IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'articolo 38  della legge  30  marzo 1981,  n. 119,  (legge
finanziaria  1981), come  risulta modificato  dall'articolo 19  della
legge 22  dicembre 1984, n.  887 (legge finanziaria 1985),  in virtu'
del  quale  il  Ministro  del tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni   di  indebitamento,   anche  attraverso   l'emissione  di
certificati  di  credito del  tesoro,  con  l'osservanza delle  norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'articolo  9 del  decreto-legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, tra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto il  decreto-legge 13 dicembre  1995, n. 526,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  10 febbraio  1996, n.  53, recante,  fra
l'altro,  disposizioni urgenti  in materia  di estinzione  di crediti
d'imposta,  ed,   in  particolare,  l'articolo  1-bis,   con  cui  si
stabilisce, fra l'altro, che, per l'estinzione dei crediti risultanti
dalla   liquidazione  delle   dichiarazioni  dei   redditi  e   delle
dichiarazioni annuali  dell'imposta sul  valore aggiunto,  relativi a
periodi  d'imposta chiusi  entro  il 31  dicembre  1992, nonche'  per
l'estinzione   dei  crediti   risultanti  dalla   liquidazione  delle
dichiarazioni dei  sostituti d'imposta  relative agli interessi  e ad
altri redditi di capitale attinenti  a periodi d'imposta chiusi entro
il 31 dicembre  1992, si provvede mediante  assegnazione ai creditori
di titoli di  Stato, con decorrenza 1 gennaio  1997, fino all'importo
di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalita' e procedure di
assegnazione da stabilirsi con decreto ministeriale;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1999, ed,
in  particolare, il  quarto  comma  dell'articolo 3,  con  cui si  e'
stabilito il  limite massimo di  emissione dei prestiti  pubblici per
l'anno  stesso, al  netto di  quelli da  rimborsare e  di quelli  per
regolazioni debitorie;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il  proprio decreto n.  787053 del 7 maggio  1996, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115  del 18  maggio 1996,  come risulta
modificato dal  decreto n.  473447 del  27 novembre  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 294 del 17 dicembre 1998,  con il quale,
in applicazione  dell'articolo 1-bis   del citato decreto-legge    n.
526  del  1995,  si  e'  provveduto  a fissare le caratteristiche dei
titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori
d'imposta verranno assegnati   certificati di  credito  del    Tesoro
decennali,  con godimento  1   gennaio  1997,  a  tasso   d'interesse
variabile,  da determinarsi  con le  modalita'  di  cui al    decreto
stesso,  ed,   in particolare,  l'articolo  2,  ove  si prevede,  tra
l'altro,   che   i certificati di credito verranno    emessi  per  un
importo  corrispondente  all'ammontare    complessivo   dei   crediti
d'imposta  risultante  dagli elenchi   dei   contribuenti   trasmessi
dal   Ministero   delle   finanze arrotondando, quando necessario, ai
1.000 euro  superiori  l'importo  di  ciascun  credito  di  ammontare
superiore  a lire 80 milioni, ed ai 1.000 euro inferiori l'importo di
ciascun  credito di ammontare inferiore a lire 80 milioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 474726  dell'11  giugno  1999,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 139  alla Gazzetta Ufficiale
n. 172  del 24 luglio 1999  con cui e' stata  disposta, in attuazione
dell'articolo  1-bis  del   citato    decreto-legge   n.   526    del
1995,  l'emissione  di una prima tranche  di cerficati di credito del
Tesoro,  per    nominali    2.160.839.000  euro,    pari     a     L.
4.183.967.730.530     ad  estinzione  di  crediti  d'imposta  per  L.
4.181.315.800.530;
  Vista la lettera in data 8  novembre 1999 con la quale il Ministero
delle  finanze,  in  attuazione   dell'articolo  1  -bis  del  citato
decreto-legge  n. 526  del 1995,  ha trasmesso  due elenchi,  facenti
parte integrante del presente decreto, riguardanti l'uno (elenco "A")
n.  376 contribuenti,  titolari  di crediti  di  imposta per  importi
inferiori  a   lire  80  milioni,   e  l'altro  (elenco  "B")   n.  4
contribuenti, titolari  di crediti  per importi  superiori a  lire 80
milioni,  cui dovranno  essere assegnati  certificati di  credito del
Tesoro,  rispettivamente, per  2.770.000 euro  e per  1.404.000 euro,
tenuto conto,  per quest'ultimi,  degli arrotondamenti ai  1.000 euro
superiori effettuati per l'importo complessivo di L. 4.820.000;
  Ritenuto,  pertanto, che  occorre  procedere  all'emissione di  una
seconda  tranche   dei  certificati  di  cui   sopra,  per  l'importo
complessivo  di 4.174.000  euro (pari  a L.  8.081.990.980), e  che a
fronte  di tale  emissione  verra' versata  all'entrata del  bilancio
statale la  suddetta somma di  L. 4.820.000, nonche' l'importo  di L.
8.077.170.980,  pari alla  differenza  fra la  somma  predetta ed  il
controvalore in lire italiane dell'importo emesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 38  della  legge  30  marzo  1981, n.  119,  e
successive modificazioni, e  per le finalita' di  cui all'articolo 1-
bis del decreto-legge 13 dicembre 1995,n. 526, convertito nella legge
10  febbraio 1996,  n. 53,  e'  disposta l'emissione  di una  seconda
tranche  dei certificati  di  credito del  Tesoro  al portatore,  per
l'importo  di  nominali  4.174.000  euro  da  assegnare  ai  soggetti
creditori  d'imposta  indicati  negli elenchi  allegati  al  presente
decreto, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1997;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2007;
  tasso  d'interesse semestrale:  variabile, da  determinarsi con  le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 7 maggio
1996, citato nelle premesse.