IL MINISTRO DELL'INTERNO d'intesa con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni che, per province e comuni, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale alle province, ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane si applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990; Considerato che le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane non dispongono di dati certi nella predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 sui seguenti aspetti: sui trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2000, che disciplina tale aspetto, e' ancora in corso di approvazione; per le province, sui proventi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico; per le province ed i comuni, sull'entita' dei proventi derivanti dall'addizionale provinciale e comunale sul consumo dell'energia elettrica prevista dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133; per i comuni, sui proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; per le province e i comuni, quanto alle spese per il personale ATA da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della corrispondente decurtazione dei trasferimenti erariali; per i comuni, sull'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui si attende il rinvio da parte della legge finanziaria per l'anno 2000 in quanto genera notevoli difficolta' in fase di esecuzione; per le unioni di comuni, sulla determinazione dei contributi in quanto si e' in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000; Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali; Decreta: Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunita' montane e' differito al 29 febbraio 2000. Roma, 15 dicembre 1999 Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato