IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che
le modalita' della certificazione  siano  stabilite  tre  mesi  prima
della   scadenza   di  ogni  adempimento  con  decreto  del  Ministro
dell'interno;
  Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  nel
quale  e' stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31
ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25  febbraio  1995,  n.  77,
recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  2  novembre 1998, n. 376, che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 1999 degli enti locali al 31 dicembre 1998;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 15  settembre  1997,  n.
342, che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del
25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
e-bis),   la   tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della
situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle  disposizioni
vigenti in  materia";
  Considerata  la  necessita'  di  rinviare  la  presentazione  della
tabella relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di
deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle  disposizioni vigenti in
materia, in quanto lo schema di decreto e' stato inviato al Consiglio
dei Ministri per la comunicazione ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2  gennaio 1997, n. 9,
secondo  il  quale  spetta   alla   regione   Friuli-Venezia   Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi con oneri a carico del  proprio  bilancio,  ad  eccezione  dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite a comuni e  province  per  i  quali  lo  Stato  provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa  statale;
  Considerata  la  necessita'   di   emanare   le   modalita'   della
certificazione  relativa  al  bilancio  di  previsione dell'anno 1999
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Sentite l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I comuni, le province e le comunita' montane  devono  compilare  un
certificato  sul  bilancio  1999  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto  certificato  va  allegato al bilancio di previsione e con lo
stesso inviato al competente organo  regionale  di  controllo  in  un
originale e sette copie autenticate.
  L'organo  regionale  di  controllo, dopo aver attestato in calce al
certificato che lo stesso e'  regolarmente  compilato  e  corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra in
originale  e  quattro   copie   autenticate,   entro   dieci   giorni
dall'avvenuto   esame  e  comunque  entro  il  30  aprile  1999  alle
prefetture competenti per territorio, alla  presidenza  della  giunta
regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di
quella  regione,  ed  al commissariato del Governo competente per gli
enti e le comunita' montane delle province di  Bolzano e Trento.
  Il comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia  del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione  ed  il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e  Trento,  provvedono  ad  inviare
l'originale  dei  certificati  relativi  agli  enti ed alle comunita'
montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla  Corte  dei
conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I.