IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. un fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 15, secondo comma, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti apiccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248: "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la nota del Mediocredito centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione dell'11 novembre 1999; Sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali; Decreta: Art. 1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione dell'11 novembre 1999, che si allegano al presente decreto.