L'AUTORITA'
NELLA seduta del Consiglio del  22 dicembre 1998;
VISTA   la   direttiva   del   Consiglio   90/387/CE,  relativa  alla
"Istituzione   del   mercato   interno   per    i    servizi    delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione  di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
VISTA la direttiva 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei  mercati
dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA  la  direttiva  della  Commissione  96/19/CE  che  modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  98/10/CE
relativa  alla  "Applicazione  del  regime  di  fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul  servizio  universale  delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA  la  legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la
riforma del settore delle telecomunicazioni";
VISTA la legge 14 novembre  1995,  n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in
particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge 31 luglio 1997,  n.  249  relativa  alla  "Istituzione
dell'Autorita'  per  la  Garanzie  nelle  Comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo",  in  particolare
l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;
VISTO  il  D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento
di attuazione di direttive comunitarie";
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche  nazionali
e successive modificazioni;
VISTO   il   D.M.   28/02/97,   concernente  le  tariffe  telefoniche
internazionali e successive modificazioni;
VISTO  il  D.M.  10/03/98,  recante   "Finanziamento   del   servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA  la  delibera  CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
VISTO  il  D.M.  25/11/97,  recante  "Suddivisione   del   territorio
nazionale per il servizio telefonico";
VISTA  la  propria  delibera  in  data  9 settembre 1998 con la quale
l'Autorita' ha disposto l'avvio della valutazione della  proposta  di
ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta
all'Autorita' in data 7 agosto 1998;
SENTITE  le  societa' Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom
Italia Mobile in data 17 novembre 1998;
VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorita' in
data 07/08/98, 30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria  Manacorda
sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le
Garanzie  nelle  Comunicazioni (Autorita') nella seduta del Consiglio
del 26 novembre 1998;
SENTITA la societa' Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;
UDITA  la  relazione  finale  al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria
Manacorda;
CONSIDERANDO quanto segue:
1. I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.
La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in
un contesto  normativo  comunitario  e  nazionale  che  ne  definisce
principi  ed  obiettivi.  La  normativa  comunitaria  pone  i sistemi
tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali
al fine della realizzazione di una  rete  aperta  a  livello  europeo
(ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche
di  fornitura  della  rete  aperta  devono  soddisfare  i principi di
obiettivita',  trasparenza,  garanzia,  parita'  di  accesso  e   non
discriminazione.  Le  tariffe devono, in base a tali principi, essere
proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parita' dell'accesso
e non discriminazione degli utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della
concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione
del fatto che le strutture tariffarie  degli  operatori  pubblici  di
telecomunicazioni  erano  sostanzialmente  disgiunte  dai  rispettivi
costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto  mirare
alla   prestazione   di  servizi  remunerativi,  quali  la  telefonia
internazionale  e  a  lunga  distanza,  ottenendo  quote  di  mercato
esclusivamente  in  funzione  delle  strutture  tariffarie esistenti,
basate su sostanziali distorsioni, data la  forte  mutualita'  fra  i
diversi  servizi.  Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990,
avrebbero   dovuto   compensare   le   differenze   esistenti   nella
tariffazione  e  nelle  strutture  di  costo  in  preparazione  della
liberalizzazione. Con  la  liberalizzazione,  infatti,  non  e'  piu'
possibile  per  gli  Stati  membri  mantenere un sistema di controllo
attraverso prezzi amministrati nel settore  delle  telecomunicazioni:
l'operatore  ex  monopolista  deve  poter  adattare le sue tariffe in
funzione della domanda e della concorrenza alla quale e' esposto.  Il
ruolo  dei  pubblici  poteri,  in  tale  nuovo  contesto,  subisce un
mutamento: si tratta da un lato di   vigilare  affinche'  l'operatore
storico  non  applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di
mercato (ostacolando in  tal  modo  l'entrata  o  la  permanenza  dei
concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti
le  tariffe  nei  segmenti  di  mercato  in  condizioni  di  limitata
competitivita', cosi' da minacciarne la  stessa  accessibilita'  agli
utenti.   Quest'ultima   funzione      deve  tenere  conto,  inoltre,
dell'evoluzione   del   servizio   di   telefonia   e   dei   bisogni
socio-economici  dei  consumatori attraverso una nuova considerazione
del concetto di fruibilita' e  di  accessibilita',  alla  luce  dello
sviluppo  dei  mercati  e finche' non sia la concorrenza a realizzare
un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorita'  vigila
sia  sul  fatto  che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non
sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo  da  escludere  altri  dai
benefici  della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali
inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente  sugli
utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di
un  mercato  aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a
scendere verso i rispettivi costi. Al  contrario,  vincoli  tariffari
dettagliati,   in  tale  contesto,  sono  tali  da  compromettere  la
posizione  degli  operatori,  "vincolati"  da  tariffe  regolate  che
possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.
