IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita' naturali conseguenti a terremoti; Viste le richieste dell'ufficio del vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche inerenti il prosieguo degli interventi sul patrimonio storicoartistico, e per il funzionamento delle strutture del medesimo ufficio; Viste le precedenti ordinanze e da ultimo la n. 3022 del 17 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 in data 26 novembre 1999; Considerato che nei territori interessati vi e' la necessita' di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza; Considerato che occorre adottare provvedimenti per fornire gli adempimenti diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza collegate alle scadenze di fine millennio; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi; Dispone: Capo I Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 e' prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilita' di cui alla legge n. 61/1998 ed all'art. 50 della legge n. 448/1998. 2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14- bis, della legge n. 61/1998 gia' prorogato e' differito al 31 dicembre 2000. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31 dicembre 2000. 4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000. 5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 e' prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.