IL RETTORE

   -  visto  il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica  e  Tecnologia  10  giugno  1999  con  il  quale e' stata
istituita la seconda Universita' degli Studi di Milano;

   -  visto  il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica  e Tecnologica, con il quale la seconda Universita' degli
Studi  di  Milano  ha  assunto la nuova denominazione di "Universita'
degli Studi di Milano - Bicocca";

   -  visto  il  Testo  Unico  delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successivi
aggiornamenti;

   -  visto  il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni e integrazioni;

   -  visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162;

   - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

   - vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

   -   vista   la   legge   15  maggio  1997,  n.  127  e  successive
modificazioni;

   -  visto  il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art.
2, comma 4;

   -  vista  la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione del settore sanitario;

   -  vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio della Facolta' di
Medicina  e  Chirurgia  nella  seduta  del 28 giugno 1999, diretta ad
ottenere  l'istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia
e rianimazione, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare,
ematologia,  ginecologia ed ostetricia, igiene e medicina preventiva,
malattie  dell'apparato  respiratorio,  medicina del lavoro, medicina
dello  sport,  medicina  fisica  e  riabilitazione, medicina interna,
nefrologia,  neurochirurgia,  neurologia, neuropsichiatria infantile,
ortopedia   e   traumatologia,   otorinolaringoiatria,   pediatria  e
psichiatria,  conformemente alle disposizioni contenute nella tabella
sopra richiamata;

   -  vista  la  delibera  in  data  5  luglio  1999, con la quale il
Comitato  Ordinatore ha approvato la richiesta avanzata dal Consiglio
della Facolta' di Medicina e Chirurgia;

   - preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale
di coordinamento universitario nella seduta del 19 luglio 1999;

   -  visto  il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale
nella riunione del 7 ottobre 1999

                               DECRETA

presso  l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca sono istituite le
seguenti scuole di specializzazione, tutte afferenti alla Facolta' di
Medicina e Chirurgia:

- anestesia e rianimazione
- cardiologia
- chirurgia generale
- chirurgia vascolare
- ematologia
- ginecologia ed ostetricia
- igiene e medicina preventiva
- malattie dell'apparato respiratorio
- medicina del lavoro
- medicina dello sport
- medicina fisica e riabilitazione
- medicina interna
- nefrologia
- neurochirurgia
- neurologia
- neuropsichiatria infantile
- ortopedia e traumatologia
- otorinolaringoiatria
- pediatria
- psichiatra

Le scuole sono disciplinate dalle norme di seguito riportate.

                            NORME COMUNI

                               ART. 1
             (Istituzione, finalita', titolo conseguito)

Alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca    afferiscono    le   scuole   di   specializzazione,
eventualmente articolate in indirizzi, riportate di seguito.

Le  scuole  hanno  lo scopo di formare medici specialisti nel settore
dell'area medica.

Le  scuole  rilasciano  il  titolo  di  specialista  nello  specifico
settore.

L'Universita'  puo'  istituire  altresi'  corsi  di aggiornamento, ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  6  della legge
341/1990.  A  tali  corsi  si  applicano  le  norme  attuative  della
direttiva CEE 92/98, recepite con decreto legislativo n. 541/1992.