La  direttiva  96/19/CE  stabilisce  a  tale  proposito che gli Stati
membri  consentano  ai  propri  organismi  di  telecomunicazioni   di
riequilibrare  le  tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni
del mercato e della necessita' di garantire la possibilita' economica
di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati  membri
permettono  agli  operatori  pubblici di adeguare le tariffe correnti
che non sono in linea con i costi e che  aumentano,  di  conseguenza,
l'onere  della  prestazione  del  servizio  universale,  al  fine  di
realizzare una struttura  tariffaria  ancorata  ai  costi  reali.  Il
presente   provvedimento   e'   diretto  appunto  a  perseguire  tale
obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in  tal  senso  le
sue tariffe.
La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento
delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore,
definisce  un  termine  massimo  per il completamento del processo di
riequilibrio, stabilendo, all'art.   7, comma 3,  che  lo  squilibrio
risultante  dalla  struttura  delle tariffe telefoniche, da rilevarsi
entro il 1 gennaio  1998,  puo'  essere  progressivamente  eliminato,
considerando   anche   le   condizioni   di  mercato  e  l'evoluzione
tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
Allo  stato,  dalla  contabilita'  regolatoria  di  Telecom   Italia,
pervenuta  all'Autorita'  in  data  7  agosto 1998 con riferimento ai
conti economico-finanziari per  singolo  servizio  riferiti  all'anno
1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria
dell'operatore Telecom Italia.
Le azioni dell'Autorita' sono, di conseguenza, intese a verificare la
consistenza  di  tale  squilibrio  e  a  definire  un calendario - da
trasmettere  alla  Commissione  europea  -  per  l'attuazione   della
progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.
Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo
di  garantire  la fornitura del servizio universale, in base a quanto
previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento  ai  costi,  dei
criteri  di  parita'  di accesso e non discriminazione, sia alla luce
delle specifiche condizioni dei mercati di  riferimento  dei  singoli
servizi,  sia considerando la necessita' di garantire la possibilita'
economica di accedere al servizio universale  da  parte  di  tutti  i
cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' puo' ritenere opportuno
adottare  strumenti  che  incentivino  l'operatore a ridurre i propri
costi e che tutelino i consumatori dagli effetti  negativi  derivanti
da  una  concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti
di mercato.
L'opportunita' di introdurre tali strumenti e' prevista  all'art.  7,
comma  1,  del  DPR  318/97  in  cui  si  afferma  che  le condizioni
economiche per l'accesso e l'uso  di  una  rete  telefonica  pubblica
fissa  e  per  i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
sulla suddetta rete osservano - oltre  ai  principi  di  trasparenza,
obiettivita'  e  orientamento ai costi - anche i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilita'
dalla legge 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile  1996.  L'art.
2,  comma  2,  n. 18 della legge 481/95 individua nello strumento del
"price  cap"  tale  metodologia,  ed  attraverso  il   suo   utilizzo
l'Autorita'  puo'  imporre  all'operatore  dominante, per particolari
servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale
del proprio  indice  dei  prezzi  in  termini  reali  sulla  base  di
parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso
(tasso annuale di produttivita').
L'inserimento   di   tale   strumento   a  carattere  pluriennale  e'
finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilita' del  servizio
universale  e  di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore
dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento,
laddove persistono vantaggi monopolistici.
