IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  il  regio  decreto-legge  n.  126  del  2 giugno 1939 che ha
istituito l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.);
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  22  marzo  1957,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del  29 maggio 1957, n. 135, con
il quale e' stato soppresso l'E.Ge.L.I.;
  Visto il decreto ministeriale  22  maggio  1957,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  luglio  1957, n. 163, con il quale venne
nominato un commissario liquidatore con il compito di  effettuare  le
operazioni di liquidazione entro il termine di sei mesi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 novembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1957, n.  287,  con  il  quale  le
residue  operazioni di liquidazione dell'E.Ge.L.I. sono state avocate
al Ministero del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazioni;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare (E.Ge.L.I.) sono state ultimate, per cui,  a
norma  dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 1.160.510.400;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio dell'Ente di gestione e liquidazione
immobiliare (E.Ge.L.I.) e' chiusa a tutti gli effetti.