orario  di lavoro,
utilizzando,  nel   primo  caso,  anche  gli   istituti  contrattuali
specifici esistenti.
  In tal caso le regioni e  le province autonome dovranno definire la
data  di  presentazione dei  progetti  di  formazione individuale  ed
elaborare  procedure  idonee  a garantire  l'accesso  dei  lavoratori
dipendenti  a tale  opportunita' e  favorire accordi  con le  singole
imprese, con  le rappresentanze  delle stesse, le  rappresentanze dei
lavoratori e gli organismi di formazione.
  Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione
puo' essere  al massimo pari  a 2,5  milioni di lire,  comprensivo di
I.V.A. se dovuta e non puo' durare oltre i 12 mesi.
  Nel caso  delle azioni  di formazione individuale  le regioni  e le
province  autonome  interessate  elaborano  specifiche  modalita'  di
ammissione  a  contributo  delle  proposte  individuali,  nonche'  di
erogazione dello stesso, tenendo conto della:
   presenza di un progetto articolato;
   congruita' dei costi;
  validazione  del  percorso  e delle  caratteristiche  dei  soggetti
erogatori;
   possibilita' di certificare gli esiti.
  Al fine di favorire la  costruzione di modelli efficaci ed omogenei
e   in  relazione   agli  impegni   che  derivano   dall'avvio  delle
sperimentazioni   della  modalita'   dei   progetti  individuali   di
formazione,  l'Isfol,  Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
professionale  dei  lavoratori,  e  il  coordinamento  interregionale
lavoro e formazione professionale, entro due mesi dalla pubblicazione
della presente circolare, dovranno  elaborare un piano dettagliato di
interventi  specifici da  realizzarsi prioritariamente  nelle regioni
che  aderiscono  all'iniziativa.  A  tal fine  presso  l'Isfol  viene
costituito  un gruppo  di  lavoro che  dovra'  fornire supporto  alle
amministrazioni e contribuire a:
  realizzare il catalogo dell'offerta formativa rivolta ai lavoratori
occupati;
  fornire assistenza tecnica per la definizione delle procedure;
  promuovere e favorire la prassi  degli interventi di orientamento e
bilancio di competenze,  anche attraverso la messa  a disposizione di
risorse mirate  all'offerta di  servizi ai destinatari  finali, cosi'
come definiti al punto 4.2.;
   monitorare la sperimentazione in atto;
   elaborare una relazione valutativa dell'esperienza.
4.5. Durata.
  I  progetti  devono  concludersi  entro   12  mesi  dalla  data  di
comunicazione,    da    parte   dell'amministrazione    responsabile,
dell'ammissione a finanziamento.
4.6.Modalita'   e   termini  per  la presentazione  dei  progetti  di
formazione aziendale di lavoratori occupati.
  I  soggetti  presentatori  devono  far pervenire  i  progetti,  con
domanda in bollo e sulla  base dell'allegato formulario (Allegato 2),
alla  regione  o  provincia  autonoma  competente  per  territorio  -
Assessorato  alla  formazione  professionale   -  senza  scadenza  di
termini, a  partire dalla data  del 31  marzo 1999, sulla  base delle
procedure regionali.
  Le domande di  contributo devono pervenire alle  regioni o province
autonome nel cui territorio risiedono  le unita' locali delle imprese
interessate.
  L'arrivo dei  progetti, consegnati a  mano o inviati per  posta, e'
attestato dalla  data di ricevimento  da parte della regione  o della
provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.
4.7. Modalita' di ammissione al finanziamento.
  I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati,
fino ad esaurimento delle risorse  regionali, in base ad una verifica
dell'ammissibilita' da parte delle regioni o delle province autonome.
  L'ammissibilita'  dei  progetti  avviene sulla  base  dei  seguenti
criteri:
  rispondenza  alle  finalita'  di  cui al  punto  4  della  presente
circolare ministeriale;
  rispondenza ai parametri  di costo stabiliti dalle  regioni o dalle
province autonome;
   completezza delle informazioni riportate nel formulario;
  quota di  contribuzione finanziaria aziendale non  inferiore al 20%
del costo globale del progetto.
  La mancanza anche  di uno solo dei requisiti richiesti  e' causa di
non ammissione al contributo.
  Le  imprese beneficiarie  dei  contributi pubblici  si obbligano  a
rispettare  le  regole  del  ''de minimis''  in  vigore,  cosi'  come
previsto dalla normativa comunitaria (elevato a)(2) .
