L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 dicembre 1999; Premesso che: con la deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: delibera n. 162/99) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 72/99), ha disposto, ai fini della definizione di modalita' e condizioni delle importazioni nel caso in cui risultino insufficienti le capacita' di trasporto, la presentazione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) di richieste da parte dei soggetti interessati ad un vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2000; il disposto dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione dell'Autorita' n. 162/99, prevede che se, in esito alle valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla compatibilita' delle suddette richieste con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione, le suddette domande possano essere integralmente soddisfatte, lasciando una residua capacita' ovvero se capacita' si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2000, tale capacita' venga assegnata, previa informazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai soggetti interessati sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste; il disposto del medesimo articolo di cui al precedente alinea prevede inoltre che, qualora la domanda sia superiore alla capacita' disponibile, tale capacita' venga allocata attraverso una procedura in seguito definita e che solo successivamente all'esperimento di tale procedura, qualora ulteriore capacita' si renda disponibile nel corso dell'anno 2000, si faccia ricorso al criterio di cui al precedente alinea; quanto indicato al precedente alinea era stato previsto dal momento che, in caso di esubero della domanda rispetto alla capacita' disponibile, la procedura di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, avrebbe dovuto, per ragioni di equita' ed efficienza nella allocazione della capacita' di interconnessione disponibile per l'anno 2000, comunque e direttamente garantire la piena allocazione della capacita' disponibile ai richiedenti; a seguito della comunicazione del Gestore della rete nazionale di trasmissione con la quale veniva reso noto l'eccesso della domanda rispetto alla capacita' disponibile l'Autorita', con la deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286, del 6 dicembre 1999, ha definito disposizioni in materia di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, prevedendo l'applicazione di un limite alla detenzione di quote della massima capacita' di trasporto disponibile pari al 20% nonche', con specifico riferimento alle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per l'importazione da uno dei Paesi confinanti con l'Italia, l'applicazione di un limite pari al 15% nel caso in cui la capacita' disponibile sull'interconnessione con tale Paese risulti inferiore a quella richiesta; il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha comunicato all'Autorita', con nota in data 15 dicembre 1999, prot. AD/P990127, che, allo stato attuale delle verifiche relative alle rettifiche operate dai richiedenti al fine di rispettare i limiti alla disponibilita' di quote della capacita' di interconnessione complessiva e per singola frontiera previsti dall'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, si evidenzia, anche in relazione a singoli mesi dell'anno 2000, una residua capacita' di trasporto sull'interconnessione da alcuni Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dal richiamato art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 180/99; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999; la deliberazione dell'Autorita' n. 162/99; la deliberazione dell'Autorita' n. 172/99; la comunicazione dell'Autorita' 11 novembre 1999 recante modalita' applicative della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99; la deliberazione dell'Autorita' n. 180/99; Ritenuto che: sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' n. 180/99 prevedendo modalita' per l'assegnazione della residua capacita' di trasporto sull'interconnessione da Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dalla deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, cosi' da fare in modo che l'intera capacita' disponibile sull'interconnessione dal singolo Paese confinante risulti completamente allocata, nei limiti delle quantita' richieste, in esito alla procedura disciplinata dalla medesima deliberazione; sia opportuno prevedere che la residua capacita' sia assegnata in misura uguale ai richiedenti sino a concorrenza della quantita' richiesta e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 180/99; Delibera: Art. 1. Modalita' di assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 in esito alla procedura di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99. 1.1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai fini dell'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 per l'importazione di energia elettrica da un singolo Paese confinante, nel caso in cui abbia trovato applicazione, per l'importazione da tale Paese, il disposto dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99, assegna per ciascun mese dell'anno 2000, definendo profili mensili costanti di immissione dal Paese confinante, la residua capacita' di trasporto disponibile in misura uguale ai soggetti che hanno presentato richieste di vettoriamento internazionale positivamente verificate dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, fino a concorrenza della quota della capacita' richiesta non precedentemente assegnata ai sensi del richiamato art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, dandone comunicazione ai soggetti interessati e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 22 dicembre 1999. 1.2. Le assegnazioni di cui al precedente comma 1.1, diventano definitive qualora il soggetto interessato comunichi al Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 28 dicembre 1999, di volersi avvalere della capacita' assegnata. Alla comunicazione dovra' essere allegata, pena l'irricevibilita', la documentazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99. 1.3. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 1.1 trova applicazione l'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 180/99.