IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n.  16
del  18  gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e elle
Casse mutue di malattia per gli artigiani;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli  enti  e  le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani   e   per   i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista la legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria  della  Cassa  mutua  di
malattia per gli artigiani di Massa Carrara;
  Considerato  che  per  la copertura del disavanzo di tale gestione,
accertato  in  L.  25.685.400  si  sono  resi  necessari   interventi
finanziari  a  carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n.
21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge  n.  833
citata;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre  1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di
cui trattasi;
                              Decreta: