IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto-legge  13 maggio  1999, n.  132, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18  giugno 1999,  concernente la  proroga  di stati  di emergenza  in
ordine  a situazioni  derivanti da  calamita' naturali  conseguenti a
terremoti;
  Viste le richieste dell'ufficio del vice commissario delegato per i
beni culturali  delle Marche  inerenti il prosieguo  degli interventi
sul  patrimonio  storicoartistico,  e   per  il  funzionamento  delle
strutture del medesimo ufficio;
  Viste  le precedenti  ordinanze  e  da ultimo  la  n.  3022 del  17
novembre 1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 278 in data 26 novembre 1999;
  Considerato che  nei territori interessati  vi e' la  necessita' di
adottare ulteriori  misure straordinarie per favorire  il superamento
della fase di emergenza;
  Considerato  che occorre  adottare  provvedimenti  per fornire  gli
adempimenti  diretti  a  fronteggiare   le  situazioni  di  emergenza
collegate alle scadenze di fine millennio;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                                Capo I
  Misure  per i  territori  delle  regioni Marche  e  Umbria e  delle
province di Arezzo  e Rieti interessati dalla  crisi sismica iniziata
il 26 settembre 1997
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di  cui  all'art.  1,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
2887/1998  e' prorogato  al 31  dicembre 2000.  Il conseguente  onere
finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai
commissari  delegati, presidenti  delle  regioni Marche  ed Umbria  e
delle  disponibilita' di  cui alla  legge n.  61/1998 ed  all'art. 50
della legge n. 448/1998.
  2. Il  termine del 31 dicembre  1998 di cui all'art.  14, comma 14-
bis,  della  legge n.  61/1998  gia'  prorogato  e' differito  al  31
dicembre 2000.
  3.  Il  termine  di  cui  all'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31
dicembre 2000.
  4. Le disposizioni di cui al  comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n.
2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.
  5.  Il  termine di  cui  all'art.  3,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
2823/1999 e' prorogato  al 31 dicembre 2000 ed  il conseguente onere,
valutato  in  lire  250  milioni,   e'  posto  a  carico  dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2. "Fondo della  protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.