IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione fiscale  dei prodotti  oggetto di  monopolio di  Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la legge  10 dicembre  1975, n.  724, che  reca disposizioni
sulla  importazione e  commercializzazione all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati e successive modificazioni;
  Vista la  legge 7  marzo 1985, n.  76, e  successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visti i  decreti ministeriali in  data 31  luglio 1990 e  16 luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono   state  dettate   specifiche  disposizioni   tecniche  per   il
condizionamento   e   l'etichettatura   dei  prodotti   del   tabacco
conformemente alle  prescrizioni della direttiva del  Consiglio delle
comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto il decreto  ministeriale del 15 ottobre  1991, concernente il
rinnovo  dell'inserimento nella  tariffa di  vendita al  pubblico dei
generi di monopolio di tutti  i prodotti del tabacco commercializzati
sul   mercato  italiano,   previa   verifica  dell'adeguamento   alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1998, n.  283 che istituisce
l'Ente  tabacchi   italiani  per   lo  svolgimento   delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei monopoli  di Stato.  con esclusione  delle attivita'  inerenti il
lotto e le lotterie, e riserva  allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale gia'  affidate  e  conferite per  effetto  di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  ditta  Seita  ha  chiesto  di
modificare, per le sigarette  "Gauloises caporal" la denominazione in
"Gauloises brunes".
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione della  marca  di sigarette  appresso indicata  e'
cosi' modificata:
   da "Gauloises caporal";
   a "Gauloises brunes".