Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, vista l'istanza del 7 luglio 1999 della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta tesa ad ottenere una proroga di due anni, a decorrere dalla vendemmia 1999, dell'autorizzazione alla spumantizzazione fuori zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa"; visto il parere favorevole della regione Campania sulla predetta istanza; ha espresso, nella riunione del 21 ottobre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1993 e successivamente modificato con decreto ministeriale 9 febbraio 1994, nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" e' sostituito per intero dal testo seguente: Per il solo tipo spumantizzato in autoclave e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni 8 a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo.