ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                e la
                           REGIONE TOSCANA
 Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  76, ha  approvato il  Piano di  riconversione
produttiva delle  aree della regione Toscana  interessate dalla crisi
mineraria, ai sensi dell'art. 1  del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121,  convertito  nella  legge  23   giugno  1993,  n.  204,  recante
"Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  Piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  Piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  La citata  legge 23 giugno  1993, n. 204,  prevede che il  Piano di
riconversione produttiva  venga attuato mediante accordi  e contratti
di programma;
  Il Piano  di riconversione  produttiva prevede  che gli  accordi di
programma  vengano stipulati  tra  il  Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
  La legge 3  febbraio 1989, n. 41, ed in  particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della  legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione  di contributi  in conto capitale  per attivita'
sostitutive   nei  bacini   minerari  interessati   da  processi   di
ristrutturazione;
  La deliberazione  del CIPE in  data 4 dicembre 1990  stabilisce gli
elementi di  cui, nell'ambito delle condizioni  previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
  Le deliberazioni del CIPE in date  30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e  25 marzo  1992, individuano  le  aree dichiarate  bacini di  crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
  Il  Piano di  riconversione produttiva  comprende, tra  l'altro, la
promozione di nuove attivita'  sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
  Nel  corso dell'esercizio  finanziario  1999  sono disponibili  per
l'intero   territorio  nazionale,   quali   residui  degli   esercizi
precedenti - sul  piano di gestione n. 05 del  capitolo n. 7100 dello
stato  di previsione  del Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato  -  fondi  statali  per  L.  49.660.676.000  per  la
concessione di  contributi a programmi di  investimento per attivita'
sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa
legge 30 luglio 1990, n. 221;
  I  contributi  ex  legge  n.  41/1989  e  legge  n.  221/1990  sono
assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore  delle PMI, approvata dalla  commissione dell'Unione europea
il 20  maggio 1992, ed  alla decisione della  commissione dell'Unione
europea in data 1 marzo 1995;
  In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata
deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la direzione generale
per  il  coordinamento degli  incentivi  alle  imprese del  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato ha  proceduto alla
graduazione  delle  iniziative  proposte dalle  imprese  mediante  il
calcolo di  un punteggio  complessivo composto dagli  indicatori piu'
avanti  dettagliati,  i  primi  4 calcolati  secondo  le  consolidate
procedure adottate  protempore dal consiglio superiore  delle miniere
ed il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese:
  indicatore 1  - settore di  appartenenza: 10 punti  per l'industria
estrattiva, 9 punti  per le attivita' manifatturiere, 8  punti per le
attivita' turisticoricettive,  6 punti  per il terziario  avanzato, 4
punti per il commercio, 2 punti per i servizi;
  indicatore 2 -  rapporto tra capitale investito e  mezzi propri: 10
punti se  maggiore del 27,50%, 9  punti tra 25,01% e  27,50%, 8 punti
tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra  20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51%
e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;
  indicatore 3  - entita' dell'occupazione: composto  da due addendi,
di cui  il primo  e' pari ad  un massimo di  10 punti,  rapportati al
numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo e' pari
ad  un  massimo  di  20  punti, rapportati  alla  quota  di  occupati
incrementali rappresentata  dagli ex  minatori reimpiegati  a seguito
dell'investimento;
  indicatore  4  -  situazione economica  dell'area  (parametrata  al
reddito procapite del comune in  cui e' ubicata l'iniziativa, dedotto
dai rilevamenti  ISTAT 1991):  10 punti  se inferiore a  12 Ml  L., 8
punti tra 12,01 Ml L. e 15,00 Ml  L., 6 punti tra 15,01 Ml L. e 18,00
Ml L.,  3 punti tra 18,01  Ml L. e 21  Ml L., 1 punto  se superiore a
21,00 Ml L.;
  indicatore  5  -  compatibilita'  ambientale:  da  0  a  10  punti,
attribuiti conformemente a quanto  stabilito dal decreto ministeriale
21 novembre 1997,  pubblicato nel supplemento ordinario  n. 237 della
Gazzetta Ufficiale del  15 dicembre 1997, n.  291, recante "modalita'
per   l'individuazione    delle   prestazioni   ambientali    e   per
l'attribuzione  del relativo  punteggio utili  per la  determinazione
dell'indicatore ambientale  di cui all'art.  6, comma 4,  lettera a),
punto  5,  del  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n.  527,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni",   relativo  alla  legge  n.
488/1992.
Considerato che:
  La  direzione generale  per il  coordinamento degli  incentivi alle
imprese    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la
graduatoria  delle iniziative  sostitutive  proposte nell'ambito  del
territorio della  regione Toscana e valutabili,  in quanto presentate
all'amministrazione entro  il 31  dicembre 1997 ed  in regola  con la
documentazione prescritta,  per l'erogazione  di contributi  a valere
sulle  disponibilita'  del  bilancio  1999,  residui  degli  esercizi
precedenti;
  La   giunta   regionale   della  regione   Toscana,   con   propria
deliberazione n. 915 del 2 agosto 1999, ha espresso la propria intesa
in merito  alla suddetta graduatoria  e con propria  deliberazione n.
1108 del 4  ottobre 1999 ha espresso la propria  preventiva intesa al
presente atto, designando  alla stipula del presente  atto il proprio
presidente protempore;
Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
concludono un accordo di programma ai  sensi dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204,  recante "interventi  urgenti  a sostegno  del
settore minerario",  per dare  avvio all'attuazione  degli interventi
previsti dall'art.  2 del  presente accordo,  ai fini  della gestione
unitaria  ed integrata  del Piano  di riconversione  produttiva delle
aree  della  regione Toscana,  avente  la  finalita' di  favorire  la
ripresa  economica   ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione
interessate dalla crisi mineraria.