La   concorrenza   effettiva   o   potenziale,   infatti,   favorisce
l'allineamento  ai  costi  delle  tariffe, ma in assenza di strumenti
incentivanti del tipo "price cap" ben poco potrebbe nel  limitare  il
potere  di  mercato  dell'operatore  dominante,  in  particolare  nei
mercati in cui e' piu'  forte  il  potere  monopolistico  (accesso  e
mercato  locale).  Il  meccanismo  di regolamentazione tariffaria non
preclude,  quindi,  all'Autorita'  il  compito   di   intervenire   -
attraverso  strumenti  di  controllo  -  nella  struttura  dei prezzi
dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento
al fine di incentivare  l'efficienza  in  mercati  caratterizzati  da
posizioni  di controllo. Cio' in base a quanto stabilito dall'art. 1,
comma 6, let. c) n. 14 e dall'art. 4, comma  9,  della  legge  249/97
laddove  si  afferma  che  "l'Autorita'  esercita la sorveglianza sui
prezzi praticati e adotta i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare
condizioni di effettiva oncorrenza".
Compito   dell'Autorita'   e'   di   affrontare   il  problema  della
regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso  e  di  uso  della
rete  di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede
un approccio allargato al problema  del  ribilanciamento,  attraverso
l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.
La  regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal
senso, nell'ambito di una  manovra  piu'  estesa  e  piu'  complessa,
finalizzata  sia  al  riequilibrio  delle  tariffe  telefoniche,  nel
rispetto   dei   principi   di   trasparenza,    obiettivita',    non
discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al
perseguimento  di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori
sul mercato in relazione alle  effettive  condizioni  concorrenziali;
sia  alla  riconsiderazione  del concetto di "pubblica utilita'" alla
luce del servizio universale delle telecomunicazioni in  un  ambiente
concorrenziale.
2. Le azioni e il percorso dell'Autorita' in tema di ribilanciamento.
Come  previsto dall'art. 4 quater della direttiva 96/19/CE, e in base
a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio  tariffario
non  e'  stato  realizzato  entro il 1 gennaio 1998, gli Stati membri
informano  la  Commissione  della  futura  eliminazione  dei  residui
squilibri  delle  tariffe  e  trasmettono  un  calendario  preciso di
attuazione.
Al fine  di  dare  attuazione  a  quanto  disposto  dalla  direttiva,
l'Autorita'  ha  definito  un  calendario  che  permetta a Telecom di
riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata  il
7  agosto,  secondo  un piano di ribilanciamento da effettuare in tre
fasi e da concludersi nel luglio 1999.
L'Autorita' ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando
le condizioni strutturali  e  l'evoluzione  tecnologica  del  mercato
italiano,  nonche'  la  disciplina  relativa  alla determinazione del
costo del servizio universale, in base a quanto  stabilito  dall'art.
3,  comma 8, lett. c) del DPR 318/97, ha ritenuto opportuno valutarne
positivamente alcune parti.
Un  primo  oggetto  di  tale verifica riguarda il calcolo del deficit
sull'accesso, che sara'  sottoposto  al  controllo  da  parte  di  un
soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'
ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR 318/97.
L'Autorita'  ritiene,  inoltre, opportuno condizionare la progressiva
eliminazione  del  disequilibrio  tariffario  sia  all'analisi  degli
effetti    prodotti   da   tale   operazione   sulla   competitivita'
dell'operatore dominante, tenendo anche conto  di  opportuni  vincoli
alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttivita' da
parte  di  tale  operatore;  sia alla verifica degli effetti prodotti
sulla competitivita' dei nuovi operatori in relazione  all'evoluzione
della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso,
locale,   lunga  distanza  regionale  e  nazionale,  internazionale).
Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente
e dal suo livello di  flessibilita'  alla  luce  dell'evoluzione  dei
mercati.
Un  aspetto  importante  in  tal  senso e' la relazione tra struttura
tariffaria di un servizio e  modalita'  d'uso  e  applicazione  dello
stesso.  Le  condizioni  di offerta (incluse le condizioni economiche
orientate ai costi) devono consentire in  prospettiva  un  equilibrio
verso  le  condizioni  di  domanda, in modo che i consumatori paghino
prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni  servizi  offerti
da  Telecom  Italia  non  sono  commisurate  ai  costi  effettivi del
servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a  causa
della   dipendenza   dell'attuale   struttura  tariffaria  dal  Piano
nazionale di suddivisione del territorio per il  servizio  telefonico
del  25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree
locali contigue, l'applicazione di tariffe  interurbane,  l'Autorita'
ha  avviato  un'analisi  finalizzata  alla  introduzione  della  c.d.