  Entro  il 31  maggio 1999,  la  regione, o  la provincia  autonoma,
provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il 20
maggio  1999, per  ordine  di  arrivo, dando  priorita'  a quelli  in
possesso del  parere delle parti sociali  comunicando successivamente
ai   soggetti  proponenti   l'ammissibilita'  al   finanziamento  dei
progetti.
  Dal  mese di  giugno, l'ultimo  giorno lavorativo  di ogni  mese la
regione, o la provincia autonoma,  provvede a redigere la graduatoria
dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine
di  arrivo, dando  priorita' a  quelli in  possesso del  parere delle
parti  sociali  comunicando  successivamente ai  soggetti  proponenti
l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti.
  La regione, o la  provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine,
al   MLPS-UCOFPL,  divisione   V,  l'atto   deliberativo  dell'organo
competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.
  (elevato a)(2) La  commissione ha elaborato una  disciplina in base
alla quale  valutare la compatibilita'  di tali aiuti con  il mercato
comune.  I criteri  ivi contenuti  mirano ad  assicurare che  vengano
approvati  gli  ''aiuti  alla   formazione  che  contribuiscano  alla
realizzazione di  obiettivi comuni,  che tali  aiuti non  superino il
livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti
al  funzionamento''.  La  commissione  dispone  che,  in  assenza  di
investimenti  specifici, ovvero  diretti alla  creazione di  posti di
lavoro,  l'ammontare totale  degli  aiuti destinati  ad ogni  singolo
beneficiario (singola impresa)  non puo' eccedere 100.000  ECU in tre
anni (regola del ''de minimis'').
  Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee Serie C 68  del 6 marzo
1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie C 343 dell'11
novembre 1998.
  Il  MLPS-UCOFPL,  entro  i  trenta giorni  successivi,  espleta  le
procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.
  I soggetti  promotori, dopo la presentazione  del progetto, possono
iniziare  le attivita'  sotto la  propria responsabilita'  sulla base
delle disposizioni in vigore  nelle singole amministrazioni. Solo nel
caso  di  approvazione  ai  progetti  avviati  sono  conseguentemente
riconosciute le spese sostenute in tale periodo.
4.8. Criteri di priorita'.
  Sono prioritari i progetti presentati  sulla base di accordi tra le
parti  sociali  o  che  vengono presentati  accompagnati  dal  parere
positivo, espressamente riferito  allo specifico progetto presentato,
delle organizzazioni  dei lavoratori  intese sia  come rappresentanza
sindacale   in   impresa,    sia   come   associazioni   territoriali
comparativamente piu' rappresentative.
4.9.Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.
  Entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento,
i  soggetti promotori  dei  progetti sono  tenuti  a comunicare,  via
telefax  alla   regione  o  alla  provincia   autonoma  l'elenco  dei
partecipanti,  il nome  del  responsabile del  progetto,  la sede  di
svolgimento,   l'articolazione    ed   il    calendario   dettagliato
dell'attivita' formativa.
  Il mancato avvio  delle attivita' entro sessanta  giorni dalla data
di comunicazione  dell'avvenuta ammissione  a contributo,  nonche' la
parziale  o  insufficiente  attuazione del  progetto,  comportano  la
revoca  del finanziamento,  che la  regione o  la provincia  autonoma
provvede immediatamente a rimettere  a disposizione di altri progetti
ammissibili.
  Gli     interventi      sono     sottoposti      alle     verifiche
amministrativocontabili a campione da parte della regione o provincia
autonoma competente.
5. Promozione, monitoraggio e valutazione delle azioni.
  Il Ministero  del lavoro e  della previdenza sociale,  assieme alle
regioni e alle province autonome  e con la collaborazione delle parti
sociali  garantira',  attraverso  azioni  integrate,  la  promozione,
l'informazione  e  l'animazione,  il supporto  all'ideazione  e  alla
progettazione,  l'assistenza tecnica,  nonche' il  monitoraggio e  la
valutazione dell'intero programma finanziato  ai sensi della presente
circolare, con il sostegno del  comitato scientifico di cui alla MLPS
n. 174/96 e dell'ISFOL e  il ricorso a specifiche competenze previste
nell'ambito dell'attuazione dell'art. 18,  lettera f), della legge n.
845/1978.
                                      Il dirigente generale
                           dell'ufficio centrale per l'orientamento
                         e la formazione professionale dei lavoratori
                                            Vittore