IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale l'Istituto incremento ippico di Foggia e' stato soppresso e messo in liquidazione; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione del soppresso ente sono state avocate a partire dal 1 aprile 1979 al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni (ora I.G.E.D.); Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto incremento ippico di Foggia sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un avanzo di L. 80.634.893; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Istituto incremento ippico di Foggia e' chiusa a tutti gli effetti.