Agli  assessorati  alla   sanita'
                                  delle regioni a  statuto  ordinario
                                  e speciale
                                    Agli  assessorati  alla   sanita'
                                  delle province autonome  di  Trento
                                  e Bolzano
  La  presente circolare,  concerne le  modalita' applicative  di cui
all'art.  1, comma  4, del  decreto-legge  21 ottobre  1996, n.  536,
convertito dalla legge  23 dicembre 1996, n.  648 (Gazzetta Ufficiale
del 23 dicembre 1996, n. 300).
  Tale  legge  prevede  l'istituzione  di  un  elenco  di  medicinali
erogabili, qualora  non esista una valida  alternativa terapeutica, a
totale  carico del  Servizio sanitario  nazionale entro  un onere  di
trenta  miliardi di  lire per  anno, nell'ambito  del tetto  di spesa
programmato per l'assistenza farmaceutica.
  In  tale  elenco,  predisposto e  periodicamente  aggiornato  dalla
Commissione unica  del farmaco  (di seguito  denominata Commissione),
possono essere  inseriti, previo  parere formulato  dalla Commissione
stessa:
  a)   i  medicinali   innovativi  la   cui  commercializzazione   e'
autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale;
  b)   i  medicinali   non   ancora  autorizzati   ma  sottoposti   a
sperimentazione clinica  di cui siano "gia'  disponibili risultati di
studi clinici di fase seconda" (art.  2 della legge 8 aprile 1998, n.
94, Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1998, n. 105);
  c)  i  medicinali  da  impiegare per  una  indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata.
  I medicinali  per i quali  sia stato espresso un  parere favorevole
possono  rimanere  inseriti  nell'elenco,  nelle  more  di  un  nuovo
provvedimento che tolga tale limite temporale, per dodici mesi, salvo
proroghe approvate  dalla Commissione  stessa per il  permanere delle
esigenze che ne motivarono l'inserimento.
  Si  fa  presente  che  nel provvedimento  datato  17  gennaio  1997
(Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997, n. 24) sono stati indicati i
soggetti che possono inoltrare richiesta di inserimento e la relativa
documentazione, necessaria ai fini della valutazione.
  In particolare, i medicinali possono  essere inseriti, oltre che su
iniziativa della Commissione, su proposta:
    a) delle associazioni di malati;
    b) delle societa' scientifiche;
    c) di organismi sanitari pubblici o privati.
  La documentazione deve comprendere:
  A) una relazione  di carattere scientifico sulla  patologia, che ne
rappresenti  la   gravita'  e  la  mancanza   di  valide  alternative
terapeutiche.  Dovra'  inoltre   essere  specificato  il  trattamento
proposto, il followup e la relativa spesa per paziente;
  B)  l'indicazione  del numero  di  pazienti  che potrebbero  essere
interessati al trattamento sul territorio nazionale;
  C) pubblicazioni scientifiche oppure la documentazione che dimostri
il completamento favorevole di studi clinici almeno di fase I e II;
  D)  specificazione dello  stato  autorizzativo  del medicinale,  in
Italia  ed all'estero,  per  l'indicazione  richiesta e  dell'azienda
produttrice o fornitrice.
  Qualora la Commissione esprima  un parere favorevole, il medicinale
sara' oggetto di un provvedimento specifico pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e  potra' essere prescritto  ai soggetti che  rientrino nei
criteri di inclusione indicati nell'allegato al provvedimento stesso.
  Di  ogni nuovo  provvedimento, viene  data comunicazione  a codesti
Assessorati.
  I  medicinali  inseriti  in  elenco possono  essere  prescritti  da
strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di
ricovero e cura a carattere  scientifico oppure da strutture indicate
nell'allegato  al  singolo  provvedimento,  sulla base  di  un  piano
terapeutico  predisposto   dalle  stesse,  previa   acquisizione  del
consenso informato scritto del paziente secondo le modalita' indicate
nell'allegato alla presente circolare (allegato 1).
  Poiche' tali medicinali non sono stati valutati da questo Ministero
sotto  il profilo  della qualita',  sicurezza ed  efficacia, ai  fini
della  autorizzazione all'immissione  in commercio  per l'indicazione
proposta, le  strutture prescrittrici istituiranno  appositi registri
per monitorarne  l'uso secondo  le indicazioni riportate  nei singoli
provvedimenti e  sono tenute  a trasmettere  alla Commissione  i dati
richiesti negli stessi, ogni tre mesi.
