IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante: "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave; Visto, in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento; Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica; Sentita la riguardo la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio 1999; Decreta: Art. 1. Definizione di caso di AIDS 1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanita' 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.