IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernete il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, cosi' come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE; Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f), che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997; Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto lo schema di delibera esaminato dal CIPE nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalita' di conferimento delle attivita' in questione alle regioni, in attuazione delle norme sopra citate, trasmessa alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale deliberazione; Viste le convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, da una parte, e i comuni di Caserta e Benevento, dall'altra, regolante i finanziamenti per la realizzazione delle opere di cui all'elenco di seguito riportato: Importo N. Ente convenz. conv. attuatore Opere (milioni) -- -- -- -- 96/87 Comune di Caserta Prolungamento della v. 2.350 Ruggiero da v. Laviano alla strada comunale di Tuoro 97/87 Comune di Caserta Cavalcaviaalla linea 6.000 ferrata tra la SS n. 7 Appia alla provinciale Appia - Il tratto 241/87 Comune di Caserta Fierae mercato - infra- 3.000 strutture e servizi comuni alla v. Ruta I stralcio 378/87 Comune di Caserta Interventisul sistema di 1.000 trasporti e ristruttura- zioni per il S.U. di Caserta - strada Casolla-Mezzano 388/87 Comune di Caserta Asse infrastrutturale 5.000 viario attrezzato di parcheggi nella citta' 528/87 Comune di Caserta Realizzazionedi un 1.000 parcheggio sotterraneo in piazza Prefettura 529/87 Comune di Caserta Nuovoassetto viario di 2.650 S. Benedetto - prolun- gamento viale delle industrie per il col- legamento alla variante ANAS Caserta-Maddaloni 816/87 Comune di Caserta Studio sul sistema urbano 1.500 di Caserta 646/87 Comune di Caserta Assedi supporto delle 7.250 infiastrutture di P.R.G. contrade Olivola - 5. Vitale - Roseto Vista la nota n. 10224 dell'11 marzo 99 con la quale il comune di Caserta ha rappresentato l'opportunita' di una rimodulazione degli interventi di cui alle convenzioni sopra citate per meglio integrarli nel piu' generale programma di infrastrutture proposto dal comune nell'ambito della legge n. 208/1998; Vista la nota n. 19178 del 24 marzo 1998 con la quale il comune di Benevento ha comunicato che la regione Campania, con delibera di giunta del 10 marzo 1998, ha assegnato un finanziamento di lire 5.900 milioni per il completamento funzionale dell'opera di cui alla convenzione n. 646/1987 sopra citata, per cui si rende necessaria una unitaria responsabilita' del finanziamento dell'opera; Rilevato che le funzioni programmatiche e normative relative alle questioni segnalate dai comuni di Caserta e Benevento sono state attribuite dalle norme prima richiamate alla regione Campania; Ritenuto opportuno, quindi, procedere al trasferimento di dette convenzioni alla regione Campania da subito e nelle more del trasferimento dell'intera materia; Visto l'accordo in tal senso comunicato dal presidente della regione Campania con note n. 935 del 16 aprile 1999 e n. 976 del 20 aprile 1999; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Sono approvati, in attuazione della normativa indicata in premessa, i criteri e le modalita' di conferimento alla regione Campania di tutte le funzioni di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancioe della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli interventi citati in premessa. 1. La regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, intercorrenti tra il CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti, da una parte, e gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi trasferiti, dall'altra. 2. L'ammontare delle risorse da trasferire alla regione, corrispondente alle funzioni conferite, sara' pari a quello risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento finanziato, rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi. Il loro ammonte, cosi' determinato, non puo' essere variato in conseguenza di oneri diversi derivanti dall'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite. 3. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto del trasferimento. Le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA, interessi attivi, ecc.) resteranno a disposizione della regione che potra' utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992. 4. Al trasferimento delle risorse provvederanno, secondo le rispettive competenze, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti che vi potra' provvedere con le modalita' di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le somme di cui al precedente punto 2, saranno accreditate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dalla Cassa depositi e prestiti, secondo le rispettive competenze, per singolo finanziamento, sul conto corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Campania. 6. Le somme erogate in anticipazione a fronte di convenzioni oggetto di revoca, se non utilizzate dai soggetti attuatori, saranno considerate erogazioni gia' effettuate a valere delle risorse finanziarie trasferite. Le somme erogate in anticipazione a fronte di convenzioni oggetto di revoca e utilizzate dai soggetti attuatori, qualora valutate dalla regione come legittimamente spese, si configurano come erogazioni gia' effettuate e, quindi, non rientrano tra quelle oggetto di trasferimento a meno che tale valutazione non sia, in tutto o in parte, negativa e non sia effettuata entro un anno dall'atto di trasferimento. Tutte le operazioni di compensazione (attive o passive) relative alle convenzioni oggetto di revoca saranno effettuate all'atto del trasferimento dell'intera materia. 7. In attuazione dei criteri sopra stabiliti e secondo le compatibilita' di bilancio, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvedera' alla quantificazione delle risorse finanziarie corrispondenti agli interventi da trasferire. Gli stessi decreti stabiliranno la decorrenza dell'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite contestualmente all'accredito delle corrispondenti risorse finanziarie con le modalita' di cui ai precedenti punti 4 e 5. 8. All'attuazione della presente delibera provvedera' il servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione Campania. Gli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso un'opportuna azione di coordinamento con gli uffici regionali, forniranno ogni assistenza affinche' il trasferimento delle funzioni avvenga senza alcun ritardo ed ostacolo al normale disbrigo delle attivita'. 9. Al momento del trasferimento dell'intera materia saranno individuate le modalita' di trasmissione al CIPE dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, sulla base di schemi definiti con il Sistema informativo degli investimenti territoriali (SINIT), operante presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella misura gia' stabilita con delibera del CIPE del 20 novembre 1995, incrementata di un ulteriore 0,01%. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 23