  La  dispensazione  di questi  medicinali,  erogabili  a carico  del
Servizio sanitario nazionale nell'ambito  della spesa programmata per
l'assistenza farmaceutica, entro un onere  di trenta miliardi di lire
per  anno, puo'  essere  effettuata dal  servizio farmaceutico  delle
strutture  prescrittrici  oppure   dal  servizio  farmaceutico  della
azienda sanitaria locale di residenza  dei pazienti. In ogni caso, la
spesa  e' a  carico dell'azienda  sanitaria locale  di residenza  dei
pazienti  che vi  provvede  nell'ambito  dell'assegnazione del  Fondo
sanitario, che viene disposta dalla regione anche tenendo conto della
distribuzione sul territorio dei pazienti di cui trattasi. Le aziende
sanitarie trasmetteranno  trimestralmente i dati relativi  alla spesa
sostenuta, al  Dipartimento per  la valutazione  dei medicinali  e la
farmacovigilanza di questo Ministero,  per consentire una valutazione
del rispetto del tetto di spesa  fissato dalla legge anche in sede di
istruttoria di nuovi provvedimenti autorizzativi.
  Per completezza di informazione, nella presente circolare condivisa
dalla  Commissione,  si  riportano  i  medicinali  che  costituiscono
l'elenco  alla data  del 5  luglio 1999  con le  relative indicazioni
terapeutiche:
  1) Intron A, Roferon A: forme  refrattarie della malattia di Beh et
(Gazzetta Ufficiale 10  ottobre 1997, n. 237 e  Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1999, n. 92);
  2) Intron  A, Roferon A: particolari  emangiomi (Gazzetta Ufficiale
10 ottobre 1997, n. 237 e Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50);
  3)  L-arginina  cloridrato:  citrullinemia (Gazzetta  Ufficiale  10
ottobre  1997,  n.  237).   Sostituito  da  nuovo  provvedimento  con
indicazione terapeutica  "Patologie conseguenti a  difetti enzimatici
del ciclo dell'urea" (Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50);
  4) Lysodren:  carcinoma del surrene inoperabile  e/o metastatizzato
(Gazzetta Ufficiale 6  dicembre 1997, n. 285 e  Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1999, n. 92);
  5)  Eloxatin:  trattamento  di  seconda  linea  del  carcinoma  del
colonretto in fase  avanzata (Gazzetta Ufficiale 6  dicembre 1997, n.
285 e Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1999, n. 92);
  6) Deferiprone: Thalassemia (Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997, n.
24 e Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1998, n. 102);
  7) Temodal: gliomi maligni  ricorrenti (Gazzetta Ufficiale 11 marzo
1998, n. 58 e Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 133);
  8) Endoprost, Ilomedin: fenomeno di  Raynaud in soggetti affetti da
sclerosi  sistemica  (Gazzetta  Ufficiale  11  marzo  1998,  n.  58).
Esclusione dall'elenco (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134);
  9) Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren: emoglobinuria parossistica
notturna (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58);
  10) Tetraidrobiopterina:  iperfenilalaninemia da  carenza congenita
di   6-piruvoiltetraidropterina  sintetasi   (Gazzetta  Ufficiale   2
dicembre 1998, n. 282);
  11)  Testolattone: puberta'  precoce  non gonadotropino  dipendente
(Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7);
  12)  Adagen:   immunodeficienza  combinata  grave  da   deficit  di
adenosindeaminasi (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51);
  13) Mifepristone:  sindrome di  Cushing di  origine paraneoplastica
(Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51);
  14)   Interferone   alfa  ricombinate:   trombocitemia   essenziale
(Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 51);
  15) Interferone alfa naturale leucocitario  n. 3: linfoma cutaneo a
cellule T. (Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 133);
  16)  Octreotide acetato:  diarrea secretoria  refrattaria (Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137).
  Data  la rilevanza  sociale della  legge in  argomento si  invitano
codesti  assessorati  a  dare  la massima  diffusione  alla  presente
circolare.
                                                   Il Ministro: Bindi