IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, "Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78";
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n.  1652, "Disposizioni
sull'ordinamento     didattico     universitario,    e     successive
modificazioni";
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista la legge del 21 febbraio 1980,  n. 28 - Delega al Governo per
il  riordinamento della  docenza universitaria  e relativa  fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto decreto  del Presidente della  Repubblica 11 luglio  1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica,  ed in
particolare l'art. 16;
  Vista  la legge  n. 341  del 19  novembre 1990,  ed in  particolare
l'art. 6;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi dell'art. 14  della legge 19 novembre 1990, n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12  aprile  1994,   recante  individuazione  dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dagli  organi  accademici:
consiglio  della facolta'  di medicina  e chirurgia  del 15  dicembre
1998, del senato  accademico in data 3 maggio 1999;  del consiglio di
amministrazione del  6 maggio 1999,  del consiglio della  facolta' di
medicina e chirurgia dell'11 ottobre 1999;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  comitato regionale  di
coordinamento nella seduta del 10 giugno 1999;
  Visto  il   parere  favorevole  all'istituzione  della   scuola  di
specializzazione  in   biochimica  clinica  espresso   dal  Consiglio
universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituita  la Scuola  di specializzazione in  biochimica clinica
presso  la   facolta  di   medicina  e   chirurgia  sede   di  Varese
dell'Universita'   degli   studi    dell'Insubria.   La   Scuola   di
specializzazione in  biochimica clinica risponde alle  norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.