IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 3,  comma 1, lettera b), della legge  14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513,  con cui e' stato  emanato il "Regolamento recante  criteri e
modalita'  per la  formazione, l'archiviazione  e la  trasmissione di
documenti con  strumenti informatici e telematici,  a norma dell'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n.   428,  recante   "Regolamento  per   la  tenuta   del  protocollo
amministrativo con procedura informatica";
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  8
febbraio  1999, recante  le "Regole  tecniche per  la formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche temporale,  dei  documenti  informatici ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
  Considerata  la necessita'  di impartire  direttive alle  pubbliche
amministrazioni per favorire l'attuazione  del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  ottobre  1998,   n.  428,  e  per  incentivare
l'utilizzo  delle   tecnologie  dirette  a  realizzare   la  gestione
informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni;
                              E m a n a
  la seguente direttiva in materia di gestione informatica dei flussi
documentali nelle pubbliche amministrazioni:
                             1. Premessa.
  Nel processo di generale  e continua trasformazione delle pubbliche
amministrazioni, l'innovazione tecnologica  rappresenta un fattore di
sviluppo e di razionalizzazione, oltre  che di contenimento dei costi
di   funzionamento   e  di   miglioramento   dei   servizi  resi   al
cittadinoutente.
  Perche' tale cambiamento produca  risultati effettivi e', tuttavia,
indispensabile,  da  un  lato, disporre  di  infrastrutture  evolute,
dall'altro, realizzare  un'efficace azione di coordinamento,  sia sul
piano amministrativoorganizzativo  che su  quello tecnicoinformatico,
anche mediante l'adozione  di direttive ed indirizzi in  materia e di
regole tecniche comuni ed aggiornate.
  Occorre, inoltre, un  ulteriore sforzo organizzativo, professionale
e culturale che consenta di  passare dalla concezione tradizionale di
sistema informatico  a quella di sistema  informativo, consistente in
un flusso di informazioni  continuo e pluridirezionale, finalizzato a
fornire il supporto conoscitivo alle attivita' decisionali.
  Allorche', difatti, la gestione dell'insieme dei flussi informativi
e,  in  particolare,  documentali,  viene  affidata  alla  tecnologia
informatica  e telematica,  questa non  si presenta  piu' quale  mero
strumento tecnico  di automazione delle attivita'  di ufficio (office
automation) ma come vera e propria risorsa strategica, necessaria per
la migliore efficacia delle politiche della singola amministrazione.
  In questa  prospettiva, i sistemi di  protocollo informatico, nella
loro versione  piu' evoluta,  comprendono talune  funzioni innovative
per  la   pubblica  amministrazione.   Oltre  alla   possibilita'  di
protocollare i  tradizionali documenti cartacei, e'  possibile anche:
protocollare documenti elettronici; collegare direttamente al sistema
di  protocollo  il  sistema  di  archiviazione  e  conservazione  dei
documenti;  garantire  forme  piu'  efficaci  di  accesso  agli  atti
amministrativi;  fornire elementi  utili ai  fini delle  attivita' di
controllo di  gestione; sperimentare applicazioni  elettroniche della
gestione dei flussi documentali (workflow) e del telelavoro.
  La gestione  elettronica dei  flussi documentali  nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni  risulta cosi'  finalizzata - oltre  che al
potenziamento  dei  supporti  conoscitivi   -  al  miglioramento  dei
servizi,   alla   trasparenza   dell'azione   amministrativa   e   al
contenimento dei costi, secondo  criteri di economicita', efficacia e
pubblicita' dell'azione amministrativa.
 2. Quadro normativo e tecnico.
  Nel  periodo 1997-1999  e' stata  condotta un'azione  coordinata di
interventi che  definiscono il quadro  normativo e tecnico  del nuovo
sistema di gestione elettronica delle attivita' amministrative:
  l'art. 15, comma  2, della legge 15 marzo 1997,  n. 59, che prevede
che   gli   atti,   dati   e  documenti,   formati   dalla   pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici,
i  contratti   stipulati  nelle   medesime  forme  nonche'   la  loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge;
  il decreto  del Presidente  della Repubblica  10 novembre  1997, n.
