IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  n.  213 del 17 settembre
1944,  istitutivo  del  Consorzio  nazionale  canapa  riordinato  con
successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1953,
n.  842,  che  ha  mutato  la  denominazione  in "Consorzio nazionale
produttori canapa";
  Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978,  n.  481,  ed  in
particolare  l'art.  1-bis  aggiunto al decreto-legge medesimo con il
quale  e'  stata  disposta  la  soppressione   dell'ente   "Consorzio
nazionale  produttori  canapa"  e  la sua messa in liquidazione dalla
data di entrata in vigore della legge medesima;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale
produttori canapa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art.  13
della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del
patrimonio dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 3.321.014.507;
  Atteso che per l'avanzo di  liquidazione  non  e'  prevista  alcuna
specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del patrimonio del Consorzio nazionale produttori
canapa e' chiusa a tutti gli effetti.