IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" quale ente pubblico; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto papirologico "G. Vitelli" e' dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli"; Visto il decreto 1 febbraio 1999 con il quale sono state apportate della prime modifiche al citato statuto; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 155 del 23 luglio 1999 con la quale si e' provveduto a sopprimere e sostituire gli articoli 10 e 11 e a inserire l'art. 11-bis nel vigente statuto dell'ente; Vista la nota con la quale la succitata delibera n. 155 e' stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota n. 2267 dell'8 ottobre 1999 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica formula talune osservazioni; Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 6 novembre 1999 ha ritenuto opportuno accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra; Decreta: E' emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 155 del 23 luglio 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge n. 168/1989. L'art. 10 dello statuto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 10. Il consiglio scientifico e' organo consultivo e propositivo per l'orientamento scientifico e culturale dell'Istituto, nel rispetto dell'autonomia della ricerca del personale scientifico dell'Istituto stesso. Il consiglio scientifico: 1) esprime parere al consiglio di ammiistrazione sul programma triennale di attivita' dell'Istituto, predisposto dal presidente; 2) formula proposte in ordine alla programmazione annuale e triennale, e promuove iniziative in merito allo svolgimento di progetti scientifici nell'ambito dei piani annuali di attuazione del programma stesso, e ne verifica annualmente lo stato di avanzamento; 3) formula proposte e pareri al consiglio di amministrazione in merito alla partecipazione dell'Istituto a programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali, nonche' in merito agli accordi di collaborazione scientifica con altri enti pubblici e privati; 4) propone il numero e gli importi delle borse di studio o degli assegni di ricerca da conferire annualmente in relazione alla realizzazione dei progetti formativi o di ricerca; 5) esprime parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'Istituto sottopostogli dal presidente o dal consiglio di amministrazione". L'art. 11 dello statuto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 11. Il consiglio scientifico e' composto da: 1) il presidente dell'Istituto che assume le funzioni anche di presidente del consiglio scientifico; 2) i professori di ruolo di papirologia presso l'Universita' di Firenze; 3) due professori di ruolo di papirologia presso altre universita' italiane; 4) un esperto nell'ambito egittologico o coptologico; 5) due esperti in materie affini alla papirologia che siano membri dell'Association Internationale de Papyrologues; 6) un rappresentante del personale ricercatore dell'Istituto. I membri di cui ai numeri 3), 4) e 5) vengono nominati dal consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile su una rosa di nominativi presentata dal presidente. Il membro di cui al punto 6) e' eletto dal personale ricercatore di ruolo dell'Istituto e nominato dal consiglio di amministrazione nella stessa riunione di cui al comma precedente. I membri di cui ai numeri 3, 4), 5), 6) durano in carica tre anni e possono essere rinnovati". Fra l'art. 11 e l'art. 12 e' inserito: "Art. 11-bis. 1. Il consiglio scientifico e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno. 2. Le riunioni del consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Le funzioni di segretario verranno assegnate dal consiglio scientifico nella sua prima riunione utile. 4. Il consiglio scientifico puo' dotarsi di un regolamento interno di funzionamento. 5. Ai componenti del consiglio scientifico compete: a) il rimborso delle spese effettuate per partecipare alle riunioni del consiglio scientifico; b) un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio scientifico di importo pari a quello stabilito per i membri del consiglio di amministrazione.". Firenze, 20 novembre 1999 Il presidente: Bastianini