Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((   1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale  ))
(( per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8     ))
(( luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di   ))
(( lire 51 miliardi.                                               ))
  2. Al relativo onere  si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1999,  parzialmente utilizzando  per  l'anno 1999  quanto  a lire  20
miliardi l'accantonamento relativo alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (( quanto a  lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero  del lavoro e della  previdenza sociale e quanto  a lire
5,224  miliardi  l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
))
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il  testo dell'art. 19  della legge  8 luglio 1998,  n.
          230  (Nuove norme  in materia  di obiezione  di coscienza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15
          luglio 1998, n. 163, e' il seguente:
            "Art.   19.   - 1.   Per   l'assolvimento    dei  compiti
          previsti    dalla  presente legge   e' istituito presso  la
          Presidenza del  Consiglio dei Ministri il  Fondo  nazionale
          per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
            2.    Tutte le  spese  recate dalla  presente  legge sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo.
            3.  La   dotazione del Fondo  e' determinata  in lire 120
          miliardi a decorrere dal 1998.
            4. All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente
          legge,  pari  a  lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla  legge 15 dicembre 1972, n.  772, e successive
          modificazioni   e   integrazioni,  iscritta,  ai  fini  del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base  8.1.2.1  ''obiezione  di coscienza'' (capitolo  1403)
          dello stato di previsione del   Ministero   della    difesa
          per   l'anno   1998,   e  corrispondenti proiezioni per gli
          anni successivi".