Il  comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, vista l'istanza del 7 luglio 1999 della Federazione provinciale
dei  coltivatori  diretti di  terra  di  lavoro  di Caserta  tesa  ad
ottenere una proroga  di due anni, a decorrere  dalla vendemmia 1999,
dell'autorizzazione  alla spumantizzazione  fuori zona  di produzione
delimitata  dall'art. 3  del disciplinare  di produzione  dei vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Aversa";  visto  il  parere
favorevole  della   regione  Campania  sulla  predetta   istanza;  ha
espresso, nella  riunione del 21  ottobre 1999, parere  favorevole al
suo accoglimento,  proponendo, ai  fini dell'emanazione  del relativo
decreto  dirigenziale,  la  modifica  del comma  7  dell'art.  5  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Aversa",  approvato con  decreto ministeriale  31 luglio
1993 e successivamente modificato con decreto ministeriale 9 febbraio
1994,   nel  testo   di  cui   appresso.  Le   eventuali  istanze   e
controdeduzioni alla  suddetta proposta di modifica  del disciplinare
di produzione dovranno - in  regola con le disposizioni contenute nel
decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  642/1972 e  successive
modifiche  ed  integrazioni -  essere  inviate  dagli interessati  al
Ministero delle  politiche agricole e forestali  - Comitato nazionale
per la  tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di  origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei  vini - Via Sallustiana, 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione
      dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa"
  Il settimo  comma dell'art.  5 del  disciplinare di  produzione dei
vini a  denominazione di  origine controllata "Aversa"  e' sostituito
per intero dal testo seguente:
  Per  il  solo  tipo  spumantizzato in  autoclave  e'  facolta'  del
Ministero delle  politiche agricole  e forestali, su  conforme parere
della  regione  Campania, consentire  per  un  periodo  di anni  8  a
decorrere  dalla data  di  entrata  in vigore  (31  luglio 1993)  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Aversa",   che  le  operazioni  sopra   indicate  siano
effettuate in  stabilimenti siti  al di  fuori della  zona delimitata
nell'art. 3 del  disciplinare di cui trattasi o  autorizzati ai sensi
del secondo comma di questo stesso articolo.