513,  "Regolamento recante  criteri  e modalita'  per la  formazione,
l'archiviazione  e   la  trasmissione  di  documenti   con  strumenti
informatici e telematici, a norma  dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  l'art.  4  della legge  16  giugno  1998,  n.  191, e  il  relativo
regolamento  emanato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 8
marzo  1999,  n.  70,  in   materia  di  telelavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni;
  la delibera dell'AIPA  del 30 luglio 1998, n. 24,  che definisce le
regole tecniche sull'archiviazione ottica;
  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428,
recante "Regolamento per la  tenuta del protocollo amministrativo con
procedura informatica", che fissa criteri e modalita' per la gestione
elettronica  dei  documenti,  consente la  interoperabilita'  tra  le
amministrazioni   pubbliche   e    l'accesso   esterno   al   sistema
documentario,  compatibilmente con  le  norme sulla  tutela dei  dati
personali;
  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  8 febbraio
1999, recante le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione,  la riproduzione e la validazione,
anche  temporale, dei  documenti  informatici ai  sensi dell'art.  3,
comma  1, del  decreto del  Presidente della  Repubblica 10  novembre
1997, n. 513";
  la  circolare  dell'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (AIPA) 26 luglio 1999,  n. 22, che detta le modalita'
per  presentare le  domande  di iscrizione  nell'elenco pubblico  dei
certificatori;
  Il quadro normativo e tecnico  sara' completato - a norma dell'art.
4, comma  4, del decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre
1998,  n. 428  - con  l'imminente emanazione  delle regole  e criteri
relativi alle operazioni di registrazione di protocollo.
 3. Coordinamento amministrativo e tecnico.
  Il    coordinamento   delle    iniziative    -   sia    all'interno
dell'amministrazione,   sia   tra   le  diverse   amministrazioni   -
costituisce,  senza  dubbio,  un  fattore  critico  di  successo  del
processo di innovazione in atto.
  E'  necessario, pertanto,  che  ciascuna amministrazione  individui
strutture   di  coordinamento   esistenti  o   istituisca  specifiche
strutture  o  gruppi  di   lavoro  cui  affidare  l'attuazione  della
normativa  indicata, con  particolare  riferimento  allo sviluppo  di
sistemi di protocollo e di gestione informatica dei documenti.
  La piena  responsabilita' e sensibilita'  da parte degli  organi di
vertice delle  amministrazioni e' indispensabile per  l'attuazione di
soluzioni   che   incideranno   anche   profondamente   sul   tessuto
organizzativo.
  A tal fine e' necessario, in  sede di definizione delle priorita' e
degli  obiettivi ai  sensi  dell'art.  3, comma  1,  lettera b),  del
decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29, che si  proceda da parte
degli organi di direzione politica  ad attribuire alle sopra indicate
strutture,  specifici  obiettivi   finalizzati  all'attuazione  della
presente direttiva. I risultati ottenuti nell'esecuzione dei progetti
relativi   a  detti   obiettivi  saranno   valutati  ai   fini  della
corresponsione delle indennita' di risultato.
  Tra  i compiti  da affidare  alle strutture  di coordinamento  o ai
gruppi di lavoro dovranno essere inclusi i seguenti:
  indicazione   dei    principali   interventi    di   trasformazione
organizzativa da  introdurre ai fini dell'automazione  della gestione
documentale (individuazione delle grandi aree organizzative omogenee;
costituzione dei servizi  per la tenuta del  protocollo informatico e
la gestione  dei flussi  documentali e degli  archivi; individuazione
delle  risorse umane  da qualificare  ai fini  dell'automazione della
gestione documentaria);
  elaborazione di  piani integrati e coordinati  di classificazione e
conservazione  che assicurino  il  rispetto di  criteri uniformi  per
ciascuna amministrazione  e definizione dei costi  di realizzazione e
dei benefici  organizzativi e operativi che  derivano dall'attuazione
del nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti;
  elaborazione di programmi di gestione del cambiamento organizzativo
a supporto dell'innovazione tecnologica;
  definizione  di  sistemi  di   monitoraggio  specifico  volti  alla
verifica dello  stato di attuazione  dei progetti e  alla valutazione
dei  risultati ottenuti  in termini  di contenimento  dei costi  e di
aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
  Ai  fini   dell'attuazione  della  presente  direttiva   e  per  il
coordinamento delle conseguenti iniziative,  presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito organismo, denominato
"Comitato    per    l'innovazione   tecnologica    nelle    procedure
amministrative" con i seguenti compiti:
  assicurare  pieno coordinamento  per l'attuazione  delle iniziative
oggetto  della  presente  direttiva,  anche  mediante  l'adozione  di
indirizzi e  criteri guida destinati alle  strutture di coordinamento
individuate presso ciascuna amministrazione;
  dare impulso alle attivita' progettuali e organizzative necessarie;
  diffondere  informazioni  e  documentazione sulle  esperienze  piu'
significative;
  svolgere attivita'  di monitoraggio sui progetti  gia' realizzati o
in corso di realizzazione.
  Il comitato  sara' composto da rappresentanti  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -  Segretariato generale, del Dipartimento per
la  funzione pubblica,  dell'AIPA,  del Ministero  dei  beni e  delle
attivita' culturali e della Conferenza unificata.
 4. Adempimenti delle amministrazioni.
  L'attuazione  dell'iniziativa  presuppone che  le  amministrazioni,
oltre  a  predisporre  le  opportune  risorse  tecnologiche,  avviino
cambiamenti di natura strutturale e organizzativa, che includono:
  l'individuazione  e la  nomina tra  i dirigenti  e i  funzionari in
organico  di un  responsabile  del protocollo  informatico, ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
428  del 1998,  in possesso  di idonei  requisiti professionali  o di
professionalita' tecnicoarchivistica e,  naturalmente, di un'adeguata
sensibilita' all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
  l'individuazione - prevista  dall'art. 2, comma 2,  del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 428  del 1998, citato -  delle grandi
aree organizzative omogenee nel cui  ambito operi un unico sistema di
protocollo;
  la costituzione, prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, di una
specifica struttura  per la  gestione del protocollo  informatico (il
"Servizio per la tenuta del  protocollo informatico e la gestione dei
flussi documentali e degli archivi");
  l'attivazione di  un capillare programma di  sensibilizzazione e di
formazione, che  in questo  contesto assume un  rilevante significato
culturale.
  Le amministrazioni sono quindi  chiamate a intervenire direttamente
nella fase attuativa  del decreto del Presidente  della Repubblica n.
428  del  1998  per  lo  sviluppo  del  "governo  elettronico"  nelle
pubbliche amministrazioni, anche nella prospettiva del loro effettivo
ingresso nella rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
  Il raggiungimento degli obiettivi  indicati dipende, innanzi tutto,
dalla capacita' di  progettare in ciascuna amministrazione  un vero e
proprio   programma  di   interventi   di   natura  organizzativa   e
tecnologica,  correttamente  dimensionato   alle  effettive  esigenze
operative.
  5. La definizione delle grandi aree organizzative omogenee.
  Per la corretta determinazione delle  aree di cui all'art. 2, comma
2, del  decreto del Presidente  della Repubblica  n. 428 del  1998 e'
necessario   individuare   settori  dell'amministrazione   che,   per
tipologia  di  mandato   istituzionale,  di  funzione  amministrativa
perseguita, di  obiettivi e di attivita'  svolta, presentino esigenze
di gestione della documentazione tendenzialmente omogenee.