"Tariffa di Prossimita'". Ai sensi di quanto  stabilito  all'art.  1,
comma   2,   del   DM  25/11/97  l'Autorita'  intende  analizzare  la
ridefinizione delle Aree locali  e  dei  loro  confini,  considerando
l'obiettivo   dell'estensione   delle   attuali   aree   locali,   la
distribuzione della popolazione, la realta' di altri  Paesi  europei,
l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilita' del
numero.
L'Autorita'   intende,   inoltre,   effettuare   gli   interventi  di
riequilibrio tariffario considerando - in  base  a  quanto  stabilito
all'art.  7,  comma 2, del DPR 318/97 - la necessita' di garantire la
fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a
quanto  ribadito  dalla  disciplina  comunitaria,   nella   direttiva
98/10/CE,  l'Autorita'  e'  tenuta  a considerare che il riequilibrio
tariffario, portando ad un  effettivo  abbandono  delle  tariffe  non
orientate  ai  costi,  elimina  anche  l'obiettivo  c.d. di "pubblica
utilita'"  sottostante  allo  strumento  della  mutualizzazione   fra
servizi.   In   tal   senso   e'   necessario  prevedere,  in  attesa
dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva  su  tutti  i  mercati,
alcune  misure  volte a garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone
periferiche o rurali non sia  usato  per  bilanciare  le  perdite  di
introito  dovute  alla  riduzione  dei prezzi in altre zone. Inoltre,
poiche' il  riequilibrio  e'  una  caratteristica  essenziale  di  un
mercato  competitivo,  per  evitare  che questo possa al tempo stesso
pregiudicare   indebitamente   gli   utenti  e  mettere  in  pericolo
l'accessibilita' dei servizi telefonici, l'Autorita' puo'  utilizzare
tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o
meccanismi  simili  finche'  la concorrenza non realizzi un effettivo
controllo dei prezzi.
Inoltre, l'Autorita', al fine di tutelare la fornitura di servizi  di
interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano
in  misura  ridotta  o a categorie sociali particolari, puo' definire
condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7,
comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarita' della tariffa  dei  servizi  di  telefonia
vocale,  in  generale,  spetta al gestore dalla cui infrastruttura la
chiamata e' originata definirne le condizioni economiche di  offerta.
In  base  a  quanto  stabilito  all'art.  7, comma 9, del DPR 318/97,
l'Autorita' - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalita'  e
le  scadenze  per definire la titolarita' della tariffa relativa alle
chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e  terminate
sulle  reti  radiomobili  in esercizio alla data di entrata in vigore
dello stesso DPR 318/97.
3. Gli obiettivi del presente  provvedimento  alla  luce  dell'intero
percorso di ribilanciamento
In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria
si  pone  diversi  obiettivi in relazione alle condizioni economiche,
sociali e normative  dei  mercati  di  riferimento.  In  particolare,
analizzando  il  mercato  della  telefonia  vocale  nei  suoi diversi
segmenti  (considerati  in  base   al   loro   livello   attuale   di
concorrenzialita':  internazionale, lunga distanza nazionale, locale,
accesso)  si  possono  svolgere  le  considerazioni  qui  di  seguito
indicati in merito agli obiettivi dell'Autorita'. Tali considerazioni
hanno  condizionato  la  valutazione della proposta di Telecom Italia
con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.
A. Obiettivo di tutela della competitivita' di Telecom Italia  e  dei
nuovi  operatori  sul  mercato della telefonia internazionale e della
telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta  di
Telecom Italia
La  liberalizzazione  porta  i nuovi operatori ad entrare nei mercati
redditizi della telefonia  internazionale  e  della  lunga  distanza.
Tale processo di entrata e' fortemente condizionato dalla presenza di
uno  squilibrio  tariffario  in  questi mercati, in quanto le tariffe
elevate   dei   servizi   forniti    dall'operatore    dominante    e
artificialmente  superiori  ai  livelli  di  costo  di  un  operatore
efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto  da  Telecom
Italia  per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive
tariffe e' finalizzata in primo luogo a  tutelare  la  competitivita'
dell'operatore Telecom Italia.
