Alle amministrazioni dello Stato
                                  Alle aziende autonome dello Stato
  Si  fa seguito  alla circolare  n. 4/99,  con la  quale sono  stati
dettati i  primi criteri  e modalita' per  la costituzione  del ruolo
unico. Si  rende adesso necessario,  come anticipato con  la indicata
circolare,  fornire  alle  amministrazioni  interessate,  individuate
nell'allegato elenco,  ulteriori procedure e chiarimenti  per l'invio
dei dati curriculari, nonche' chiarimenti in ordine a taluni aspetti.
  Criteri e modalita' per la trasmissione dei dati curriculari.
  Le  amministrazioni  di  cui  all'allegato elenco,  per  mezzo  del
responsabile  del  procedimento,  sono tenute  ad  inviare,  mediante
collegamento  al  sito  Internet   del  Dipartimento  della  finzione
pubblica, al seguente indirizzo:  www.funpub.it, i dati relativi alla
banca dati curriculare. Il collegamento al sistema e' posibile previa
immissione  della  password  ricevuta,  che  consente  l'ingresso  al
sistema relativamente ai dati  dell'amministrazione di appartenenza e
rende disponibile anche un  breve manuale illustrativo per facilitare
l'inserimento  dei  dati.  Al  fine di  facilitare  il  compito  alle
amministrazioni   con   sedi   periferiche,  ovvero   sprovviste   di
collegamenti  Internet, si  fornisce  anche  supporto cartaceo  della
medesima  modulistica. La  trasmissione dei  dati curriculari  dovra'
completarsi entro il 2 settembre prossimo. Per le amministrazioni che
lo richiedono, l'inserimento  dei dati puo' avvenire  anche presso la
sede  del Dipartimento  della funzione  pubblica, Palazzo  Vidoni, n.
116,  Roma, da  parte di  personale dell'ammmistrazione  interessata,
previamente  autorizzato. Un  servizio  di  helpdesk telefonico,  che
risponde  al  seguente  numero  06/68997369, e'  a  disposizione  per
chiarimenti di carattere tecnico,  connessi all'inserimento dei dati.
A conclusione dell'inserimento  dei dati, i dirigenti  che ne abbiano
interesse possono chiedere  una apposita password per  la lettura dei
dati che li riguardano e per l'eventuale aggiornamento.
 Personale interessato.
  Ogni amministrazione  e' tenuta a  fornire i dati dei  dirigenti di
prima e di seconda fascia appartenenti ai propri soppressi ruoli, ivi
compresi   i  dirigenti   comandati  o   fuori  ruolo   presso  altre
amministrazioni, enti, organi diversi. Gli indicati dirigenti entrano
a far parte del ruolo unico.
  Le amministrazioni interessate,  inoltre, devono fornire, altresi',
i dati relativi  ai dirigenti che ricoprono  incarichi presso proprie
sedi, appartenenti  ad amministrazioni diverse da  quelle interessate
al  ruolo  unico  ed  individuate nell'allegato  elenco,  o  estranei
all'amministrazione, ivi  compresi i dirigenti con  contratti a tempo
determinato, affidati ai sensi  della normativa precedente al decreto
legislativo n. 80/1998.
  A seguito dell'entrata in vigore  del ruolo unico, gli istituti del
comando  e   del  fuori  ruolo,  nell'ambito   delle  amministrazioni
destinatarie  delle disposizioni  di  cui al  decreto del  Presidente
della Repubblica n.150/1999, devono  ritenersi abrogate. Gli indicati
istituti   sono  da   ritenersi   vigenti   fra  le   amministrazioni
destinatarie  del  ruolo  unico  e  quelle che  ne  sono  escluse.  I
dirigenti in  posizione di comando  o di  fuori ruolo che  si trovano
nella indicata posizione e che  ricoprono posti di funzione, potranno
continuare  a  ricoprire  gli   incarichi  in  essere,  purche'  tali
incarichi siano  formalizzati con le modalita'  previste dall'art. 19
del  decreto  legislativo n.  29/1993  e  vi  sia il  previo  assenso
dell'amministrazione o ente di appartenenza.
