L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alle societa' Riunione adriatica di sicurta' S.p.a., con sede in Milano, Lavoro & Sicurta' S.p.a., con sede in Milano, L'Italica S.p.a., sede in Milano e Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 24 maggio 1999, con la quale le societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione delle Lavoro & Sicurta' S.p.a., L'Italica S.p.a., e Compagnia di Genova S.p.a. nella Riunione adriatica di sicurta' S.p.a., nonche' delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Viste le delibere in data 29 e 30 giugno 1999 delle assemblee straordinarie delle Lavoro & Sicurta' S.p.a., L'Italica S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a., e Riunione adriatica di sicurta' S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avra' effetto la fusione; Visti i decreti in data 30 luglio 1999 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina assicurativa; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 novembre 1999 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle societa' Riunione adriatica di sicurta' S.p.a., Lavoro & Sicurta' S.p.a., L'Italia S.p.a. e Compagnia di Genova S.p.a.; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalita', delle Lavoro & Sicurta' S.p.a., con sede in Milano, L'Italica S.p.a., con sede in Milano e Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, nella Riunione adriatica di sicurta' S.p.a., con sede in Milano.