Al  tempo  stesso  il  livello  di  riduzione non deve essere tale da
ostacolare la concorrenza  efficiente  di  tutti  gli  operatori.  In
particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:
a)  tale  riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo
che  consentano   all'operatore   dominante   di   erigere   barriere
all'entrata  di  nuovi  operatori  o  che  incentivino  gli operatori
efficienti  gia'  presenti  ad  uscire  dal   mercato.   Dall'analisi
effettuata  dall'Autorita',  le  riduzioni  contenute  nella proposta
Telecom con riferimento ai mercati della telefonia  internazionale  e
nazionale  a  lunga  distanza  sono tali da non costituire, in base a
quanto detto, pratiche predatorie;
b) l'operatore dominante non eserciti una pressione  "indiretta"  sui
prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi
che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso e' necessario
valutare  gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input
(in particolare circuiti diretti e  costi  di  interconnessione)  sui
prezzi dei servizi finali. In particolare e' necessario verificare il
rispetto  del  principio  della  parita'  di  trattamento da parte di
Telecom  Italia  e  cioe'  l'applicazione  alle   proprie   divisioni
commerciali  delle  stesse  tariffe  dei  circuiti  e  dei servizi di
interconnessione praticate ai concorrenti, anche  in  relazione  agli
impegni   assunti  dall'Autorita'  in  seguito  al  provvedimento  n.
1/CIR/A98 in tema di interconnessione;
c) non si generino entrate  inefficienti  a  causa  del  mantenimento
degli squilibri.
B.   Obiettivo   di  tutela  della  concorrenza  e  di  garanzia  dei
consumatori sul mercato della telefonia locale  e  valutazione  della
proposta di Telecom Italia
Il  mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi
di criticita' a causa   di  fattori  che  ostacolano  la  concorrenza
effettiva:  scarsa sostituibilita' tecnologica, limitata correlazione
delle tariffe con il  traffico  generato  (distretti  geografici  non
correlati  alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo),
presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di
altri Paesi europei.
Tali problematiche  richiedono,  oltre  ad  un  attento  esame  dello
squilibrio  (tariffe  inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti
decisioni   di   ribilanciamento   da   parte   dell'Autorita',   una
ridefinizione   delle  Aree  locali  di  applicazione  della  tariffa
"urbana" in base a  considerazioni  sull'effettiva  domanda  generata
nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree
a basso traffico, aree ad elevato traffico).
Per  tali  ragioni,  l'Autorita'  ritiene opportuno non accogliere la
proposta  di  Telecom  Italia  di  aumento  delle   tariffe   urbane,
rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia
alla   ridefinizione  della  struttura  tariffaria  alla  luce  della
riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in  considerazione
del  forte  peso  della componente della telefonia urbana nella spesa
degli utenti residenziali italiani.
C. Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul  servizio
universale  nel  mercato dell'accesso e valutazione della proposta di
Telecom Italia
Per deficit di accesso si intende generalmente la  differenza  fra  i
costi  necessari  a  garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete
telefonica pubblica ed i  ricavi  che  risultano  dal  controllo  dei
prezzi imposto dall'autorita' pubblica.
L'esistenza  di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficolta'
di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della  concorrenza
di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante
derivanti  anche  da  un limitato sussidio dell'accesso attraverso la
contribuzione   da   parte   di  altri  operatori.  Indipendentemente
dall'aspetto relativo al  ribilanciamento,  il  mercato  dell'accesso
presenta,  quindi,  una  situazione  particolare  che  giustifica  la
presenza di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il  problema
degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento
del  canone)  dovra'  essere  affrontato  con meccanismi espliciti di
finanziamento del  costo  del  servizio  universale,  oltre  che  con
specifiche   opzioni   tariffarie  (price  cap  specifico  su  canone
residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei  servizi,
ecc.). Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti
fattori   diversi  dalla  sola  efficienza  economica  dell'operatore
dominante. La stessa  proposta  di  riequilibrio  di  Telecom  Italia
contiene elementi che confermano tale osservazione.
Alla  luce  di tali considerazioni, l'Autorita' ha ritenuto opportuno
in questa prima fase accogliere  solo  parzialmente  la  proposta  di
Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per
la  clientela  residenziale,  sia  per quella affari. L'Autorita' ha,
inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di
utenti piu' deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi
di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
                              DELIBERA
I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico
1. L'Autorita'  dispone  la  determinazione  dei  canoni  mensili  di
abbonamento  al  servizio telefonico in base a quanto contenuto nella
tabella A in allegato, secondo le modalita' ed i termini  di  cui  al
Titolo VIII - Condizioni Generali.
