IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
  Il  sig.  Paolo  Lusardi,  agente consolare  onorario  in  Porlamar
(Venezuela),  oltre all'adempimento  dei  generali  doveri di  difesa
degli interessi nazionali e di  protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
  1)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in  Caracas degli  atti  di  stato civile  pervenuti  dalle
autorita' locali, dai  cittadini italiani o dai comandanti  di navi e
di aeromobili nazionali o stranieri;
  2)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia in  Caracas delle dichiarazioni concernenti  lo stato civile
da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
  3)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in Caracas  dei testamenti  formati a  bordo di  navi e  di
aeromobili;
  4)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia   in  Caracas   degli  atti   dipendenti  dall'apertura   di
successione in Italia;
  5)  emanazione   di  atti  conservativi,  che   non  implichino  la
disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o
sinistro aereo;
  6) rilascio  di certificazioni (esclusi i  certificati di residenza
all'estero   e  i   certificati   di   cittadinanza)  vidimazioni   e
legalizzazioni;
  7)  ricezione  e trasmissione  al  consolato  generale d'Italia  in
Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;
  8)  rinnovo  di  passaporti   nazionali  dei  cittadini  che  siano
residenti  nella circoscrizione  territoriale dell'ufficio  consolare
onorario,  dopo  aver  interpellato,  caso  per  caso,  il  consolato
generale d'Italia in Caracas;
  9)  compiti  sussidiari di  assistenza  agli  iscritti di  leva  ed
istruzioni  delle pratiche  in  materia di  servizio militare,  fermo
restando la competenza  per qualsiasi tipo di  decisione al consolato
generale d'Italia in Caracas;
  10) compiere le operazioni  richieste dalla legislazione vigente in
dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
  11) tenuta  dello schedario dei  cittadini e di quello  delle firme
dell'autorita' locali.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 1999
                                                    Il Ministro: Dini