IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78"; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni"; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Universita'; Vista la legge del 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16; Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 15 dicembre 1998, del senato accademico in data 3 maggio 1999; del consiglio di amministrazione del 6 maggio 1999, del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia dell'11 ottobre 1999; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta del 10 giugno 1999; Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. E' istituita la Scuola di specializzazione in biochimica clinica presso la facolta di medicina e chirurgia sede di Varese dell'Universita' degli studi dell'Insubria. La Scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.