II. Tariffe telefoniche interurbane
1.  L'Autorita'  dispone  la determinazione delle tariffe telefoniche
interurbane come previsto nelle tabelle B e C in allegato, secondo le
modalita' ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.
2. L'Autorita' dispone inoltre, secondo le modalita' ed i termini  di
cui  al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art.13 del D.M.
28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche nazionali" con il seguente: "1.
A  ciascuna  comunicazione  interurbana  effettuata  da  telefoni   a
disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella
C  della  delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
del 22 dicembre 1998. Il  primo  impulso  dopo  quelli  eventualmente
previsti  alla  risposta  e'  inviato  al  dispositivo  di incasso al
termine del ritmo  previsto  dalla  tabella  indicata  (modalita'  di
tariffazione sincrona posticipata)"
III. Tariffe telefoniche internazionali
1.    L'Autorita' dispone la determinazione delle tariffe telefoniche
internazionali come previsto nelle tabelle D e E in allegato, secondo
le modalita' ed  i  termini  di  cui  al  Titolo  VIII  -  Condizioni
Generali.
2.  L'Autorita' dispone inoltre, secondo le modalita' ed i termini di
cui al Titolo VIII:
a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art.3 del D.M.  28  febbraio
1997 "Tariffe telefoniche internazionali";
b)  la  sostituzione del comma 1 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997
"Tariffe telefoniche internazionali"  con  il  seguente:    "1.  Alle
comunicazioni    internazionali   effettuate   tramite   collegamenti
commutati a 64 Kbit/s  si  applicano  le  tariffe  applicate  per  le
comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica
commutata  (tabella  D  della delibera dell'Autorita' per le Garanzie
nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)"
c) la sostituzione del comma 2 dell'art.2 del D.M. 28  febbraio  1997
"Tariffe  telefoniche internazionali" con il seguente:  "2. Il valore
di ciascun impulso e' fissato pari a Lire 127".
IV. Titolarita' della tariffa per  comunicazioni  originate  da  rete
fissa e terminate su reti mobili
1. L'Autorita' dispone l'attribuzione della titolarita' della tariffa
per  comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili
all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.
2. Laddove tale principio non sia gia' applicato, e  con  particolare
riferimento  a  quanto  previsto  dagli artt.8 e 15 della convenzione
stipulata in data 30 novembre 1994 tra il  Ministero  delle  Poste  e
Telecomunicazioni  e la societa' Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli
artt.8 e15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre  1994  tra
il  Ministero  delle  Poste e Telecomunicazioni e la societa' Telecom
Italia S.p.A., le modalita' di tariffazione saranno  definite  da  un
successivo provvedimento dell'Autorita'.
V. Utenze Agevolate
1.  L'Autorita'  dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di
cui  all'art.6  del  D.M.  28  febbraio  1997  "Tariffe   telefoniche
nazionali"  ai clienti il cui traffico e' svolto esclusivamente sulla
rete di Telecom Italia.
2. L'Autorita' dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone  per
gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad
eventuale  reddito  di  prima  abitazione,  appartenenti  a  famiglie
monoreddito.   Le   modalita'   relative   alla   richiesta   ed   al
riconoscimento   del  beneficio  precitato  verranno  successivamente
definite dall'Autorita'.
VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici
1.  L'Autorita'   autorizza   Telecom   Italia   ad   effettuare   la
sperimentazione  della  Tariffazione  a  Tempo  (TAT)  sui servizi di
addebito intelligente (Numero Verde e Addebito  Ripartito),  come  da
richiesta pervenuta all'Autorita' il 2 ottobre 1998.
2.  L'Autorita'  dispone  che  la  societa'  Telecom  Italia  proceda
all'applicazione della nuova  metodologia  di  tariffazione  (TAT)  a
tutta  l'utenza  e  per tutti i servizi (geografici e non geografici)
entro  il  30  giugno  1999,  nel  rispetto  del  principio  di   non
discriminazione e secondo le seguenti modalita':
a)  obbligo  per Telecom Italia di far pervenire all'Autorita', entro
il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle  modalita'  di
introduzione  della  TAT,  in  termini di tariffa minima e tariffa al
minuto da applicare  per  ciascun  servizio  e  per  ciascuna  fascia
tariffaria,  che,  tra  l'altro,  assicuri  per  ciascun  servizio la
parita' di spesa finale per l'insieme della clientela;
b) obbligo che nella proposta  sopra  citata  siano  contenute  anche
delle  modalita'  di  tariffazione  delle  comunicazioni  urbane  che
favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo  conto  delle
evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;
c)  obbligo  per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli
elementi e documenti statistici  necessari  alla  verifica  da  parte
dell'Autorita'  dell'effettiva  parita'  di  spesa  ed in particolare
delle distribuzioni delle  comunicazioni  per  durata  e  per  fascia
oraria  per  ciascuna  fascia  tariffaria nazionale e internazionale.
Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico
elaborabile.
3. L'Autorita' dispone l'introduzione della "prossimita'", intesa nel
senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare  la  tariffa
urbana.  L'introduzione  della  prossimita'  dovra' essere effettuata
attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad  una
riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del
territorio  nazionale  per il servizio telefonico, realizzata in modo
da  garantire  una  maggiore  uniformita'  del  numero   di   clienti
raggiungibili  all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione
attuale. Al fine di determinare la nuova  modalita'  di  tariffazione
l'Autorita'  istituisce  con  Telecom  Italia un gruppo di lavoro che
concludera' la propria attivita' entro il  28  febbraio  1999.  Sulla
base dei risultati raggiunti, l'Autorita' determinera' le modalita' e
i  termini  di  introduzione  della "prossimita'", da applicare nella
seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.
VII.   Evoluzione della regolamentazione  dei  prezzi  dell'operatore
dominante
1.  L'Autorita',  in merito all'evoluzione della regolamentazione dei
prezzi  dei  servizi  telefonici,  definisce  le  seguenti  linee  di
indirizzo:
a)  l'introduzione  di  strumenti  che incentivino l'incremento della
produttivita'  dell'operatore  dominante  su  differenti  mercati  di
servizi  (accesso  e  traffico)  attraverso  la costruzione di metodi
incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"), differenziati per
categorie di utenza e di  servizio,  entro  6  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente provvedimento e con validita' pluriennale;
b)  l'analisi  dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del
servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo  di
individuare  misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con
esigenze sociali speciali di cui all'art.8 della  Direttiva  98/10/CE
ed all'art.4, comma 3, lettera f) punto 2) del D.M.  10/03/98;
c)  la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura
di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che
li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;
d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio
di  Telefonia  Pubblica,  che  tenga  conto  sia  degli  effetti   di
sostituzione  generati  dalla telefonia mobile sulla redditivita' del
servizio, sia dei contenuti di servizio universale,  con  particolare
riferimento a tale servizio.
VIII. Condizioni generali
1. L'Autorita' delibera:
a)  il  presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana;
b)  i  canoni  di  abbonamento cosi' come determinati al titolo I del
presente provvedimento si applicano a partire dal 1 marzo 1999; dalla
medesima data la tabella  A  del  DM  28/02/97  "Tariffe  telefoniche
nazionali"  e'  abrogata  e sostituita dalla tabella A in allegato al
presente provvedimento;
c)  le tariffe interurbane e internazionali cosi' come determinate ai
titoli II e III del presente provvedimento si applicano  entro  il  1
febbraio  1999,  previa  notifica  all'Autorita'  da parte di Telecom
Italia della data di  applicazione;  a  partire  da  tale  data  sono
abrogate  le  tabelle  D  e  D1  del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche
nazionali" con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da
sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B  e
C  in  allegato.  Dalla medesima data sono abrogate le tabelle A1 e B
del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche internazionali" con  riferimento
alle  tariffe  telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da
telefono pubblico e sostituite con le tabelle D ed E in allegato;
d) la societa' Telecom Italia provvede  alla  corretta  e  tempestiva
informazione   della   clientela   relativamente   alle  disposizioni
tariffarie  di  cui  ai  titoli  I,  II,  III  e   V   del   presente
provvedimento, dandone comunicazione all'Autorita';
e)  il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni  previste  dall'art.1,  commi  29,  30  e 31, della legge 31
luglio 1997, n.249.
Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom  Italia
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino Ufficiale dell'Autorita'.
Avverso  il  presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge n.249 del 31
luglio 1997.
Napoli, 22 dicembre 1998
                                                 Il presidente: CHELI