IL MINISTRO
                         DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6,  comma 1, del Nuovo codice  della strada, approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni  attuative contenute nel regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Considerato che, al  fine di garantire in  via prioritaria migliori
condizioni di  sicurezza nella circolazione stradale,  nei periodi di
maggior  intensita' della  stessa,  si rende  necessario limitare  la
circolazione, fuori dai  centri abitati, dei veicoli  e dei complessi
di  veicoli,  per il  trasporto  di  cose, aventi  massa  complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato  che, per  le stesse  motivazioni, si  rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli  eccezionali e di quelli adibiti
a  trasporti eccezionali  nonche' dei  veicoli che  trasportano merci
pericolose ai  sensi dell'art.  168, commi  1 e  4, del  Nuovo codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed  ai complessi di veicoli, per il  trasporto di cose, di
massa complessiva massima  autorizzata superiore a 7,5  t, nei giorni
festivi e  negli altri particolari  giorni dell'anno 2000  di seguito
elencati:
  a) tutte  le domeniche dei  mesi gennaio, febbraio,  marzo, aprile,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
  b) tutte le domeniche dei mesi  di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 aprile;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 aprile;
    h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    i) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 aprile;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 giugno;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio;
    o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio;
    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio;
    q) dalle ore 7 del 29 luglio alle ore 7 del 30 luglio;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto;
    t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto;
    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto;
    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre;
    x) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 settembre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per i  complessi di  veicoli costituiti  da un  trattore ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di massa  di cui  al  comma precedente  deve essere  riferito
unicamente al trattore  medesimo; la massa del trattore,  nel caso in
cui quest'ultimo non  sia atto al carico, coincide con  la tara dello
stesso.