L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 16 dicembre 1999;
  Premesso che:
  con la deliberazione  28 ottobre 1999, n.  162/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di
seguito: delibera n. 162/99) l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di  seguito: l'Autorita'),  come modificata  dalla deliberazione
dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito:
deliberazione n.  72/99), ha disposto,  ai fini della  definizione di
modalita' e condizioni  delle importazioni nel caso  in cui risultino
insufficienti  le  capacita'  di  trasporto,  la  presentazione  alla
societa'  Gestore della  rete  di trasmissione  nazionale S.p.a.  (di
seguito: Gestore  della rete di trasmissione  nazionale) di richieste
da parte dei soggetti  interessati ad un vettoriamento internazionale
per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2000;
  il   disposto  dell'art.   4,  comma   4.11,  della   deliberazione
dell'Autorita' n. 162/99,  prevede che se, in  esito alle valutazioni
del  Gestore della  rete  di trasmissione  nazionale  in ordine  alla
compatibilita'  delle suddette  richieste con  la salvaguardia  della
sicurezza di funzionamento  del sistema elettrico nazionale  e con la
massima capacita' di  trasporto disponibile sull'interconnessione, le
suddette domande possano  essere integralmente soddisfatte, lasciando
una residua capacita' ovvero se capacita' si rendesse disponibile nel
corso  dell'anno   2000,  tale  capacita'  venga   assegnata,  previa
informazione  del Gestore  della rete  di trasmissione  nazionale, ai
soggetti  interessati sulla  base  dell'ordine  di ricevimento  delle
richieste;
  il  disposto del  medesimo  articolo di  cui  al precedente  alinea
prevede inoltre che, qualora la  domanda sia superiore alla capacita'
disponibile, tale  capacita' venga allocata attraverso  una procedura
in  seguito definita  e che  solo successivamente  all'esperimento di
tale procedura, qualora ulteriore  capacita' si renda disponibile nel
corso  dell'anno  2000, si  faccia  ricorso  al  criterio di  cui  al
precedente alinea;
  quanto indicato al precedente alinea era stato previsto dal momento
che,  in  caso  di  esubero della  domanda  rispetto  alla  capacita'
disponibile,  la  procedura di  cui  all'art.  4, comma  4.10,  della
deliberazione n.  162/99, avrebbe dovuto,  per ragioni di  equita' ed
efficienza  nella  allocazione  della capacita'  di  interconnessione
disponibile  per l'anno  2000, comunque  e direttamente  garantire la
piena allocazione della capacita' disponibile ai richiedenti;
  a seguito della  comunicazione del Gestore della  rete nazionale di
trasmissione con  la quale veniva  reso noto l'eccesso  della domanda
rispetto alla capacita' disponibile l'Autorita', con la deliberazione
3 dicembre  1999, n.  180/99, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale -
serie  generale  -   n.  286,  del  6  dicembre   1999,  ha  definito
disposizioni in materia di  modalita' e condizioni delle importazioni
di  energia   elettrica  in   presenza  di  capacita'   di  trasporto
disponibili  insufficienti, prevedendo  l'applicazione  di un  limite
alla  detenzione  di  quote  della  massima  capacita'  di  trasporto
disponibile  pari  al 20%  nonche',  con  specifico riferimento  alle
richieste  di   vettoriamento  internazionale  presentate   ai  sensi
dell'art.  4, commi  4.1 e  4.2, della  deliberazione n.  162/99, per
l'importazione   da   uno   dei  Paesi   confinanti   con   l'Italia,
l'applicazione di un limite pari al  15% nel caso in cui la capacita'
disponibile sull'interconnessione con tale  Paese risulti inferiore a
quella richiesta;
  il  Gestore  della rete  di  trasmissione  nazionale ha  comunicato
all'Autorita', con nota  in data 15 dicembre  1999, prot. AD/P990127,
che,  allo stato  attuale  delle verifiche  relative alle  rettifiche
operate  dai  richiedenti  al  fine   di  rispettare  i  limiti  alla
disponibilita'   di  quote   della   capacita'  di   interconnessione
complessiva e per singola frontiera previsti dall'art. 3, commi 3.2 e
