IL COMITATO ISTITUZIONALE
   (Omissis);
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        Misure di salvaguardia
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come
inserito  dall'art. 9  della legge  n. 226/1999,  ed in  applicazione
della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis,
come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed
integrazione  con  il "Piano  straordinario  per  la rimozione  delle
situazioni a  rischio idrogeologico  piu' alto  nel bacino  del fiume
Serchio"  approvato  dal  Comitato  istituzionale  dell'autorita'  di
bacino del  Serchio con delibera  n. 88,  sono adottate le  misure di
salvaguardia per  le aree a  pericolosita' e a  rischio idrogeologico
molto elevato,  come individuate  e perimetrate nella  cartografia di
cui agli  allegati n. 1  e 2, secondo il  testo di cui  agli articoli
seguenti.
  Le misure di salvaguardia si  applicano quindi alle aree del bacino
idrografico del fiume Serchio ubicate nei territori delle province di
Lucca, Pisa e Pistoia nei seguenti comuni:
  Bagni  di Lucca,  Barga,  Borgo a  Mozzano, Camaiore,  Camporgiano,
Capannori,  Careggine,  Castelnuovo  di  Garfagnana,  Castiglione  di
Garfagnana,  Coreglia Anteminelli,  Fabbriche di  Vallico, Gallicano,
Giuncugnano,  Lucca,  Massarosa,  Minucciano,  Molazzana,  Pescaglia,
Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano,
Vagli  di Sotto,  Viareggio, Villa  Collemandina, Pisa,  San Giuliano
Terme, Vecchiano, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.