  Ciascuna amministrazione  valutera' la rispondenza  delle strutture
esistenti   ai  criteri   di  omogeneita'   da  utilizzare   ai  fini
dell'individuazione delle aree.
  Gli  uffici  periferici dello  Stato  e  gli enti  locali  potranno
prevedere  un'unica  area,  salvo casi  di  particolare  complessita'
organizzativa.  In  questo  modo  e'  possibile  arrivare  all'attesa
diminuzione e semplificazione dell'insieme  dei sistemi di protocollo
oggi esistenti.
  Poiche' le  varie aree  non dovranno  essere considerate  come aree
chiuse sara' necessario definire  possibilita' e modalita' di accesso
ai  sistemi  da  parte  di   utenti  esterni,  nonche'  le  possibili
interazioni tra  i sistemi  informatici di  protocollo e  di gestione
documentale di aree diverse.
  Nei  casi in  cui un'amministrazione  individui al  proprio interno
diverse  aree  per  la   gestione  dei  flussi  documentali,  occorre
prevedere la  possibilita' non  solo di accedere  da ciascuna  area a
piu' sistemi di protocollo ma anche di adottare forme di cooperazione
tra sistemi,  allo scopo di  fornire alle varie  unita' organizzative
una visione integrata.
  6. Principi base in materia di classificazione e fascicolazione dei
documenti.
  La definizione  e l'applicazione  di sistemi di  classificazione di
archivio -  a cura delle  singole amministrazioni -  rappresentano il
presupposto  indispensabile per  la realizzazione  e lo  sviluppo dei
sistemi di  gestione informatica dei flussi  documentali. L'obiettivo
e'  la  costruzione  di  un sistema  integrato  di  informazioni  sui
documenti.
  La classificazione  si presenta  come uno  schema generale  di voci
logiche, articolate in modo tendenzialmente gerarchico e stabilite in
modo  uniforme,  che  identificano  le funzioni  e  le  attivita'  di
ciascuna amministrazione. Tali voci  non dovrebbero identificarsi con
la  struttura  organizzativa  in   quanto  quest'ultima  puo'  essere
soggetta a trasformazioni.
  Tra le finalita' perseguite dalla classificazione, vi sono:
  la definizione  dei criteri di  formazione e di  organizzazione dei
fascicoli,  dei dossier  e delle  serie di  documenti tipologicamente
simili (circolari, verbali, registri contabili ecc.);
  il  reperimento  dei  documenti   in  relazione  all'insieme  della
produzione documentaria riferita  ad una specifica attivita'  o ad un
procedimento amministrativo;
  la  realizzazione  delle  operazioni  di  selezione  dei  documenti
archivistici  ai  fini della  loro  conservazione  ovvero della  loro
distruzione.
  Nell'ambito di un'amministrazione o  di aree organizzative omogenee
della medesima, il sistema di classificazione puo' prevedere, secondo
modalita' uniformi:
  voci che corrispondono alle  funzioni caratterizzanti l'area stessa
(voci di primo livello);
  voci che identificano  le attivita' per ciascuna  funzione (voci di
livello successivo);
  collegamento  con  i tempi  e  le  modalita' di  conservazione  dei
fascicoli ai sensi dell'art. 19,  comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 428 del 1998;
  eventuale riferimento alle modalita'  di accesso nel rispetto della
tutela dei dati personali.
  I livelli finali cosi'  definiti costituiranno l'elemento logico di
aggregazione di tutti i documenti attinenti ad una medesima tipologia
di   attivita',  organizzati   in  fascicoli   relativi  a   materie,
procedimenti,  singoli  affari  nei  quali  si  esplica  in  concreto
l'attivita' identificata.
  7.  Rete   unitaria  delle   pubbliche  amministrazioni   e  flussi
documentali.
