IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il decreto  del  Ministro  delle finanze  con  il quale  vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le
misure  unitarie del  diritto speciale  gravante sui  generi indicati
nell'art.  2   della  medesima   legge,  introdotti   nel  territorio
extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera A), della  citata legge n. 762/1973, con il
quale e' stata stabilita la  misura del diritto speciale da applicare
sulla  benzina e  da ultimo  l'art. 10  del decreto-legge  12 gennaio
1991, n. 6,  convertito con modificazioni nella legge  15 marzo 1991,
n. 80, con il  quale la misura stessa e' stata elevata  a lire 450 al
litro, nel limite massimo;
                            Considerato:
  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 257 del 21 settembre
1999, divenuta  esecutiva per intervenuta dichiarazione  di immediata
eseguibilita', ha espresso, fra l'altro,  il proprio parere in ordine
alla misura  del diritto  speciale previsto dal  citato art.  2 della
legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo articolo 3 del
medesimo provvedimento legislativo;
  che  l'ufficio provinciale  industria, commercio  e artigianato  di
Sondrio che, ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei
prezzi, ha  espresso alcune osservazioni, peraltro  non determinanti,
sull'entita'  dei  valori medi  dei  prezzi  indicati nella  suddetta
deliberazione relativamente agli oli  combustibili e lubrificanti, ai
tabacchi lavorati  ed agli  altri generi  indicati nel  secondo comma
dell'art. 2 della legge n. 762/1973  ai quali deve essere riferita la
percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
  che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto
speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da
valere per l'anno 2000;
                              Ritenuto:
  che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della
citata legge n.  221/1976 e nell'art. 10 della legge  n. 80 del 1991,
si ritiene opportuno fissare la  misura del diritto speciale gravante
sulla benzina normale  e super in lire 450 al  litro, quella relativa
alla benzina senza  piombo in lire 400 al litro  nonche' di stabilire
in lire 15  al litro per il  gasolio e per il petrolio  la misura del
tributo di cui trattasi. Si  ritiene, invece, di confermare la misura
del medesimo diritto speciale,  indicata nel decreto ministeriale del
14 dicembre 1998, per quanto concerne gli oli combustibili;
  che, per  quanto riguarda  gli oli combustibili  anzidetti, possono
essere stabiliti i sottoelencati  valori medi indicati nella predetta
deliberazione;
  1) Olio combustibile fluido:
    a) superiore a 3' E: L. 3.700 al q.le;
    b) fino a 5' E: L. 3.200 al q.le.
  2) Olio semifluido e denso:
    a) da 5' fino a 7' E: L. 4.000 al q.le;
    b) superiore a 7' E: L. 3.700 al q.le.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La misura del  diritto speciale previsto dell'art. 2  della legge 1
novembre 1973, n. 762, con  le modifiche successive ad essa apportate
da  ultimo dall'art.  10 del  decreto-legge  12 gennaio  1991, n.  6,
convertito con modificazioni nella legge  15 marzo 1991, n. 80, viene
stabilita in  lire 450 al  litro per la  benzina normale e  super, in
lire 400 al  litro per la benzina  senza piombo, in lire  15 al litro
per il petrolio ed il gasolio.