IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  legge  21  ottobre 1978, n. 641, con la quale l'Istituto
incremento  ippico  di  Foggia  e'  stato  soppresso   e   messo   in
liquidazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  marzo  1979  con  il quale le
operazioni di liquidazione del soppresso ente sono  state  avocate  a
partire  dal  1  aprile  1979  al  Ministero  del  tesoro ed affidate
all'Ufficio liquidazioni (ora I.G.E.D.);
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato  che  le   operazioni   di   liquidazione   dell'Istituto
incremento  ippico  di  Foggia  sono state ultimate, per cui, a norma
dell'art. 13 della legge n. 1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la
liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un avanzo di L. 80.634.893;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del patrimonio dell'Istituto incremento ippico di
Foggia e' chiusa a tutti gli effetti.