IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al medesimo art. 7; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Visto il decreto dirigenziale 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politicoamministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tenendo conto delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 2, del decreto dirigenziale 31 marzo 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "mediante comunicazione alle" sono sostituite dalle seguenti: "mediante comunicazione a"; b) e' inserita la seguente lettera: "ebis) agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1999 Il direttore generale: Romano