IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare, gli articoli 7, 10, 20 e 50; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, e relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Considerato che occorre procedere alla individuazione dei beni e delle risorse da trasferire anche alle camere di commercio con sede nelle regioni a statuto speciale e province autonome; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio; Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini; Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.