  Per  il personale  estraneo all'amministrazione  e per  i dirigenti
comandati o  fuori ruolo la  comunicazione dei dati e'  necessaria ai
fini  della  individuazione  dei   posti  di  funzione  occupati.  La
comunicazione in entrambi i casi non comporta l'inserimento nel ruolo
unico.
 Dotazioni organiche.
  Le  amministrazioni  di  cui all'allegato  elenco  sono,  altresi',
tenute a comunicare  i dati numerici relativi  alle proprie dotazioni
organiche,  gia' previsti  nel sistema  informatizzato relativo  alla
raccolta  dei dati  essenziali, suddiviso  per dirigenti  di prima  e
seconda fascia, indicando specificamente i posti in molo, in comando,
in  fuori  ruolo,  in  soprannumero,  e  quant'altro,  specificamente
previsti dal proprio ordinamento.
  La trasmissione degli indicati dati deve essere comunicata mediante
collegamento  al sito  Internet della  funzione pubblica  indicato in
precedenza, nella parte relativa alla raccolta dei dati essenziali.
 Costituzione delle sezioni.
  L'art. 2, comma  3, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
150/1999, dispone la costituzione  nell'ambito delle rispettive fasce
dirigenziali,  di apposite  sezioni dove  inserire "i  dirigenti gia'
appartenenti a ruoli professionali o  reclutati in ragione delle loro
specifiche  professionalita' tecniche".  La medesima  disposizione e'
ribadita all'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 150/1999, che  ulteriormente esplicita la necessita' di
prevedere una  distinta sezione, nell'ambito delle  rispettive fasce,
per  "i  dirigenti  cui  sono  attribuite  dall'ordinamento  funzioni
amministrative  di tutela  dei cittadini  e degli  interessi italiani
all'estero, riconosciute dal diritto internazionale".
  Al fine di consentire una  visione generalizzata ed una valutazione
oculata  e specifica  delle  diverse  professionalita' esistenti,  ed
addivenire alla costruzione  del ruolo unico per fasce  e sezioni, si
invitano le  amministrazioni in  elenco ad inviare,  entro l'indicata
data del  2 settembre  prossimo, un  elenco nominativo  dei dirigenti
appartenenti ai propri soppressi ruoli che, motivatamente, si ritiene
possano rientrare nella citata disposizione  di cui all'art. 2, comma
3.
 Primi criteri in materia di conferimento di incarichi,
  L'entrata in  vigore del  nuovo sistema  richiede la  necessita' di
conferire, secondo  le nuove procedure, gli  incarichi dirigenziali a
tutti i dirigenti, anche al solo  fine di ribadire gli incarichi gia'
ricoperti.  Una   diversa  soluzione  provocherebbe   una  disciplina
contrattuale  a  formazione  progressiva, foriera  di  disparita'  di
trattamento.
  Le amministrazioni  interessate, a  seguito del  conferimento degli
incarichi, sono  tenute ad aggiornare immediatamente  i dati mediante
sistema informatico e ad inviare copia del contratto e del decreto di
conferimento  di  incarico  al  responsabile  del  ruolo  unico.  Con
l'entrata  a  regime  del  ruolo unico  le  amministrazioni  dovranno
preventivamente comunicare  al responsabile del ruolo  unico, ai fini
della determinazione dei limiti percentuali previsti nell'art. 19 del
decreto legislativo n. 29, gli incarichi che intendono conferire. Con
successiva circolare,  che sara' emanata  in tempo utile  all'avvio a
regime  del ruolo  unico,  a  conclusione della  fase  di raccolta  e
sistematizzazione dei dati necessari,  saranno indicati piu' puntuali
criteri,  per la  definizione  delle procedure  di affidamento  degli
incarichi, nonche'  per la determinazione delle  percentuali indicate
al citato art. 19 per l'affidamento degli incarichi dirigenziali.
   Roma, 23 luglio 1999
                         Il Ministro per la funzione pubblica: Piazza
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 323