IL COMITATO ISTITUZIONALE (Omissis); Delibera: Art. 1. Misure di salvaguardia 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino del fiume Serchio" approvato dal Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino del Serchio con delibera n. 88, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idrogeologico molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui agli allegati n. 1 e 2, secondo il testo di cui agli articoli seguenti. Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico del fiume Serchio ubicate nei territori delle province di Lucca, Pisa e Pistoia nei seguenti comuni: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Anteminelli, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Viareggio, Villa Collemandina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.