IL DIRIGENTE GENERALE
            della direzione V del Dipartimento del tesoro
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 1, in  base al
quale "il Ministro del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per  imposte e tasse, riferito ad anno
degli  interessi   praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari
finanziari iscritti  negli elenchi  tenuti dall'Ufficio  italiano dei
cambi e  dalla Banca d'Italia ai  sensi degli articoli 106  e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  21  settembre  1999,  recante  la
"classificazione delle operazioni  creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto  da  ultimo  il  proprio   decreto  del  22  settembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 226 del 25  settembre 1999 e,
in  particolare,  l'art.  3,  comma 3,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per
il trimestre  1 luglio  1999-30 settembre  1999 alla  rilevazione dei
tassi  effettivi   globali  medi  praticati  dalle   banche  e  dagli
intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo n. 385/1993  (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 196  del 21  agosto 1999)  e dall'Ufficio  italiano dei  cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 2  del decreto legislativo 24 giugno 1998,  n. 213, in
base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 . . . la Banca d'Italia
determina periodicamente  un tasso  la cui misura  sostituisce quella
della  cessata  ragione  normale  dello sconto  (tasso  ufficiale  di
sconto) . . . al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che
vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista la  rilevazione dei valori  medi dei tassi  effettivi globali
segnalati   dalle  banche   e  dagli   intermediari  finanziari   con
riferimento al periodo 1 luglio 1999-30 settembre 1999 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Vista la direttiva del Ministro  in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione  del   decreto  legislativo  n.  29/1993   e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in  ordine   alla   delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita' del  vertice  politico  e di  quello
amministrativo;
  Atteso  che, per  effetto di  tale direttiva,  il provvedimento  di
rilevazione dei  tassi effettivi  globali medi  ai sensi  dell'art. 2
della legge  n. 108/1996  rientra nell'ambito di  responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I tassi  effettivi globali  medi, riferiti  ad anno,  praticati
dalle banche  e dagli  intermediari finanziari, determinati  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre  1 luglio 1999-  30 settembre 1999, sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi non  sono  comprensivi  della commissione  di  massimo
scoperto   eventualmente  applicata.   La  percentuale   media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.