IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 2,  comma 100,  lettera a),  della legge  23 dicembre
1996,  n. 662,  che  ha costituito  presso  il Mediocredito  centrale
S.p.a. un fondo  di garanzia con lo scopo di  assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli  istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese;
  Vista la legge  7 agosto 1997, n. 266,  recante "Interventi urgenti
per l'economia", ed in particolare  l'articolo 15, secondo comma, che
prevede  che la  garanzia del  Fondo di  cui all'art.  2, comma  100,
lettera  a), della  legge  23  dicembre 1996,  n.  662, possa  essere
concessa   alle  banche,   agli   intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco speciale  di cui all'art.  107 del decreto  legislativo 1
settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni,  e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo  sviluppo iscritte all'albo di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 5  ottobre 1991, n. 317, a fronte di
finanziamenti  apiccole e  medie imprese,  ivi compresa  la locazione
finanziaria,  e  di partecipazioni,  temporanee  e  di minoranza,  al
capitale delle piccole  e medie imprese e che la  garanzia sia estesa
anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di
garanzia collettiva  fidi di  cui all'art. 155,  comma 4,  del citato
decreto legislativo n.  385 del 1993 e  dagli intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  generale  di  cui all'art.  106  del  medesimo
decreto legislativo;
  Visto l'art.  13 del decreto  31 maggio 1999, n.  248: "Regolamento
recante criteri e  modalita' per la concessione della  garanzia e per
la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che
prevede che il  Comitato di cui all'art. 15, comma  3, della legge n.
266/1997   adotta   le    necessarie   disposizioni   operative   per
l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e  che le  condizioni  di
ammissibilita' e le disposizioni  di carattere generale sono soggette
all'approvazione  del   Ministro  dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato  sentito il  Ministro  per le  politiche agricole  e
forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
  Vista la  nota del Mediocredito  centrale S.p.a. con la  quale sono
state trasmesse le condizioni di  ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale sopra citate adottate dal comitato di cui all'art.
15, comma 3, della legge  n. 266/1997 nella riunione dell'11 novembre
1999;
  Sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate
dal comitato  di cui all'art.  15, comma  3, della legge  n. 266/1997
nella riunione  dell'11 novembre  1999, che  si allegano  al presente
decreto.