IL MINISTRO DELLA SANITA'
                          di concerto  con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista la  legge 12 luglio  1999, n. 231, recante:  "Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di  misure di sicurezza e di misure
cautelari nei confronti dei soggetti  affetti da AIDS conclamata o da
grave  deficienza immunitaria  o  da  altra malattia  particolarmente
grave;
  Visto, in  particolare l'art. 3,  il quale prevede che  con decreto
del Ministro  della sanita' da  adottare di concerto con  il Ministro
della giustizia, sono  definiti i casi di AIDS conclamata  o di grave
deficienza immunitaria  e sono stabilite le  procedure diagnostiche e
medico legali per il loro accertamento;
  Vista la circolare  29 aprile 1994, n. 9,  riguardante la revisione
della  definizione  di  caso  di  AIDS  ai  fini  della  sorveglianza
epidemiologica;
  Sentita la  riguardo la commissione  nazionale per la  lotta contro
l'AIDS e  le altre  malattie infettive nella  riunione del  21 luglio
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Definizione di caso di AIDS
  1. La  definizione di caso di  AIDS conclamata ricorre, ai  fini di
cui all'art. 1  della legge 12 luglio 1999, n.  231, nelle situazioni
indicate nella circolare del Ministero  della sanita' 29 aprile 1994,
n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.