  Le   nuove   prospettive   dell'interconnessione  e   della   piena
interoperabilita'  tra i  sistemi  informativi pubblici  - al  centro
della   realizzazione    della   rete   unitaria    delle   pubbliche
amministrazioni -  conferiscono una dimensione ancor  piu' ampia agli
obiettivi  ed agli  indirizzi oggetto  della presente  direttiva che,
pertanto, si  pone in  rapporto di continuita'  con la  direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, avente ad
oggetto la realizzazione dell'infrastruttura telematica pubblica.
  In questo  quadro il  protocollo informatico si  caratterizza quale
progetto intersettoriale, strettamente  connesso all'attuazione della
rete unitaria.
  In una pubblica  amministrazione effettivamente integrata, difatti,
gli  interlocutori di  un sistema  di protocollo  informatico sono  -
oltre agli  utenti interni all'area  organizzativa omogenea a  cui il
sistema fa riferimento  e agli utenti delle  altre aree organizzative
omogenee - gli utenti esterni all'organizzazione.
  Nel  documento  di  indirizzo   GEDOC,  disponibile  sul  sito  web
dell'Autorita'  per l'informatica  (www.aipa.it),  tali aspetti  sono
stati  inquadrati  nell'ambito   della  configurazione  organizzativa
denominata "protocollo federato".
  Nel  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  428 del  1998 il
principio del "non isolamento"  dei sistemi di protocollo informatico
e'  affermato  con  chiarezza  negli articoli  10  e  11  riguardanti
l'accesso esterno, sia  da parte delle altre  amministrazioni che dei
soggetti esterni interessati ai relativi procedimenti amministrativi.
  In particolare, l'accesso esterno  tra le pubbliche amministrazioni
deve  avvenire secondo  le  modalita'  di interconnessione  stabilite
nell'ambito  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la
realizzazione della rete unitaria, in  relazione a funzioni minime di
accesso  fornite  dall'amministrazione  che gestisce  il  sistema  di
protocollo informatico (art. 11).
  Per quanto riguarda  i soggetti esterni, l'art. 10  del decreto del
Presidente  della  Repubblica   n.  428  del  1998   prevede  sia  un
collegamento  esplicito  tra  gli  uffici per  le  relazioni  con  il
pubblico  (URP)  e il  sistema  di  gestione informatica  dei  flussi
documentali,  sia  la  possibilita'   di  accesso  diretto  da  parte
dell'interessato,  preceduto  quest'ultimo  dalla  definizione  delle
modalita' tecniche ed organizzative volte a garantire la riservatezza
della  persona e  l'identificazione certa  del soggetto  che effettua
l'accesso (comma 3).
 8. Iniziative di formazione professionale in materia.
  L'impegno necessario  per l'attuazione dei sistemi  di gestione dei
flussi   documentali  richiede   interventi  di   riqualificazione  e
formazione professionale.
  Al   riguardo   l'Autorita'   per  l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  e  il  Dipartimento   della  funzione  pubblica,  in
collaborazione  con  il  Formez   provvederanno  agli  interventi  di
formazione  per  le  seguenti   figure  professionali  coinvolte  nel
processo di gestione informatica dei documenti:
  responsabili  della reingegnerizzazione  dei  processi legati  alla
protocollazione informatica;
   responsabili degli uffici di protocollo informatico;
   operatori di protocollo informatico;
  responsabili   delle   altre   strutture  utenti   del   protocollo
informatico.
  I percorsi  formativi previsti per le  diverse figure professionali
prevedono    l'acquisizione     delle    conoscenze    organizzative,
archivistiche e  informatiche indispensabili per  l'utilizzo efficace
degli strumenti necessari alla gestione informatizzata dei documenti.
  La  presente direttiva  e' indirizzata  a tutte  le amministrazioni
centrali dello Stato  e agli enti pubblici  sottoposti alla vigilanza
ministeriale.  Per   le  regioni  e  gli   enti  locali  territoriali
costituisce contributo  alle determinazioni in materia,  nel rispetto
della  loro autonomia  amministrativa. Puo'  rappresentare schema  di
riferimento  anche  per le  altre  amministrazioni  pubbliche di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
   Roma, 28 ottobre 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 298