IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la  Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale  sono  stabilite le
procedure  per  la  contrazione  dei  mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  8 del menzionato
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'   al  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  l'ammontare  complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto  il  proprio decreto del 24 maggio 1996, n. 010, con il quale
si  e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali previste 30
giugno/31  dicembre,  a favore della Cassa depositi e prestiti per il
successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;
  Vista  la  nota  della  Cassa  depositi  e  prestiti  n. 002936 del
22 ottobre  1999,  con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento
degli  importi  corrispondenti  alle  otto  rate semestrali, scadenza
31 dicembre   1999,   da  trasferire  rispettivamente  agli  istituti
mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena
-  Siena,  3)  Banca  Nazionale del Lavoro - Roma; per mutui concessi
rispettivamente: 1) Universita' di Palermo ed alle regioni 2) Toscana
e  3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20
della legge n. 67/1988;
  Vista   la   legge  di  bilancio  23 dicembre  1998,  n.  454,  per
l'esercizio 1999;
  Ritenuto  di  dover  impegnare,  a  valere sulle disponibilita' del
capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, per il 1999,
la  somma  complessiva  di  L. 5.682.355.412  a  favore  della  Cassa
depositi  e  prestiti  per  il successivo trasferimento agli istituti
mutuanti  interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta
31 dicembre 1999 secondo lo schema di seguito indicato:
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            Istituti mutuanti             |     Importi in lire
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Banco di Sicilia....                      |858.381.954
Monte dei Paschi di Siena....             |1.526.049.658
Banca Nazionale del Lavoro....            |3.297.923.800
       Totale....                         |5.682.355.412
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 5.682.355.412 e' impegnata, per il 1999,
a  favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in
premessa.