IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada; Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2000 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24; c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio; d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio; e) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 aprile; f) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 aprile; g) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 aprile; h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile; i) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 aprile; j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio; k) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 giugno; l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 luglio; m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio; n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio; o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio; p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio; q) dalle ore 7 del 29 luglio alle ore 7 del 30 luglio; r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto; s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto; t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto; u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto; v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto; w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre; x) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 settembre; y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre; z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre; aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre; bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.