IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e  di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  19 settembre  1997, n.  318, concernente  l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Visti gli articoli 12 e 13  del regolamento emanato con decreto del
Presidente della  Repubblica 8  aprile 1998,  n. 169,  concernente il
riordino della materia del gioco  delle scommesse relative alle corse
dei cavalli;
  Considerato  che, ai  sensi  dell'art. 13  del  citato decreto  del
Presidente della  Repubblica n.  169 del 1998,  occorre disciplinare,
d'intesa con  il Ministero delle  politiche agricole e  forestali, la
gestione  da  parte  dell'Unione nazionale  incremento  razze  equine
(U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  12, comma 2, lettera  d), del
predetto decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 169  del 1998,
l'U.N.I.R.E.   destina  annualmente   quote  adeguate   dei  proventi
derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la
gestione ed il  miglioramento degli impianti, per  i servizi relativi
all'organizzazione delle  corse e remunerazione per  l'utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  riprese  televisive  delle corse  sono  effettuate  secondo
standard tecnici stabiliti dall'U.N.I.R.E.
  2. Il segnale televisivo originato dalle  riprese di cui al comma 1
e' trasferito,  all'esterno degli ippodromi, alla  gestione esclusiva
dell'U.N.I.R.E.,  ai sensi  dell'art. 13  del decreto  del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.