Il  comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, vista l'istanza  del 29 settembre 1999 del  Consorzio di tutela
del Lambrusco di Modena tesa ad ottenere l'utilizzo anche del tappo a
vite per  il confezionamento in  bottiglie della capa cita'  di litri
0,750  del vino  a  denominazione di  origine controllata  "Lambrusco
salamino di  Santa Croce"; visto  il parere favorevole  della regione
Emilia-Romagna sulla  predetta istanza;  ha espresso,  nella riunione
del  21   ottobre  1999,  parere  favorevole   al  suo  accoglimento,
proponendo,   ai  fini   dell'emana   zione   del  relativo   decreto
dirigenziale, la modifica dell'art.  7 del disciplinare di produzione
dei vini  a denominazione di origine  controllata "Lambrusco salamino
di Santa Croce",  approvato con decreto ministeriale  31 luglio 1997,
nel testo  di cui  appresso. Le  eventuali istanze  e controdeduzioni
alla  suddetta proposta  di modifica  del disciplinare  di produzione
dovranno -  in regola con  le disposizioni contenute nel  decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 642/1972  e successive  modifiche ed
integrazioni -  essere inviate  dagli interessati al  Ministero delle
politiche agricole e  forestali - Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denomina zioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini -  Via Sallustiana,  10 -  00187 Roma,
entro  sessanta giorni  dalla  data di  pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale.
Proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei
  vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco salamino di
  Santa Croce".
  L'art. 7 del  disciplinare di produzione dei vini  a denomi nazione
di  origine  controllata "Lambrusco  salamino  di  Santa Croce  "  e'
sostituito per intero dal testo seguente:
  Il vino a denominazione  di origine controllata "Lambrusco salamino
di  Santa Croce",  tipologia frizzante,  deve essere  confezionato in
idonee bottiglie di  vetro aventi la capacita' di  litri 0,200, litri
0,375, litri 0,750, litri 1,500.
  Sono consentiti  i tipi di  chiusura ammessi per i  vini frizzanti,
compresa  la chiusura  con  tappo a  fungo ancorato  tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non supe riore
a 7 cm, escluso  il tappo a corona. L'utilizzo del  tappo a corona e'
ammesso  solamente  nel  confezionamento  di  contenitori  aventi  la
capacita' di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500.