IL RETTORE - visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologia 10 giugno 1999 con il quale e' stata istituita la seconda Universita' degli Studi di Milano; - visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale la seconda Universita' degli Studi di Milano ha assunto la nuova denominazione di "Universita' degli Studi di Milano - Bicocca"; - visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successivi aggiornamenti; - visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni e integrazioni; - visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; - vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; - vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; - visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 4; - vista la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario; - vista la delibera adottata dal Consiglio della Facolta' di Medicina e Chirurgia nella seduta del 28 giugno 1999, diretta ad ottenere l'istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, ematologia, ginecologia ed ostetricia, igiene e medicina preventiva, malattie dell'apparato respiratorio, medicina del lavoro, medicina dello sport, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria infantile, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, pediatria e psichiatria, conformemente alle disposizioni contenute nella tabella sopra richiamata; - vista la delibera in data 5 luglio 1999, con la quale il Comitato Ordinatore ha approvato la richiesta avanzata dal Consiglio della Facolta' di Medicina e Chirurgia; - preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 19 luglio 1999; - visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nella riunione del 7 ottobre 1999 DECRETA presso l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca sono istituite le seguenti scuole di specializzazione, tutte afferenti alla Facolta' di Medicina e Chirurgia: - anestesia e rianimazione - cardiologia - chirurgia generale - chirurgia vascolare - ematologia - ginecologia ed ostetricia - igiene e medicina preventiva - malattie dell'apparato respiratorio - medicina del lavoro - medicina dello sport - medicina fisica e riabilitazione - medicina interna - nefrologia - neurochirurgia - neurologia - neuropsichiatria infantile - ortopedia e traumatologia - otorinolaringoiatria - pediatria - psichiatra Le scuole sono disciplinate dalle norme di seguito riportate. NORME COMUNI ART. 1 (Istituzione, finalita', titolo conseguito) Alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca afferiscono le scuole di specializzazione, eventualmente articolate in indirizzi, riportate di seguito. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con decreto legislativo n. 541/1992.