3.3,  della deliberazione  dell'Autorita'  n.  180/99, si  evidenzia,
anche  in  relazione  a  singoli mesi  dell'anno  2000,  una  residua
capacita'   di  trasporto   sull'interconnessione  da   alcuni  Paesi
confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura
prevista  dal  richiamato  art.  5, comma  5.2,  della  deliberazione
dell'Autorita' n. 180/99;
  Visti:
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica;
   il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
  Viste:
  la  deliberazione  dell'Autorita'  18   febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 49  del 1
marzo 1999;
   la deliberazione dell'Autorita' n. 162/99;
   la deliberazione dell'Autorita' n. 172/99;
  la comunicazione dell'Autorita' 11  novembre 1999 recante modalita'
applicative   della   deliberazione  dell'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il  gas 28 ottobre 1999, n.  162/99, recante disposizioni
urgenti  in materia  di importazioni  di energia  elettrica ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;
   la deliberazione dell'Autorita' n. 180/99;
  Ritenuto che:
  sia  opportuno   integrare  le  disposizioni   della  deliberazione
dell'Autorita'  n.  180/99  prevedendo modalita'  per  l'assegnazione
della residua  capacita' di trasporto sull'interconnessione  da Paesi
confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura
prevista dalla deliberazione dell'Autorita'  n. 180/99, cosi' da fare
in modo che l'intera  capacita' disponibile sull'interconnessione dal
singolo Paese  confinante risulti completamente allocata,  nei limiti
delle quantita' richieste, in esito alla procedura disciplinata dalla
medesima deliberazione;
  sia opportuno prevedere  che la residua capacita'  sia assegnata in
misura  uguale  ai richiedenti  sino  a  concorrenza della  quantita'
richiesta e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 3, comma
3.2, della deliberazione n. 180/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Modalita' di assegnazione della  capacita' di trasporto disponibile
sull'interconnessione per l'anno 2000 in  esito alla procedura di cui
all'art.  5,  comma  5.2,   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99.
  1.1.  Il Gestore  della  rete di  trasmissione  nazionale, ai  fini
dell'assegnazione   della   capacita'    di   trasporto   disponibile
sull'interconnessione per  l'anno 2000 per l'importazione  di energia
elettrica  da un  singolo Paese  confinante,  nel caso  in cui  abbia
trovato applicazione,  per l'importazione da tale  Paese, il disposto
dell'art.  5,  comma  5.2,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 3  dicembre 1999, n. 180/99, assegna per
ciascun mese  dell'anno 2000,  definendo profili mensili  costanti di
immissione dal  Paese confinante,  la residua capacita'  di trasporto
disponibile  in  misura  uguale  ai  soggetti  che  hanno  presentato
richieste  di vettoriamento  internazionale positivamente  verificate
dal  Gestore  medesimo  ai  sensi   dell'art.  4,  comma  4.7,  della
deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre  1999,  n.  162/99, fino  a
concorrenza della quota della capacita' richiesta non precedentemente
assegnata  ai  sensi   del  richiamato  art.  5,   comma  5.2,  della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  180/99, dandone  comunicazione  ai
soggetti interessati e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro il 22 dicembre 1999.
  1.2.  Le assegnazioni  di cui  al precedente  comma 1.1,  diventano
definitive qualora il soggetto interessato comunichi al Gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro il 28 dicembre 1999, di volersi
avvalere della capacita' assegnata.  Alla comunicazione dovra' essere
allegata, pena  l'irricevibilita', la documentazione di  cui all'art.
4, commi 4.1 e 4.2,  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99.
  1.3. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 1.1 trova
applicazione  l'art.   3,  commi  3.1  e   3.2,  della  deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 180/99.