IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993,  cosi' come sostituito dall'art.  11 del decretolegislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700,  ed  in particolare  l'art.  6,  comma 2,  con  il  quale si  e'
proceduto  all'enucleazione delle  funzioni  dei  centri di  servizio
delle imposte dirette ed indirette;
  Visto il decreto  direttoriale 29 dicembre 1997, con  il quale sono
stati  attivati  i  centri  di  servizio  delle  imposte  dirette  ed
indivette  a decorrere  dal  1  gennaio 1998  anche  con riguardo  ai
rapporti pendenti alla predetta data;
  Considerato che, nel quadro del programma di recuperodell'arretrato
relativo  al  controllo  formale  delle  dichiarazioni  dei  redditi,
occorre procedere ad una ripartizione delle attivita' coerenti con la
capacita' operativa dei centri di servizio;
  Ritenuto che  la capacita' operativa  dei centri di  servizio delle
imposte  dirette ed  indirette  di Bologna  e  di Veneziaconsente  di
attribuire ad essi ulteriori competenze,  con il duplice vantaggio di
conseguire economie di scala  nell'utilizzo delle risorse strumentali
ed umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire agli
altri centri  di servizio  nonche' agli  uffici delleentrate  e delle
impote  dirette   di  dedicarsi   all'esecuzione  dei   controlli  di
competenza;
  Visto  il  decreto  direttoriale  26 agosto  1999,  concernente  la
determinazione  di  criteri  selettivi   per  la  liquidazione  degli
emolumenti arretrati  di cui  all'art. 16, comma  1, lettera  b), del
TUIR;
  Visto  il decreto  direttoriale 30  settembre 1999,  concernente la
determinazione di  criteri selettivi  per il controllo  formale delle
dichiarazioni - modelli 730;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il centro  di servizio  delle imposte  dirette ed  indirette di
Bologna,  sulla base  dei criteri  selettivi approvati  conil decreto
direttoriale citato  in premessa,  provvede al controllo  formale dei
modelli  730  presentati  daicontribuenti  aventi  domicilio  fiscale
sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.
  2. La  disposizione di cui al  comma 1 si applica  ai soli modelli,
segnalati  per il  controllo, relativi  ai periodi  d'imposta 1993  e
1994.
  3. Resta ferma  la competenza dei centri di  servizio delle imposte
dirette  ed  indirette, degli  uffici  delleentrate  e delle  imposte
dirette  per i  provvedimenti  conseguenti al  controllo degli  altri
modelli 730.