IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926,  n. 2278, e successive modificazioni,  in vigore per
la parte relativa alle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 139 del 17 giugno 1997, con
il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale
e'  stato emanato  il  regolamento didattico  di  Ateneo recante  gli
ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;
  Vista  la proposta  di  modifica dell'ordinamento  della scuola  di
specializzazione  in  biochimica  e chimica  clinica,  formulata  dal
senato accademico di questa Universita'  con deliberazione n. 381 del
15 giugno 1999;
  Accertato  che il  Consiglio  universitario  nazionale ha  espresso
parere favorevole alla suddetta  proposta nell'adunanza del 21 luglio
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.